Art. 35 
 
(Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di  pagamento
                        dei debiti sanitari) 
 
  1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  presentano  mancate
erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 35 del 2013, e che  non  hanno  richiesto  l'accesso
alle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 3,  del
medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5  del  decreto
del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  10  febbraio  2014
recante il "Riparto dell'incremento  del  «Fondo  per  assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili»  di
cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,  n.
124", nei termini stabiliti e  per  gli  importi  di  cui  al  citato
articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge  n.  35  del  2013
accertati in sede di verifica, sono tenute a  presentare  istanza  di
accesso alle predette anticipazioni entro 15  giorni  dalla  data  di
conversione in legge del presente decreto. 
  2. Qualora le Regioni di cui al comma 1  non  provvedano  a  quanto
indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro per gli affari regionali,  ad  adottare,  entro  un  termine
definito, tutti gli atti  necessari  per  trasferire  tempestivamente
agli enti del Servizio sanitario regionale  gli  importi  di  cui  al
citato articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge  n.  35  del
2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidita' fino
a concorrenza degli importi richiamati. 
  3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al
comma  2,  accertata  dal  Tavolo  tecnico  per  la  verifica   degli
adempimenti regionali di cui all'articolo  12  dell'Intesa  23  marzo
2005, sancita dalla Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83  alla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito  il  Ministro  per  gli  affari  regionali,   in   attuazione
dell'articolo 120  della  Costituzione  nomina  il  Presidente  della
regione, o un altro soggetto, commissario  ad  acta.  Il  commissario
adotta tutte le misure necessarie per acquisire le  anticipazioni  di
liquidita' disponibili. 
  4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  presentano  una
valorizzazione con riferimento alle grandezze  di  cui  al  comma  1,
lettera a), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 35 del  2013
e che non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di  liquidita'
di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35  del
2013, e all'articolo 5 del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze   del   10   febbraio   2014   recante   il   "Riparto
dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi
8 e 9 del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,  n.  124",  nei  termini
stabiliti e per gli importi di cui al citato  articolo  3,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013  accertati  in  sede  di
verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge n. 35  del  2013,  entro  60  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   la
documentazione  necessaria  a   dimostrare   la   sussistenza   delle
condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere  dal
2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla  legislazione
vigente. Qualora le regioni non provvedano  alla  trasmissione  della
documentazione  ovvero  il  Tavolo  non  verifichi  positivamente  la
richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di
accesso  alle  predette   anticipazioni   entro   15   giorni   dalla
formalizzazione degli esiti del citato Tavolo. 
  5. Qualora le Regioni di cui al comma 4  non  provvedano  a  quanto
indicato al  medesimo  comma  4  sono  diffidate  dal  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali, ad adottare,  entro  un
termine definito, tutti gli atti necessari per  acquisire  le  citate
anticipazioni  di  liquidita'  fino  a  concorrenza   degli   importi
richiamati.  In  caso  di  inadempienza   trovano   applicazione   le
disposizioni di cui al comma 3. 
  6. Allo scopo di verificare che tutte le amministrazioni  pubbliche
rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente,
le Regioni che, con riferimento  agli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3
del decreto legge n. 35 del 2013 in sede di  Tavolo  ivi  richiamato,
sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di  60
giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti
gli elementi necessari alla verifica di cui  al  presente  comma  nei
termini  richiesti  dal  medesimo  Tavolo.  Qualora  le  regioni  non
provvedano alla trasmissione della documentazione  richiesta,  ovvero
il Tavolo  verifichi  la  sussistenza  di  criticita'  nei  tempi  di
pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle  anticipazioni  di
liquidita'. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da  1  a  5.
Allo scopo, i termini di cui al comma  1  sono  rideterminati  in  15
giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la   trasmissione   delle
informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche
del Tavolo tecnico. 
  7. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 6, le disponibilita' del
Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale  per
l'anno 2014 e' incrementata di 770 milioni di euro. 
  8.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  5  le  parole:  "unita'  sanitarie  locali"   sono
sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e  ospedaliere";
e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine  l'organo
amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni
trimestre,  quantifica  preventivamente  le   somme   oggetto   delle
destinazioni previste nel primo periodo."; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    "5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 e' comunicata, a mezzo
di posta elettronica certificata, all'istituto  cui  e'  affidato  il
servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua  adozione.  Al
fine di garantire l'espletamento delle finalita' di cui al  comma  5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e'  obbligato  a
rendere immediatamente disponibili le somme  di  spettanza  dell'ente
indicate  nella  deliberazione,  anche  in  caso   di   notifica   di
pignoramento o di  pendenza  di  procedura  esecutiva  nei  confronti
dell'ente, senza  necessita'  di  previa  pronuncia  giurisdizionale.
Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non  puo'  emettere
mandati a  titoli  diversi  da  quelli  vincolati,  se  non  seguendo
l'ordine cronologico  delle  fatture  cosi'  come  pervenuto  per  il
pagamento  o,  se  non  e'  prescritta  fattura,  dalla  data   della
deliberazione di impegno.".