Art. 36 
 
                       (Debiti dei Ministeri) 
 
  1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi  ed
esigibili del Ministero  dell'Interno  nei  confronti  delle  Aziende
Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di  250  milioni  di  euro
nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti  sono  destinate  al
pagamento dei debiti della stessa  specie,  maturati  successivamente
alla predetta data. 
  2.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo,  con  una  dotazione  di  300
milioni per l'anno 2014,  destinato  all'estinzione  dei  debiti  dei
ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini  di
indebitamento netto. Entro il  30  giugno  2014,  le  amministrazioni
possono comunicare al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato,  l'elenco  dei
debiti di cui al presente comma, al  fine  della  attribuzione  delle
relative risorse. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro  il  31  luglio  2014,  si  provvede  alla
ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti,  sulla
base di apposita istruttoria sulle partite debitorie  al  fine  della
verifica  della  sussistenza  della   neutralita'   in   termini   di
indebitamento  netto.  In  caso  di   insufficienza   delle   risorse
stanziate, il predetto fondo e' ripartito in  proporzione  ai  debiti
assentibili per ciascuna amministrazione.