Art. 44 
 
                    Determinazione delle aliquote 
 
  1. I valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati: 
  a. per l'olio, per ciascun titolo e per ciascun  titolare  in  essa
presente,  come  media  ponderale  dei  prezzi  di  vendita  da  esso
fatturati nell'anno di riferimento.  Nel  caso  di  utilizzo  diretto
dell'olio  da  parte  del  titolare,  il  valore   dell'aliquota   e'
determinato dallo stesso titolare sulla base dei prezzi  sul  mercato
internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari,
tenuto conto del differenziale delle rese di  produzione.  Al  valore
unitario cosi' calcolato si applica la riduzione quantificata con  le
modalita' di cui all'art. 19, comma  6  del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 625 e sue succesive modifiche. 
  b. per il gas, per tutti i titoli e per tutti i titolari,  in  base
alla media aritmetica relativa all'anno  di  riferimento  dell'indice
QE, quota energetica del costo della materia prima gas,  espresso  in
euro per MJ, determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas ai sensi della delibera 22  aprile  1999,  n.  52/99,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  30  aprile  1999,  e  successive
modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc =  38,52  MJ.  Nel
caso di produzioni complessive per ciascun titolare,  superiori  a  5
milioni di standard metri cubi  trova  applicazione  il  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante  "Modalita'
di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del  prodotto
di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato". 
  2. Ai  fini  della  determinazione  preventiva  del  gettito  delle
aliquote dovute allo Stato, il titolare presenta, entro il 31 ottobre
di ciascun anno, al Ministero ed alla Sezione  UNMIG  competente,  il
programma annuale di produzione che si impegna a  svolgere  nell'anno
successivo, indicando la produzione prevista per ogni mese. 
  3. La Sezione UNMIG competente puo' imporre varianti  al  programma
stesso. 
  4. Il titolare puo' essere autorizzato a  rivalersi  dell'eventuale
eccedenza delle corresponsioni fatte  su  quelle  dovute  per  l'anno
successivo.