Art. 44 Determinazione delle aliquote 1. I valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati: a. per l'olio, per ciascun titolo e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del titolare, il valore dell'aliquota e' determinato dallo stesso titolare sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione. Al valore unitario cosi' calcolato si applica la riduzione quantificata con le modalita' di cui all'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e sue succesive modifiche. b. per il gas, per tutti i titoli e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi della delibera 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. Nel caso di produzioni complessive per ciascun titolare, superiori a 5 milioni di standard metri cubi trova applicazione il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante "Modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato". 2. Ai fini della determinazione preventiva del gettito delle aliquote dovute allo Stato, il titolare presenta, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente, il programma annuale di produzione che si impegna a svolgere nell'anno successivo, indicando la produzione prevista per ogni mese. 3. La Sezione UNMIG competente puo' imporre varianti al programma stesso. 4. Il titolare puo' essere autorizzato a rivalersi dell'eventuale eccedenza delle corresponsioni fatte su quelle dovute per l'anno successivo.