Art. 23 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano  ai
procedimenti  di  concordato  preventivo  introdotti  successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto. Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3 e quelle  di  cui  all'articolo  4,  si  applicano  ai
procedimenti  di  concordato  preventivo  introdotti  successivamente
all'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  b),
all'articolo  11  nella  parte  in  cui  introduce  l'ultimo  periodo
dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, all'articolo 13, comma 1, lettera b),  numero  1),  lettera  e),
numero 1, lettera ee) e all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c)  si
applicano decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
primo e  secondo  capoverso,  e  quelle  di  cui  all'articolo  6  si
applicano ai  fallimenti  dichiarati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  b),
terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta  giorni  dalla
pubblicazione sul sito internet del Ministero della  giustizia  delle
specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis,  comma  9-septies,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  da  adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma  2,  lettere
a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e
ai procedimenti  di  concordato  preventivo  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), 13,
comma 1, lettere d), l), m), n),  si  applicano  esclusivamente  alle
procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a),
f), numero 1) si applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle  istanze
di scioglimento depositate successivamente alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  9. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  diverse  da  quelle
indicate nel presente articolo, si applicano  anche  ai  procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Quando
e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha  comunque  luogo  con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice dispone una
nuova vendita. 
  10. Le disposizione di cui all'articolo 13, comma  1,  lettera  f),
numero  2)  e  lettera  g),  si  applicano  alle   vendite   disposte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data. 
  11. La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura
civile, nel testo  modificato  dall'articolo  19,  comma  1,  lettera
d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  si  applica,  a
far data dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della  legge  n.
162 del 2014.