Art. 29 
 
 
            Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 
 
  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «9-bis.  Il  Segretario  del  CIAE  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'articolo  9
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  e  successive
modificazioni,  tra  persone  di  elevata   professionalita'   e   di
comprovata esperienza»; 
    b)  all'articolo  31,  comma  1,  le  parole:  «due  mesi»   sono
sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»; 
    c) all'articolo 36: 
      1) al comma 1 sono premesse le  seguenti  parole:  «Alle  norme
dell'Unione europea non  autonomamente  applicabili,  che  modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di  direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e»; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. In relazione a quanto disposto  dall'articolo  117,  quinto
comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al  presente
articolo  possono  essere  adottati  nelle  materie   di   competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia  dei  suddetti
enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i
provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per  le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la  rispettiva
normativa di attuazione,  a  decorrere  dalla  scadenza  del  termine
stabilito per  l'attuazione  della  pertinente  normativa  europea  e
perdono comunque efficacia dalla data  di  entrata  in  vigore  della
normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia  autonoma.  I
provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva
del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni  in
essi contenute»; 
      3)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Adeguamenti
tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 29: 
              L'articolo 2 del testo della legge 30 agosto  2012,  n.
          234 (Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio  2013,  n.  3,  come  modificato  dalla
          presente legge, recita: 
              "Art. 2  (Comitato  interministeriale  per  gli  affari
          europei). - 1. Al fine di concordare le linee politiche del
          Governo nel processo di formazione della posizione italiana
          nella  fase  di  predisposizione  degli  atti   dell'Unione
          europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti
          di cui alla presente legge, tenendo conto  degli  indirizzi
          espressi dalle  Camere,  opera  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri il  Comitato  interministeriale  per
          gli  affari  europei  (CIAE).  Il  CIAE  e'   convocato   e
          presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro per gli affari  europei.  Ad  esso
          partecipano il Ministro degli affari  esteri,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro per  gli  affari
          regionali, il turismo  e  lo  sport,  il  Ministro  per  la
          coesione  territoriale  e   gli   altri   Ministri   aventi
          competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e  delle
          tematiche all'ordine del giorno. 
              2. Alle riunioni del CIAE, quando si  trattano  materie
          che  interessano  le  regioni  e  le   province   autonome,
          partecipano il presidente della Conferenza delle regioni  e
          delle province autonome o un presidente  di  regione  o  di
          provincia autonoma da lui  delegato  e,  per  i  rispettivi
          ambiti  di  competenza,  il  presidente   dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),   il   presidente
          dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti   montani
          (UNCEM). 
              3. Il CIAE svolge i propri compiti nel  rispetto  delle
          competenze attribuite dalla Costituzione e dalla  legge  al
          Parlamento, al Consiglio dei  Ministri  e  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              4. Il CIAE garantisce adeguata  pubblicita'  ai  propri
          lavori. 
              5. Le linee generali,  le  direttive  e  gli  indirizzi
          deliberati dal CIAE sono  comunicati  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          europee, di cui all'articolo 18, ai fini della  definizione
          unitaria  della   posizione   italiana   da   rappresentare
          successivamente, d'intesa con  il  Ministero  degli  affari
          esteri, in sede di Unione europea. 
              6.  Il  funzionamento  del  CIAE  e'  disciplinato  con
          decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai  sensi
          dell'articolo 17, comma  1,  lettera  b),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400,  su  proposta  del  Ministro  per  gli
          affari europei, di concerto con il  Ministro  degli  affari
          esteri, sentiti il Ministro per gli  affari  regionali,  il
          turismo  e  lo  sport,  il   Ministro   per   la   coesione
          territoriale e la Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
          successive modificazioni. Fino  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di  cui
          al primo periodo, restano efficaci  gli  atti  adottati  in
          attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo,  della
          legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
              7. Al fine del funzionamento del  CIAE,  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le  politiche
          europee puo' avvalersi, entro  un  contingente  massimo  di
          venti unita', di personale appartenente alla terza  area  o
          qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente
          da  altre  amministrazioni,  al   quale   si   applica   la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15  maggio  1997,  n.   127.   Nell'ambito   del   predetto
          contingente,  il  numero  delle  unita'  di  personale   e'
          stabilito entro il 31  gennaio  di  ogni  anno  nel  limite
          massimo delle risorse  finanziarie  disponibili  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              8. Nei limiti di un contingente massimo di sei  unita',
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
          le politiche europee  puo'  avvalersi  di  personale  delle
          regioni o delle province autonome appartenente  alla  terza
          area o qualifiche equiparate,  designato  dalla  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da
          definire d'intesa  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o con il  Ministro  per  gli  affari  europei.  Il
          personale  assegnato  conserva  lo  stato  giuridico  e  il
          trattamento economico dell'amministrazione di  appartenenza
          e rimane a carico della stessa. 
              9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e  di
          sostegno al funzionamento del CIAE e del  Comitato  tecnico
          di valutazione, di cui  all'articolo  19,  nell'ambito  del
          Dipartimento  per  le  politiche  europee  e'   individuato
          l'ufficio di Segreteria del CIAE. 
              9-bis. Il Segretario del CIAE e' nominato  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo  19
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  tra
          persone  di  elevata  professionalita'  e   di   comprovata
          esperienza.". 
              Il comma 1 dell'articolo  31  del  testo  della  citata
          legge  30  agosto  2012,  n.  234,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              "Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 36 del testo della citata  legge  30  agosto
          2012, n. 234, come modificato dalla presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 36 (Adeguamenti  tecnici  e  atti  di  esecuzione
          dell'Unione europea). - 1. Alle norme  dell'Unione  europea
          non autonomamente  applicabili,  che  modificano  modalita'
          esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di  direttive
          gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e  agli  atti  di
          esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
          Consiglio dell'Unione europea o dalla  Commissione  europea
          in esecuzione di atti dell'Unione europea gia'  recepiti  o
          gia'   efficaci   nell'ordinamento   nazionale,   e'   data
          attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117,  secondo
          comma, della Costituzione, con decreto  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, dal  Ministro  competente  per  materia,  che  ne  da'
          tempestiva comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o al Ministro per gli affari europei. 
              1-bis. In relazione  a  quanto  disposto  dall'articolo
          117, quinto comma, della Costituzione, i  provvedimenti  di
          cui al presente  articolo  possono  essere  adottati  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano al fine  di  porre
          rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti  enti  nel  dare
          attuazione a norme dell'Unione europea.  In  tale  caso,  i
          provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni
          e per le province autonome nelle quali non  sia  ancora  in
          vigore la rispettiva normativa di attuazione,  a  decorrere
          dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
          pertinente normativa europea e perdono  comunque  efficacia
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  normativa   di
          attuazione di ciascuna  regione  o  provincia  autonoma.  I
          provvedimenti recano l'esplicita indicazione  della  natura
          sostitutiva del potere esercitato e del carattere  cedevole
          delle disposizioni in essi contenute.