Art. 40
Cessione
1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un soggetto terzo,
diverso da un ente-ponte o da una societa' veicolo per la gestione
delle attivita', ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da un ente
sottoposto a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche
individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte
di essi.
2. La cessione e' effettuata a condizioni di mercato secondo quanto
previsto dal presente articolo, sulla base della valutazione
effettuata a norma del Capo I, Sezione II.
3. Il corrispettivo pagato dal cessionario e' corrisposto a:
a) i titolari delle azioni o delle altre partecipazioni, nel caso
previsto dal comma 1, lettera a);
b) l'ente sottoposto a risoluzione, nel caso previsto dal comma 1,
lettera b).
4. La cessione e' condotta nel rispetto dei seguenti principi:
a) assicurare la massima trasparenza e la correttezza delle
informazioni concernenti l'oggetto della cessione, tenuto conto delle
circostanze e compatibilmente con l'obiettivo di preservare la
stabilita' finanziaria;
b) evitare discriminazioni tra i potenziali cessionari, prevedere
presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonche' tenere conto
delle esigenze di celerita' di svolgimento della risoluzione;
c) ottenere il prezzo piu' alto possibile.
5. La cessione puo' essere effettuata sulla base di trattative con
potenziali cessionari a livello individuale, nel rispetto di quanto
stabilito dal comma 4, lettera b), salvo quanto previsto dal comma 7.
6. Le comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate ai
sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relative
alla cessione, possono essere differite nel rispetto dei paragrafi 4
o 5 del medesimo articolo.
7. La cessione puo' essere disposta in deroga al comma 4, quando e'
ragionevolmente prevedibile che l'applicazione dei principi ivi
indicati comprometterebbe l'esito della cessione o il raggiungimento
degli obiettivi della risoluzione e aggraverebbe la minaccia per la
stabilita' finanziaria.
8. La Banca d'Italia, se del caso su richiesta della Banca Centrale
Europea in qualita' di autorita' competente, puo', in vista
dell'avvio della risoluzione, chiedere a una banca o a una capogruppo
di contattare potenziali acquirenti per predisporre la cessione di
beni e rapporti giuridici ai sensi del presente articolo nel rispetto
dell'articolo 5.