Art. 41
Autorizzazioni
1. Se la cessione ha ad oggetto rapporti afferenti ad attivita'
riservate, la pertinente autorizzazione puo' essere rilasciata al
cessionario che ne sia privo, su istanza di quest'ultimo, anche
contestualmente alla cessione.
2. I provvedimenti previsti ai sensi del Titolo II, Capo III, del
Testo Unico Bancario sono adottati tempestivamente, anche in deroga
ai termini ivi stabiliti.
3. Quando i provvedimenti di cui al comma 2 non sono stati adottati
alla data della cessione delle azioni o delle altre partecipazioni:
a) la cessione di azioni o altre partecipazioni e' immediatamente
efficace;
b) sino all'adozione dei provvedimenti o sino alla scadenza del
termine concesso per l'alienazione ai sensi del comma 4, i diritti di
voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni
cedute che consentono di influire sulla societa' sono sospesi e
possono essere esercitati esclusivamente dalla Banca d'Italia, la
quale non risponde per l'esercizio di tali diritti o per l'astensione
dall'esercizio degli stessi, se non in caso di dolo o colpa grave;
c) sino all'adozione dei provvedimenti o sino alla scadenza del
termine concesso per l'alienazione ai sensi del comma 4, non si
applicano le sanzioni e le altre misure amministrative per le
violazioni delle norme in materia di acquisizione e cessione di
partecipazioni qualificate previste dal Testo Unico Bancario.
4. Non appena adottati, i provvedimenti in merito all'acquisizione
delle azioni o delle altre partecipazioni sono comunicati alla Banca
d'Italia e al cessionario. Se l'acquisizione e' stata autorizzata, i
diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle
partecipazioni cedute che consentono di influire sulla societa'
possono essere esercitati dal cessionario dal momento in cui viene
ricevuta la comunicazione. Quando, invece, l'acquisizione non e'
stata autorizzata:
a) per i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti
dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla societa'
si continua ad applicare il comma 3, lettera b); e
b) le azioni o le altre partecipazioni devono essere alienate entro
il termine stabilito dalla Banca d'Italia, tenendo conto delle
condizioni di mercato.
5. In caso di mancata alienazione entro il termine stabilito ai
sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia o la Banca Centrale
Europea, in qualita' di autorita' competente, d'intesa con la Banca
d'Italia, irroga le sanzioni e adotta le altre misure amministrative
previste per le violazioni delle norme in materia di acquisizione e
cessione di partecipazioni qualificate disciplinate dal Testo Unico
Bancario.