Art. 27 
 
 
               Produzione del digestato agrozootecnico 
 
  1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad
utilizzazione  agronomica  sono  autorizzati  in   conformita'   alla
normativa applicabile agli impianti produttivi di settore. 
  2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano
all'autorita'  competente  la  comunicazione  di  cui   all'art.   4,
appositamente integrata, anche in  conformita'  con  quanto  previsto
dall'art. 25, comma 1. 
  3. Le caratteristiche di qualita' del digestato agrozootecnico sono
definite nell'Allegato IX, parte A.