Art. 27 Produzione del digestato agrozootecnico 1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformita' alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore. 2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano all'autorita' competente la comunicazione di cui all'art. 4, appositamente integrata, anche in conformita' con quanto previsto dall'art. 25, comma 1. 3. Le caratteristiche di qualita' del digestato agrozootecnico sono definite nell'Allegato IX, parte A.