Art. 27
Produzione del digestato agrozootecnico
1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad
utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformita' alla
normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.
2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano
all'autorita' competente la comunicazione di cui all'art. 4,
appositamente integrata, anche in conformita' con quanto previsto
dall'art. 25, comma 1.
3. Le caratteristiche di qualita' del digestato agrozootecnico sono
definite nell'Allegato IX, parte A.