Art. 28 
 
 
Criteri  generali   di   utilizzazione   agronomica   del   digestato
                           agrozootecnico 
 
  1. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico  avviene
nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg  per  ettaro  per
anno in zone vulnerabili o dei limiti previsti nell'art. 14, comma 1,
nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre  per
la  sola  quota  che  proviene  dalla  digestione  di  effluenti   di
allevamento. La quota di digestato che proviene dalla  digestione  di
altri materiali e sostanze di origine non zootecnica  e'  conteggiata
tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto cosi' come previsto
dal PUA di cui all'art. 5. 
  2. Il calcolo dell'azoto nel digestato  e'  effettuato  secondo  le
indicazioni dell'Allegato IX. La quantita'  di  azoto  al  campo  del
digestato e' definita come somma dell'azoto  zootecnico  al  campo  e
dell'azoto contenuto negli altri materiali  o  sostanze  in  ingresso
all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20 per cento per tenere  conto
delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.