Art. 28
Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato
agrozootecnico
1. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene
nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per
anno in zone vulnerabili o dei limiti previsti nell'art. 14, comma 1,
nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per
la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di
allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di
altri materiali e sostanze di origine non zootecnica e' conteggiata
tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto cosi' come previsto
dal PUA di cui all'art. 5.
2. Il calcolo dell'azoto nel digestato e' effettuato secondo le
indicazioni dell'Allegato IX. La quantita' di azoto al campo del
digestato e' definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e
dell'azoto contenuto negli altri materiali o sostanze in ingresso
all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20 per cento per tenere conto
delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.