Art. 28 Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico 1. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili o dei limiti previsti nell'art. 14, comma 1, nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica e' conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto cosi' come previsto dal PUA di cui all'art. 5. 2. Il calcolo dell'azoto nel digestato e' effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato IX. La quantita' di azoto al campo del digestato e' definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto negli altri materiali o sostanze in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20 per cento per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.