Art. 49 
 
Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e  decadenze.  Rinvio
  di udienze, comunicazione e notificazione di atti 
 
  1. Fino al 31  maggio  2017,  sono  sospesi  i  processi  civili  e
amministrativi e quelli di competenza  di  ogni  altra  giurisdizione
speciale pendenti alla data del 24  agosto  2016  presso  gli  uffici
giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione
delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle  cause
relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti  per
l'adozione  di  provvedimenti  in  materia  di   amministrazione   di
sostegno, di interdizione, di  inabilitazione,  ai  procedimenti  per
l'adozione di ordini di protezione  contro  gli  abusi  familiari,  a
quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura  civile  e  in
genere delle cause  rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,
la dichiarazione di urgenza  e'  fatta  dal  presidente  dell'ufficio
giudiziario in calce alla citazione o al  ricorso,  con  decreto  non
impugnabile, e, per le cause gia'  iniziate,  con  provvedimento  del
giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. 
  2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresi' sospesi
i termini per  il  compimento  di  qualsiasi  atto  dei  procedimenti
indicati  al  comma  1  che  chiunque  debba  svolgere  negli  uffici
giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1. 
  3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017,  le
udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di
ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori,
purche' la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti  o
avevano sede nei Comuni di cui  all'allegato  1,  alla  data  del  24
agosto 2016. E' fatta salva la facolta' dei soggetti  interessati  di
rinunciare espressamente al rinvio. 
  4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti,
avevano  sede  operativa  o   esercitavano   la   propria   attivita'
lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di  cui  all'allegato
1,  il  decorso  dei  termini  perentori,  legali  e   convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e  decadenze  da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini  per  gli
adempimenti contrattuali e' sospeso (( dal 24 agosto 2016 fino ))  al
31 maggio 2017 e riprende a  decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
sospensione. Ove il  decorso  abbia  inizio  durante  il  periodo  di
sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono
altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi  dei  medesimi
soggetti, i termini  relativi  ai  processi  esecutivi  e  i  termini
relativi  alle  procedure   concorsuali,   nonche'   i   termini   di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in
misura ridotta, di  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e  per  la
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. 
  5. Nei riguardi dei soggetti di  cui  al  comma  4,  i  termini  di
scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che  va  dal  24  agosto
2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e
ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza  esecutiva,  sono
sospesi per lo stesso periodo. La  sospensione  opera  a  favore  dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia,  salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 
  6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici  giudiziari  aventi  sede
nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi  i  termini  stabiliti
dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini
per proporre querela e sono altresi' sospesi i  processi  penali,  in
qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto  2016.  Nel
procedimento di esecuzione e nel  procedimento  di  sorveglianza,  si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni. 
  7. Nei processi penali in cui, alla data del 24  agosto  2016,  una
delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima  della  medesima
data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui  all'articolo
1: 
    a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui  al  comma  1,  i
termini  previsti  dal  codice  di  procedura  penale   a   pena   di
inammissibilita'  o  decadenza  per  lo  svolgimento   di   attivita'
difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; 
    b) salvo quanto previsto al comma  8,  il  giudice,  ove  risulti
contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017. 
  8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza  di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in  stato  di
custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6  non  opera  nei
processi a carico di imputati minorenni. La  sospensione  di  cui  al
comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate
o i relativi difensori rinuncino alla stessa. 
  9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo  in  cui
il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei  commi
6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in  cui  il  processo  e'
rinviato ai sensi del comma 7, lettera b). 
  (( 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla  sospensione  dei
processi civili e amministrativi e di quelli di  competenza  di  ogni
altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici
del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla  sospensione  dei
termini prevista al comma 2, nonche' le disposizioni di cui al  comma
6 si applicano sino al 31 luglio 2017,  in  relazione  al  Comune  di
Camerino. 
  9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e  7  si  applicano,
per gli eventi sismici del 26 e del  30  ottobre  2016,  a  decorrere
dalla data dei predetti eventi e sino al 31  luglio  2017,  anche  in
relazione ai Comuni di cui all'allegato 2. 
  9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter  si  applicano  le
esclusioni di cui al  comma  8  e  la  sospensione  del  corso  della
prescrizione di cui al comma 9. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 283 del  codice
          di procedura civile: 
              «Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
          appello). - Il giudice dell'appello, su istanza  di  parte,
          proposta  con  l'impugnazione  principale  o   con   quella
          incidentale, quando  sussistono  gravi  e  fondati  motivi,
          anche in relazione alla possibilita' di insolvenza  di  una
          delle parti, sospende  in  tutto  o  in  parte  l'efficacia
          esecutiva o l'esecuzione della sentenza  impugnata,  con  o
          senza cauzione. 
              Se  l'istanza  prevista  dal  comma  che   precede   e'
          inammissibile o manifestamente infondata  il  giudice,  con
          ordinanza non impugnabile, puo'  condannare  la  parte  che
          l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad  euro
          250  e  non  superiore  ad  euro  10.000.  L'ordinanza   e'
          revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 7
          ottobre  1969,   n.   742,   e   successive   modificazioni
          (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale): 
              «Art. 2. In materia penale la sospensione  dei  termini
          procedurali, compresi quelli stabiliti per  la  fase  delle
          indagini preliminari, non opera nei  procedimenti  relativi
          ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi  o
          i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. 
              La sospensione dei termini delle  indagini  preliminari
          di cui al primo comma non opera nei procedimenti per  reati
          di criminalita' organizzata. 
              Nei procedimenti per reati la cui  prescrizione  maturi
          durante la  sospensione  o  nei  successivi  quarantacinque
          giorni, ovvero nelle ipotesi in  cui  durante  il  medesimo
          periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini  della
          custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche
          di ufficio, ordinanza  non  impugnabile  con  la  quale  e'
          specificamente  motivata   e   dichiarata   l'urgenza   del
          processo. In tal  caso  i  termini  processuali  decorrono,
          anche nel periodo  feriale,  dalla  data  di  notificazione
          dell'ordinanza.  Nel  corso  delle   indagini   preliminari
          l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal  giudice  su
          richiesta del pubblico ministero. 
              Nel corso delle indagini  preliminari,  quando  occorre
          procedere con la massima urgenza  nel  periodo  feriale  al
          compimento di atti rispetto ai quali opera  la  sospensione
          dei termini  stabilita  dall'art.  1,  il  giudice  per  le
          indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o
          della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore,
          pronuncia  ordinanza  nella   quale   sono   specificamente
          enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da
          compiere. Allo stesso modo il pubblico  ministero  provvede
          con decreto motivato quando deve  procedere  al  compimento
          degli atti previsti dall'art. 360 del codice  di  procedura
          penale. 
              Gli avvisi sono notificati alle parti o  ai  difensori.
          Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto  e  i
          termini decorrono dalla data di notificazione. 
              La sospensione dei  termini  non  opera  nelle  ipotesi
          previste dall'art. 467 del codice di procedura penale. 
              Quando  nel  corso  del  dibattimento  si  presenta  la
          necessita'  di  assumere  prove  nel  periodo  feriale,  si
          procede a norma  dell'art.  467  del  codice  di  procedura
          penale. Se  le  prove  non  sono  state  gia'  ammesse,  il
          giudice, nella prima udienza successiva, provvede  a  norma
          dell'art. 495 dello  stesso  codice;  le  prove  dichiarate
          inammissibili non possono essere utilizzate.».