Art. 69 
 
       Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali 
                   per talune attivita' economiche 
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' sostituito dal seguente: 
  «8. In materia  di  semplificazione  del  trattamento  dei  rifiuti
speciali  per  talune  attivita'   economiche   a   ridotto   impatto
ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135  del  codice
civile, nonche' i soggetti esercenti attivita' ricadenti  nell'ambito
dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono  rifiuti
pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi  ad
aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,  possono  trasportarli,  in
conto proprio, per una quantita' massima fino  a  30  chilogrammi  al
giorno,  a  un  impianto  che  effettua  operazioni  autorizzate   di
smaltimento. L'obbligo di registrazione  nel  registro  di  carico  e
scarico dei rifiuti e  l'obbligo  di  comunicazione  al  Catasto  dei
rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di  cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si  intendono  assolti,
anche  ai  fini  del  trasporto  in  conto  proprio,  attraverso   la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di
trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti  e
conservati con le modalita' previste dal medesimo  articolo  193.  La
conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti  le
attivita'  di  cui  al  presente  comma  o  tramite  le  associazioni
imprenditoriali  interessate  o  societa'  di  servizi   di   diretta
emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia
dei dati trasmessi.  L'adesione,  da  parte  dei  soggetti  esercenti
attivita'  ricadenti  nei  suddetti  codici  ATECO,  alle   modalita'
semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve  agli  obblighi
in materia di controllo della tracciabilita' dei rifiuti». 
 
          Note all'art. 69: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  40,  comma  8,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 40. Riduzione  degli  adempimenti  amministrativi
          per le imprese. - 1. Il comma 3  dell'art.  109  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
          e' sostituito dal seguente: 
              «3. Entro le ventiquattr'ore successive  all'arrivo,  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alle  questure
          territorialmente   competenti,   avvalendosi    di    mezzi
          informatici o telematici o  mediante  fax,  le  generalita'
          delle persone alloggiate, secondo modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il  Garante  per
          la protezione dei dati personali». 
              2. Per la riduzione degli oneri in materia di  privacy,
          sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo
          30 giugno 2003, n. 196: 
              a) all'art. 4, comma 1,  alla  lettera  b),  le  parole
          "persona giuridica, ente od associazione" sono soppresse  e
          le parole "identificati o identificabili"  sono  sostituite
          dalle parole "identificata o identificabile"; 
              b) all'art. 4, comma 1, alla lettera i), le parole  "la
          persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse; 
              c) il comma 3-bis dell'art. 5 e' abrogato; 
              d)  al  comma  4,  dell'art.  9,  l'ultimo  periodo  e'
          soppresso; 
              e) la lettera h) del comma 1 dell'art. 43 e' soppressa. 
              3. Allo scopo di facilitare  l'impiego  del  lavoratore
          straniero nelle more di rilascio/rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno,  dopo  il  comma  9  dell'art.  5  del   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' inserito il  seguente
          comma: 
              «9-bis. In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di venti giorni di  cui  al  precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
              a) che  la  richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del precedente comma 4, e dell'art.  13  del  decreto
          del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394,
          o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; 
              b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.». 
              4. In materia  di  semplificazione  degli  obblighi  di
          tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al comma
          3 dell'art. 39 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
          convertito dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  le  parole
          "entro il giorno 16",  sono  sostituire  con  le  seguenti:
          "entro la fine". 
              5. In materia  di  bonifica  dei  siti  inquinati,  per
          semplificare gli adempimenti  delle  imprese,  al  comma  7
          dell'art. 242 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:  «Nel
          caso di interventi di bonifica o di messa in  sicurezza  di
          cui  al  periodo  precedente,  che  presentino  particolari
          complessita' a causa  della  natura  della  contaminazione,
          degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
          o dell'estensione dell'area  interessata  dagli  interventi
          medesimi, il  progetto  puo'  essere  articolato  per  fasi
          progettuali  distinte  al  fine  di  rendere  possibile  la
          realizzazione degli interventi per singole aree o per  fasi
          temporali successive.». Al comma 9 del  medesimo  art.  242
          del decreto legislativo n. 152 del 2006,  le  parole:  «con
          attivita' in esercizio» sono soppresse ed e'  aggiunto,  in
          fine,  il  seguente  periodo:  «Possono   essere   altresi'
          autorizzati  interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria e di messa  in  sicurezza  degli  impianti  e
          delle  reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
          possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di
          bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
          prevenzione dei rischi». 
              6.  Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  delle
          imprese di auto-riparazione, il decreto del  Ministero  dei
          Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997,  n.  406-
          Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle
          strumentazioni  delle  imprese   esercenti   attivita'   di
          autoriparazione, e' abrogato. 
              7. In  materia  di  semplificazione  degli  adempimenti
          amministrativi di registrazione C.O.V.  (Composti  Organici
          Volatili)  per  la  vendita  dei  prodotti  ai  consumatori
          finali,  all'art.  2,  comma  1,  lett.  o)   del   decreto
          legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le  parole  "o  per  gli
          utenti" sono soppresse. 
              8. In materia di semplificazione  del  trattamento  dei
          rifiuti speciali per talune attivita' economiche a  ridotto
          impatto ambientale, le imprese  agricole  di  cui  all'art.
          2135  del  codice  civile,  nonche'  i  soggetti  esercenti
          attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO  96.02.01,
          96.02.02  e  96.09.02  che  producono  rifiuti  pericolosi,
          compresi quelli aventi codice CER  18.01.03*,  relativi  ad
          aghi,  siringhe  e   oggetti   taglienti   usati,   possono
          trasportarli, in conto proprio, per una  quantita'  massima
          fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua
          operazioni  autorizzate  di   smaltimento.   L'obbligo   di
          registrazione nel registro di carico e scarico dei  rifiuti
          e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite
          il modello unico di dichiarazione  ambientale,  di  cui  al
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  intendono
          assolti, anche ai fini  del  trasporto  in  conto  proprio,
          attraverso  la  compilazione  e  conservazione,  in  ordine
          cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193
          del  medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  e
          successive  modificazioni.  I  formulari  sono  gestiti   e
          conservati con le modalita' previste dal medesimo art. 193.
          La conservazione deve avvenire presso la sede dei  soggetti
          esercenti le attivita' di cui al presente comma  o  tramite
          le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'  di
          servizi di  diretta  emanazione  delle  stesse,  mantenendo
          presso la  sede  dell'impresa  copia  dei  dati  trasmessi.
          L'adesione,  da  parte  dei  soggetti  esercenti  attivita'
          ricadenti  nei  suddetti  codici  ATECO,   alle   modalita'
          semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve  agli
          obblighi in materia di controllo della  tracciabilita'  dei
          rifiuti. 
              9. La documentazione e  le  certificazioni  attualmente
          richieste ai  fini  del  conseguimento  delle  agevolazioni
          fiscali in materia di beni e attivita'  culturali  previste
          dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100,  comma
          2, lettere e) ed f), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  sono
          sostituite   da   un'apposita   dichiarazione   sostitutiva
          dell'atto di  notorieta',  presentata  dal  richiedente  al
          Ministero per i beni e le attivita' culturali  ai  sensi  e
          per gli effetti dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  e  successive
          modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute
          per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i
          benefici si riferiscono. Il  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali esegue controlli a  campione  ai  sensi
          degli articoli 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445   e   successive
          modificazioni. 
              9-bis. All'art. 27 del testo unico dei servizi di media
          audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
          luglio 2005, n. 177, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          comma: 
              «7-bis.  La  cessione  anche  di  un  singolo  impianto
          radiotelevisivo, quando non ha per  oggetto  unicamente  le
          attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda.  Gli
          atti relativi  ai  trasferimenti  di  impianti  e  di  rami
          d'azienda ai sensi del presente articolo, posti  in  essere
          dagli operatori del settore prima della data di entrata  in
          vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in
          ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari». 
              9-ter. Il termine di cui all'art. 1, comma  862,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          e'  prorogato  al  31  dicembre  2012  per  le   iniziative
          agevolate che, alla data del 31  dicembre  2011,  risultino
          realizzate in misura non inferiore all'80 per  cento  degli
          investimenti ammessi e a condizione  che  le  stesse  siano
          completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in
          fase di ultimazione e non revocati, oggetto di  proroga  ai
          sensi del presente comma, l'agevolazione  e'  rideterminata
          nel limite massimo delle quote di contributi  maturati  per
          investimenti  realizzati  dal  beneficiario  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una
          relazione sulle opere concluse,  e  le  eventuali  economie
          realizzate sulle apposite contabilita' speciali  alla  data
          del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del  bilancio
          dello Stato."