Art. 72 
 
              Strategia nazionale delle Green community 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli
affari regionali, le  autonomie  e  lo  sport,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia
nazionale delle Green community. 
  2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei
territori rurali e  di  montagna  che  intendono  sfruttare  in  modo
equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo
luogo  acqua,  boschi  e  paesaggio,  e  aprire  un  nuovo   rapporto
sussidiario e di scambio con le comunita' urbane e metropolitane,  in
modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano  di
sviluppo  sostenibile  non  solo  dal  punto  di  vista   energetico,
ambientale ed economico nei seguenti campi: 
  a) gestione integrata e certificata del patrimonio  agro-forestale,
anche  tramite  lo  scambio  dei  crediti  derivanti  dalla   cattura
dell'anidride  carbonica,  la  gestione  della  biodiversita'  e   la
certificazione della filiera del legno; 
  b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche; 
  c) produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  locali,  quali  i
microimpianti idroelettrici, le biomasse,  il  biogas,  l'eolico,  la
cogenerazione e il biometano; 
  d) sviluppo di un turismo sostenibile,  capace  di  valorizzare  le
produzioni locali; 
  e) costruzione e gestione sostenibile  del  patrimonio  edilizio  e
delle infrastrutture di una montagna moderna; 
  f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti
e delle reti; 
  g) sviluppo sostenibile  delle  attivita'  produttive  (zero  waste
production); 
  h) integrazione dei servizi di mobilita'; 
  i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile  che  sia
anche energeticamente indipendente attraverso la produzione  e  l'uso
di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e  dei
trasporti. 
  3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono individuare le modalita', i  tempi  e  le  risorse
finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le  unioni  di
comuni montani promuovono l'attuazione della strategia  nazionale  di
cui al presente articolo. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 72: 
              Per il testo dell'art. 8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281 si veda nelle note all'art. 61