Art. 76 
 
Proroga del termine  per  l'esercizio  della  delega  in  materia  di
                        inquinamento acustico 
 
  1. All'articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014,  n.  161,
le parole: «entro diciotto  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro ventiquattro mesi». 
 
          Note all'art. 76: 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  della  legge  30
          ottobre 2014, n. 161, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19. Delega al Governo in materia di  inquinamento
          acustico. Armonizzazione della normativa nazionale  con  le
          direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e  2006/123/CE  e  con  il
          regolamento (CE) n. 765/2008. - 1. Al fine di assicurare la
          completa  armonizzazione  della  normativa   nazionale   in
          materia  di  inquinamento   acustico   con   la   direttiva
          2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25
          giugno 2002 , relativa alla determinazione e alla  gestione
          del rumore ambientale, e con la  direttiva  2000/14/CE  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
          relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e
          attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il  Governo
          e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  per  il  riordino  dei  provvedimenti
          normativi  vigenti  in  materia  di  tutela   dell'ambiente
          esterno   e   dell'ambiente   abitativo   dall'inquinamento
          acustico prodotto dalle sorgenti  sonore  fisse  e  mobili,
          definite dall'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge
          26 ottobre 1995, n. 447. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati nel rispetto delle procedure, dei principi  e  dei
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24 dicembre  2012,  n.  234,  nonche'  secondo  i  seguenti
          principi e criteri specifici: 
              a) coerenza dei piani degli interventi di  contenimento
          e di abbattimento  del  rumore  previsti  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i  piani
          di azione, con  le  mappature  acustiche  e  con  le  mappe
          acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e
          di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4
          nonche' agli allegati 4 e  5  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 194, nonche' con  i  criteri  previsti  dal
          decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera  f),
          della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni; 
              b) recepimento nell'ambito della  normativa  nazionale,
          come disposto dalla  direttiva  2002/49/CE  e  dal  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n.  194,  dei   descrittori
          acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n.  447
          del  1995   e   introduzione   dei   relativi   metodi   di
          determinazione a completamento  e  integrazione  di  quelli
          introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995; 
              c) armonizzazione della  normativa  nazionale  relativa
          alla   disciplina   delle   sorgenti   di   rumore    delle
          infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e
          relativo aggiornamento ai sensi  della  legge  n.  447  del
          1995; 
              d)   adeguamento   della   normativa   nazionale   alla
          disciplina   del   rumore   prodotto   nell'ambito    dello
          svolgimento delle attivita' sportive; 
              e)   adeguamento   della   normativa   nazionale   alla
          disciplina  del  rumore   prodotto   dall'esercizio   degli
          impianti eolici; 
              f) adeguamento della disciplina dell'attivita' e  della
          formazione della figura professionale di tecnico competente
          in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3  della
          legge n. 447 del 1995 e  armonizzazione  con  la  direttiva
          2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12
          dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato  interno,  e
          con l'art. 3 del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, e successive modificazioni; 
              g) semplificazione  delle  procedure  autorizzative  in
          materia di requisiti acustici passivi degli edifici; 
              h) introduzione nell'ordinamento nazionale  di  criteri
          relativi  alla  sostenibilita'  economica  degli  obiettivi
          della legge n. 447 del 1995 relativamente  agli  interventi
          di contenimento e di abbattimento del rumore  previsti  dal
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29  novembre   2000,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del  6  dicembre
          2000, e dai regolamenti di esecuzione di  cui  all'art.  11
          della legge n. 447 del 1995, per il graduale  e  strategico
          adeguamento   ai   principi   contenuti   nella   direttiva
          2002/49/CE; 
              i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione
          e  il  periodo  di  validita'   dell'autorizzazione   degli
          organismi  di  certificazione,  previsti  dalla   direttiva
          2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di  accreditamento  ai
          sensi del  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone  norme
          in materia di accreditamento e vigilanza del mercato; 
              l)  armonizzazione  con  la  direttiva  2000/14/CE  per
          quanto concerne  le  competenze  delle  persone  fisiche  e
          giuridiche che mettono a disposizione sul mercato  macchine
          e attrezzature destinate a funzionare all'aperto; 
              m) adeguamento del  regime  sanzionatorio  in  caso  di
          mancato rispetto del livello di  potenza  sonora  garantito
          previsto dalla direttiva  2000/14/CE  e  definizione  delle
          modalita'    di    utilizzo    dei    proventi    derivanti
          dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15  del
          decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e  del  Ministro  per  gli
          affari  europei,  di  concerto  con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  con  il  Ministro  della
          salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
          il Ministro dello sviluppo economico, acquisito  il  parere
          della Conferenza unificata di cui all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni. 
              4. Dall'attuazione della  delega  legislativa  prevista
          dal presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          interessate  provvedono  all'adempimento  dei  compiti  ivi
          previsti con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente."