Art. 79 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme  dei  rispettivi  statuti  e  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Galletti, Ministro dell'ambiente e  della
                            tutela del territorio e del mare 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 79: 
              La  legge  costituzionale  18  ottobre   2001,   n.   3
          "Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione" e' stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 24 ottobre 2001, n. 248.