Art. 78 
 
 
        (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici) 
 
  1. E' istituito presso  l'ANAC,  che  lo  gestisce  e  lo  aggiorna
secondo  criteri  individuati  con  apposite  determinazioni,  l'Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni  giudicatrici
nelle procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici.  Ai  fini
dell'iscrizione nel suddetto  albo,  i  soggetti  interessati  devono
essere in  possesso  di  requisiti  di  compatibilita'  e  moralita',
nonche' di comprovata competenza e professionalita'  nello  specifico
settore a cui si riferisce il  contratto,  secondo  i  criteri  e  le
modalita' che l'Autorita' definisce in un apposito atto, valutando la
possibilita' di articolare l'Albo per  aree  tematiche  omogenee,  da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente codice. Fino all'adozione della  disciplina  in  materia  di
iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.