Art. 79 
 
 
                       (Fissazione di termini) 
 
  1. Nel  fissare  i  termini  per  la  ricezione  delle  domande  di
partecipazione e delle  offerte,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
tengono conto in particolare della complessita'  dell'appalto  e  del
tempo necessario per preparare le  offerte,  fatti  salvi  i  termini
minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63. 
  2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di
una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di
gara e relativi allegati, i termini per la ricezione  delle  offerte,
comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a
63, sono stabiliti in modo che gli  operatori  economici  interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni  necessarie  per
presentare le offerte. 
  3. Le stazioni appaltanti prorogano  i  termini  per  la  ricezione
delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano
prendere  conoscenza  di  tutte  le  informazioni   necessarie   alla
preparazione delle offerte nei casi seguenti: 
  a)  se,  per  qualunque  motivo,  le   informazioni   supplementari
significative ai fini della preparazione di offerte adeguate,  seppur
richieste in tempo utile dall'operatore economico, non  sono  fornite
al piu' tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione
delle offerte.  In  caso  di  procedura  accelerata  ai  sensi  degli
articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni; 
  b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara. 
  4. La durata della proroga di  cui  al  comma  3  e'  proporzionale
all'importanza delle informazioni o delle modifiche. 
  5. Se le informazioni supplementari non  sono  state  richieste  in
tempo utile o la  loro  importanza  ai  fini  della  preparazione  di
offerte adeguate e' insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici
non sono tenute a prorogare le scadenze.