Art. 80 
 
 
                       (Motivi di esclusione) 
 
  1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la  condanna
con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai
sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di  cui  all'articolo  105,
comma 6, per uno dei seguenti reati: 
  a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,  416-bis
del  codice  penale  ovvero  delitti   commessi   avvalendosi   delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al  fine  di
agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso
articolo, nonche'  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
dall'articolo 74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990,  n.  309,  dall'articolo  291-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43  e  dall'articolo
260 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto
riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio; 
  b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318,
319, 319-ter, 319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,  353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche'  all'articolo  2635
del codice civile; 
  c)frode ai sensi dell'articolo 1 della  convenzione  relativa  alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; 
  d)delitti,  consumati  o  tentati,  commessi   con   finalita'   di
terrorismo,  anche  internazionale,  e   di   eversione   dell'ordine
costituzionale reati terroristici o  reati  connessi  alle  attivita'
terroristiche; 
  e)delitti di cui agli articoli 648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del
codice penale, riciclaggio  di  proventi  di  attivita'  criminose  o
finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del
decreto  legislativo  22   giugno   2007,   n.   109   e   successive
modificazioni; 
  f)sfruttamento del lavoro minorile  e  altre  forme  di  tratta  di
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
  g)ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena   accessoria,
l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione; 
  2. Costituisce altresi' motivo  di  esclusione  la  sussistenza  di
cause  di  decadenza,  di   sospensione   o   di   divieto   previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159  o
di un tentativo di infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'articolo  84,
comma 4, del medesimo decreto.  Resta  fermo  quanto  previsto  dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto  legislativo
6 settembre  2011,  n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
  3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza  o  il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa  individuale;  di  un  socio  o  del
direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome  collettivo;  dei
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di  societa'
in accomandita semplice; dei membri del consiglio di  amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione  o  di
vigilanza o dei soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di
direzione o di controllo, del direttore tecnico  o  del  socio  unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso  di  societa'
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo  di  societa'  o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano  anche  nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la
data di pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora  l'impresa  non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva  dissociazione  della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non  va  disposta  e  il
divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato  ovvero
quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca
della condanna medesima. 
  4. Un operatore economico e' escluso  dalla  partecipazione  a  una
procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi,  definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la  legislazione
italiana o quella dello Stato in cui  sono  stabiliti.  Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte
e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi  1  e
2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602. Costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  quelle
contenute in sentenze o atti  amministrativi  non  piu'  soggetti  ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia  contributiva
e previdenziale quelle ostative al rilascio del  documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo  8  del  decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30  gennaio  2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  125  del  1°  giugno  2015.Il
presente  comma  non  si  applica  quando  l'operatore  economico  ha
ottemperato  ai  suoi  obblighi  pagando  o  impegnandosi   in   modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi  previdenziali  dovuti,
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande. 
  5. Le  stazioni  appaltanti  escludono  dalla  partecipazione  alla
procedura d'appalto un operatore  economico  in  una  delle  seguenti
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei  casi  di  cui
all'articolo 105, comma 6, qualora: 
  a) la stazione appaltante  possa  dimostrare  con  qualunque  mezzo
adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente  accertate  alle
norme in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  nonche'  agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
  b) l'operatore economico  si  trovi  in  stato  di  fallimento,  di
liquidazione coatta, di  concordato  preventivo,  salvo  il  caso  di
concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110; 
  c)  la  stazione  appaltante  dimostri  con  mezzi   adeguati   che
l'operatore  economico  si  e'  reso  colpevole  di  gravi   illeciti
professionali,  tali  da  rendere  dubbia   la   sua   integrita'   o
affidabilita'.  Tra  questi  rientrano:  le   significative   carenze
nell'esecuzione  di  un  precedente  contratto  di   appalto   o   di
concessione che ne  hanno  causato  la  risoluzione  anticipata,  non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di  un  giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del  danno  o
ad altre sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare  indebitamente  il
processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o   di   ottenere
informazioni riservate ai fini  di  proprio  vantaggio;  il  fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare   le   decisioni   sull'esclusione,   la   selezione    o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione; 
  d)  la  partecipazione  dell'operatore  economico   determini   una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2, non diversamente risolvibile; 
  e) una  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente
coinvolgimento degli operatori  economici  nella  preparazione  della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa  essere  risolta
con misure meno intrusive; 
  f)  l'operatore  economico  sia  stato   soggetto   alla   sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i
provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'articolo  14  del   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
  h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di  intestazione
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,  n.  55.
L'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se  la  violazione
non e' stata rimossa; 
  i) l'operatore economico non  presenti  la  certificazione  di  cui
all'articolo  17  della  legge  12  marzo   1999,   n.   68,   ovvero
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
  l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima  dei  reati
previsti e  puniti  dagli  articoli  317  e  629  del  codice  penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non risulti aver denunciato i fatti  all'autorita'  giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti  dall'articolo  4,  primo  comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al  primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno  antecedente
alla pubblicazione del bando e  deve  essere  comunicata,  unitamente
alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la  quale  cura  la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
  m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante
alla  medesima  procedura  di  affidamento,  in  una  situazione   di
controllo di cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  o  in  una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo  o
la relazione comporti che le offerte  sono  imputabili  ad  un  unico
centro decisionale. 
  6. Le stazioni  appaltanti  escludono  un  operatore  economico  in
qualunque momento della procedura, qualora  risulti  che  l'operatore
economico si trova, a causa di atti compiuti o  omessi  prima  o  nel
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi  1,2,4
e 5. 
  7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una
delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui
la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore
a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma  5,  e'
ammesso a  provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato  a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
  8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al  comma
7 sono  sufficienti,  l'operatore  economico  non  e'  escluso  della
procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione  viene  data  motivata
comunicazione all'operatore economico. 
  9. Un operatore economico escluso  con  sentenza  definitiva  dalla
partecipazione alle procedure di appalto  non  puo'  avvalersi  della
possibilita' prevista dai commi 7  e  8  nel  corso  del  periodo  di
esclusione derivante da tale sentenza. 
  10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della
pena accessoria della incapacita'  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione, ovvero  non  sia  intervenuta  riabilitazione,  tale
durata e' pari a cinque anni, salvo che la  pena  principale  sia  di
durata inferiore, e in tale caso  e'  pari  alla  durata  della  pena
principale. 
  11. Le cause di esclusione previste dal presente  articolo  non  si
applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro  o  confisca
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011  n.
159, ed  affidate  ad  un  custode  o  amministratore  giudiziario  o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento. 
  12. In  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione, nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorita'
che, se ritiene che siano state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in
considerazione della rilevanza o della  gravita'  dei  fatti  oggetto
della  falsa   dichiarazione   o   della   presentazione   di   falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  di
subappalto ai sensi del comma 1 fino a due  anni,  decorso  il  quale
l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 
  13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente  codice,  puo'  precisare,  al
fine di garantire omogeneita'  di  prassi  da  parte  delle  stazioni
appaltanti,  quali  mezzi  di  prova  considerare  adeguati  per   la
dimostrazione delle circostanze di esclusione  di  cui  al  comma  5,
lettera c), ovvero quali carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente
contratto di appalto siano significative ai fini del  medesimo  comma
5, lettera c). 
  14 . Non possono essere affidatari  di  subappalti  e  non  possono
stipulare i relativi contratti i soggetti per  i  quali  ricorrano  i
motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 
 
          Note all'art. 80 
              - Si riporta l'articolo 444  del  Codice  di  procedura
          penale: 
              "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta) 
              1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere
          al giudice l'applicazione,  nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria 
              1-ter. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.". 
              - Si riportano gli articoli 416 e  416-bis  del  Codice
          penale: 
              "Art. 416 (Associazione per delinquere) 
              Quando tre o piu' persone si associano  allo  scopo  di
          commettere  piu'   delitti,   coloro   che   promuovono   o
          costituiscono od organizzano  l'associazione  sono  puniti,
          per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni. 
              Per il solo fatto di partecipare  all'associazione,  la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
              I capi soggiacciono alla stessa pena  stabilita  per  i
          promotori. 
              Se gli associati scorrono in  armi  le  campagne  o  le
          pubbliche  vie,  si  applica  la  reclusione  da  cinque  a
          quindici anni. 
              La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
          dieci o piu'. 
              Se l'associazione e' diretta a  commettere  taluno  dei
          delitti di cui  agli  articoli  600,  601  e  602,  nonche'
          all'articolo  12,  comma  3-bis,  del  testo  unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  si   applica   la
          reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti  dal
          primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti  dal
          secondo comma. 
              Se l'associazione e' diretta a  commettere  taluno  dei
          delitti   previsti   dagli   articoli   600-bis,   600-ter,
          600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il
          fatto e' commesso in danno di un minore di  anni  diciotto,
          609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il  fatto  e'
          commesso  in  danno  di  un  minore  di  anni  diciotto,  e
          609-undecies, si applica la reclusione da  quattro  a  otto
          anni nei casi previsti dal primo comma e la  reclusione  da
          due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.". 
              "416-bis   (Associazioni   di   tipo   mafioso    anche
          straniere). 
              Chiunque fa parte di un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata da tre o piu' persone, e' punito con la  reclusione
          da dieci a quindici anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della
          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
          dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando    i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.". 
              - Si riporta l'articolo 74 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza): 
              "Art. 74 (Legge 26 giugno 1990, n.  162,  articoli  14,
          comma 1,  e  38,  comma  2)  (Associazione  finalizzata  al
          traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 
              1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
          commettere piu' delitti tra quelli  previsti  dall'articolo
          70, commi 4, 6 e 10, escluse le  operazioni  relative  alle
          sostanze di cui  alla  categoria  III  dell'allegato  I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          n.  111/2005,  ovvero  dall'articolo  73,   chi   promuove,
          costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
          punito per cio' solo con  la  reclusione  non  inferiore  a
          venti anni. 
              2. Chi partecipa  all'associazione  e'  punito  con  la
          reclusione non inferiore a dieci anni. 
              3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
          di dieci o piu' o se tra i  partecipanti  vi  sono  persone
          dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
              4. Se  l'associazione  e'  armata  la  pena,  nei  casi
          indicati dai commi 1 e  3,  non  puo'  essere  inferiore  a
          ventiquattro anni di reclusione e, nel  caso  previsto  dal
          comma 2, a dodici anni  di  reclusione.  L'associazione  si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita' di  armi  o  materie  esplodenti,  anche  se
          occultate o tenute in luogo di deposito. 
              5. La pena e' aumentata se ricorre  la  circostanza  di
          cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 
              6. Se l'associazione e'  costituita  per  commettere  i
          fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si  applicano
          il primo e il secondo comma dell'articolo  416  del  codice
          penale. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a  due  terzi  per  chi  si  sia  efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione risorse decisive per  la  commissione  dei
          delitti. 
              8. Quando in leggi e decreti  e'  richiamato  il  reato
          previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975,  n.
          685, abrogato dall'articolo 38, comma  1,  della  legge  26
          giugno 1990, n. 162, il richiamo  si  intende  riferito  al
          presente articolo.". 
              - Si riporta  l'articolo  291-quater  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,   n.   43
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative in materia doganale): 
              "Art.   291-quater   (Associazione    per    delinquere
          finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) 
              Quando tre o piu' persone si associano  allo  scopo  di
          commettere piu' delitti tra quelli  previsti  dall'articolo
          291-bis, coloro che  promuovono,  costituiscono,  dirigono,
          organizzano o finanziano l'associazione  sono  puniti,  per
          cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni. 
              Chi  partecipa  all'associazione  e'  punito   con   la
          reclusione da un anno a sei anni. 
              La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
          dieci o piu'. 
              Se l'associazione e'  armata  ovvero  se  ricorrono  le
          circostanze previste dalle lettere d) od  e)  del  comma  2
          dell'articolo 291-ter, si applica la pena della  reclusione
          da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del
          presente articolo, e da  quattro  a  dieci  anni  nei  casi
          previsti dal comma 2. L'associazione  si  considera  armata
          quando i  partecipanti  hanno  la  disponibilita',  per  il
          conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi  o
          materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
          deposito. 
              Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e  dal
          presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei
          confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri,  si
          adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia  portata
          ad  ulteriori  conseguenze  anche  aiutando   concretamente
          l'autorita' di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria  nella
          raccolta di elementi  decisivi  per  la  ricostruzione  dei
          fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori  del
          reato o per la individuazione di risorse rilevanti  per  la
          commissione dei delitti.". 
              - Si riporta l'articolo 260 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): 
              "Art.  260  (Attivita'  organizzate  per  il   traffico
          illecito di rifiuti) 
              1.  Chiunque,  al  fine  di  conseguire   un   ingiusto
          profitto, con piu' operazioni e  attraverso  l'allestimento
          di  mezzi  e  attivita'  continuative  organizzate,   cede,
          riceve, trasporta, esporta, importa,  o  comunque  gestisce
          abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito  con
          la reclusione da uno a sei anni. 
              2. Se si tratta di rifiuti ad  alta  radioattivita'  si
          applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
              3. Alla condanna conseguono le pene accessorie  di  cui
          agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter  del  codice  penale,
          con la limitazione di  cui  all'articolo  33  del  medesimo
          codice. 
              4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
          emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice  di  procedura
          penale, ordina il ripristino dello  stato  dell'ambiente  e
          puo'   subordinare   la   concessione   della   sospensione
          condizionale della pena all'eliminazione del  danno  o  del
          pericolo per l'ambiente. 
              4-bis. E' sempre ordinata la confisca  delle  cose  che
          servirono a commettere il  reato  o  che  costituiscono  il
          prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano  a
          persone estranee al reato. Quando essa non  sia  possibile,
          il giudice individua beni di valore equivalente di  cui  il
          condannato abbia  anche  indirettamente  o  per  interposta
          persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.". 
              - Si riporta l'articolo 2 della  Decisione  24  ottobre
          2008,  n.  2008/841/GAI  (Decisione  quadro  del  Consiglio
          relativa alla lotta contro la criminalita' organizzata): 
              "Art.  2  (Reati  relativi   alla   partecipazione   ad
          un'organizzazione criminale) 
              Ciascuno Stato membro adotta le misure  necessarie  per
          far si' che sia considerato reato uno dei seguenti tipi  di
          comportamento connessi  ad  un'organizzazione  criminale  o
          entrambi: 
              a)   il   comportamento    di    una    persona    che,
          intenzionalmente ed essendo  a  conoscenza  dello  scopo  e
          dell'attivita'  generale  dell'organizzazione  criminale  o
          dell'intenzione di quest'ultima di commettere  i  reati  in
          questione, partecipi attivamente alle  attivita'  criminali
          dell'organizzazione,   ivi   compresi   la   fornitura   di
          informazioni o mezzi materiali, il  reclutamento  di  nuovi
          membri nonche' qualsiasi forma di finanziamento  delle  sue
          attivita',  essendo  inoltre   consapevole   che   la   sua
          partecipazione  contribuira'   alla   realizzazione   delle
          attivita' criminali di tale organizzazione; 
              b) il  comportamento  di  una  persona  consistente  in
          un'intesa con una o piu' altre persone per porre in  essere
          un'attivita' che, se attuata, comporterebbe la  commissione
          di reati di cui all'articolo 1,  anche  se  la  persona  in
          questione   non    partecipa    all'esecuzione    materiale
          dell'attivita'.". 
              - Si riportano gli articoli  317,  318,  319,  319-ter,
          319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,  353-bis,
          354, 355 e 356 del Codice penale: 
              "Art. 317 (Concussione) 
              Il pubblico ufficiale o  l'incaricato  di  un  pubblico
          servizio che,  abusando  della  sua  qualita'  o  dei  suoi
          poteri,  costringe   taluno   a   dare   o   a   promettere
          indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita',
          e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.". 
              "Art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione) 
              Il pubblico ufficiale che, per  l'esercizio  delle  sue
          funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
          per un terzo, denaro o  altra  utilita'  o  ne  accetta  la
          promessa e' punito con la reclusione da uno a sei anni.". 
              "Art. 319 (Corruzione per un atto contrario  ai  doveri
          d'ufficio) 
              Il pubblico ufficiale che, per omettere o  ritardare  o
          per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
          per compiere o per  aver  compiuto  un  atto  contrario  ai
          doveri di ufficio, riceve, per se' o per un  terzo,  denaro
          od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito  con
          la reclusione da sei a dieci anni.". 
              "Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) 
              Se i fatti indicati  negli  articoli  318  e  319  sono
          commessi  per  favorire  o  danneggiare  una  parte  in  un
          processo civile, penale o  amministrativo,  si  applica  la
          pena della reclusione da sei a dodici anni. 
              Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno  alla
          reclusione non superiore a cinque anni, la  pena  e'  della
          reclusione da sei a quattordici anni; se deriva  l'ingiusta
          condanna  alla  reclusione  superiore  a  cinque   anni   o
          all'ergastolo, la pena e' della reclusione da otto a  venti
          anni.". 
              "Art.  319-quater  (Induzione   indebita   a   dare   o
          promettere utilita') 
              Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  il
          pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,
          abusando della sua  qualita'  o  dei  suoi  poteri,  induce
          taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui  o  a  un
          terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la  reclusione
          da sei anni a dieci anni e sei mesi. 
              Nei casi previsti dal primo comma, chi da'  o  promette
          denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino  a
          tre anni.". 
              "Art. 320  (Corruzione  di  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio) 
              Le disposizioni degli articoli 318 e 319  si  applicano
          anche all'incaricato di un pubblico servizio. 
              In ogni caso,  le  pene  sono  ridotte  in  misura  non
          superiore a un terzo.". 
              "Art. 321 (Pene per il corruttore) 
              Le pene stabilite nel primo  comma  dell'articolo  318,
          nell'articolo   319,   nell'articolo   319-bis,   nell'art.
          319-ter, e nell'articolo 320  in  relazione  alle  suddette
          ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a  chi
          da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
          pubblico servizio il denaro od altra utilita'.". 
              "Art. 322 (Istigazione alla corruzione) 
              Chiunque offre o promette denaro od altra utilita'  non
          dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un  incaricato  di  un
          pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
          suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa  non
          sia  accettata,  alla  pena  stabilita  nel   primo   comma
          dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
              Se l'offerta o la promessa  e'  fatta  per  indurre  un
          pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico  servizio
          ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
          fare  un  atto  contrario  ai  suoi  doveri,  il  colpevole
          soggiace,  qualora  l'offerta  o  la   promessa   non   sia
          accettata, alla pena stabilita nell'articolo  319,  ridotta
          di un terzo. 
              La pena di cui al primo comma si  applica  al  pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
          per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
              La pena di cui al secondo comma si applica al  pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          sollecita  una  promessa  o  dazione  di  denaro  od  altra
          utilita' da parte di un privato per le  finalita'  indicate
          dall'articolo 319.". 
              "Art.   322-bis   (Peculato,   concussione,   induzione
          indebita  dare  o   promettere   utilita',   corruzione   e
          istigazione alla corruzione di membri  della  Corte  penale
          internazionale o degli organi delle Comunita' europee e  di
          funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri) 
              Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e
          322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 
              1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee,
          del Parlamento europeo, della Corte di  Giustizia  e  della
          Corte dei conti delle Comunita' europee; 
              2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto  a
          norma dello statuto dei funzionari delle Comunita'  europee
          o  del  regime  applicabile  agli  agenti  delle  Comunita'
          europee; 
              3) alle persone  comandate  dagli  Stati  membri  o  da
          qualsiasi ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunita'
          europee, che esercitino funzioni  corrispondenti  a  quelle
          dei funzionari o agenti delle Comunita' europee; 
              4) ai membri e agli addetti  a  enti  costituiti  sulla
          base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee; 
              5) a coloro che,  nell'ambito  di  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico servizio; 
              5-bis)  ai  giudici,  al  procuratore,  ai  procuratori
          aggiunti, ai funzionari e agli agenti  della  Corte  penale
          internazionale, alle persone comandate  dagli  Stati  parte
          del Trattato istitutivo della Corte  penale  internazionale
          le quali esercitino funzioni corrispondenti  a  quelle  dei
          funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri  ed  agli
          addetti  a  enti  costituiti  sulla   base   del   Trattato
          istitutivo della Corte penale internazionale. 
              Le  disposizioni  degli  articoli  319-quater,  secondo
          comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
          se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso: 
              1) alle persone indicate nel primo comma  del  presente
          articolo; 
              2)  a  persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri
          Stati esteri  o  organizzazioni  pubbliche  internazionali,
          qualora il fatto sia commesso per  procurare  a  se'  o  ad
          altri  un  indebito  vantaggio  in  operazioni   economiche
          internazionali ovvero al fine di ottenere  o  di  mantenere
          un'attivita' economica o finanziaria. 
              Le persone indicate nel primo comma sono assimilate  ai
          pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni
          corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio
          negli altri casi.". 
              "Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite) 
              Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati  di  cui
          agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti
          con un  pubblico  ufficiale  o  con  un  incaricato  di  un
          pubblico servizio, indebitamente fa dare  o  promettere,  a
          se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come
          prezzo della propria mediazione illecita verso il  pubblico
          ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
          remunerarlo,  in  relazione  al  compimento  di   un   atto
          contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
          di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione  da
          uno a tre anni. 
              La stessa pena si applica a  chi  indebitamente  da'  o
          promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 
              La pena e' aumentata se il soggetto  che  indebitamente
          fa dare o promettere, a se' o  ad  altri,  denaro  o  altro
          vantaggio patrimoniale riveste  la  qualifica  di  pubblico
          ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 
              Le  pene  sono  altresi'  aumentate  se  i  fatti  sono
          commessi   in   relazione   all'esercizio   di    attivita'
          giudiziarie. 
              Se i fatti sono di particolare  tenuita',  la  pena  e'
          diminuita.". 
              "Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti) 
              Chiunque,  con  violenza  o  minaccia,  o   con   doni,
          promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o
          turba la gara nei  pubblici  incanti  o  nelle  licitazioni
          private per conto di pubbliche amministrazioni,  ovvero  ne
          allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei
          mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
              Se il colpevole  e'  persona  preposta  dalla  legge  o
          dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
          reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
          euro 2.065. 
              Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche
          nel caso di  licitazioni  private  per  conto  di  privati,
          dirette da un pubblico ufficiale o  da  persona  legalmente
          autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.". 
              "Art. 353-bis (Turbata  liberta'  del  procedimento  di
          scelta del contraente) 
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque con violenza o minaccia,  o  con  doni,  promesse,
          collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento
          amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o
          di altro atto  equipollente  al  fine  di  condizionare  le
          modalita' di scelta del contraente da parte della  pubblica
          amministrazione e' punito con la reclusione da sei  mesi  a
          cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.". 
              "Art. 354 (Astensione dagli incanti) 
              Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri,
          o per altra utilita' a lui o ad altri data o  promessa,  si
          astiene dal concorrere  agli  incanti  o  alle  licitazioni
          indicati  nell'articolo  precedente,  e'  punito   con   la
          reclusione sino a sei mesi o  con  la  multa  fino  a  euro
          516.". 
              "Art. 355  (Inadempimento  di  contratti  di  pubbliche
          forniture) 
              Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli  derivano
          da un contratto di fornitura concluso con lo Stato,  o  con
          un altro ente pubblico,  ovvero  con  un'impresa  esercente
          servizi pubblici o di pubblica necessita', fa  mancare,  in
          tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno
          stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e'  punito
          con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
          inferiore a euro 103. 
              La pena e' aumentata se la fornitura concerne: 
              1. sostanze alimentari o  medicinali,  ovvero  cose  od
          opere destinate alle comunicazioni per terra, per  acqua  o
          per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 
              2.   cose   od   opere   destinate   all'armamento    o
          all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 
              3. cose od opere  destinate  ad  ovviare  a  un  comune
          pericolo o ad un pubblico infortunio. 
              Se il fatto  e'  commesso  per  colpa,  si  applica  la
          reclusione fino a un anno, ovvero la multa  da  euro  51  a
          euro 2.065. 
              Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai
          mediatori e ai rappresentanti dei fornitori,  quando  essi,
          violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto  mancare
          la fornitura.". 
              "Art. 356 (Frode nelle pubbliche forniture) 
              Chiunque commette frode nell'esecuzione  dei  contratti
          di  fornitura  o  nell'adempimento  degli  altri   obblighi
          contrattuali indicati nell'articolo precedente,  e'  punito
          con la reclusione da uno a cinque anni e con la  multa  non
          inferiore a euro 1.032. 
              La pena e'  aumentata  nei  casi  preveduti  dal  primo
          capoverso dell'articolo precedente.". 
              - Si riporta l'articolo 2635 del Codice civile: 
              "Art. 2635 (Corruzione tra privati) 
              Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  gli
          amministratori, i direttori generali, i dirigenti  preposti
          alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
          e i liquidatori, che,  a  seguito  della  dazione  o  della
          promessa di denaro o altra utilita', per se' o  per  altri,
          compiono od omettono atti,  in  violazione  degli  obblighi
          inerenti al loro ufficio  o  degli  obblighi  di  fedelta',
          cagionando nocumento alla  societa',  sono  puniti  con  la
          reclusione da uno a tre anni. 
              Si applica la pena della reclusione fino a  un  anno  e
          sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto  alla
          direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati  al
          primo comma. 
              Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone
          indicate nel primo e nel secondo comma  e'  punito  con  le
          pene ivi previste. 
              Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
          se si tratta di societa'  con  titoli  quotati  in  mercati
          regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea
          o diffusi tra il pubblico  in  misura  rilevante  ai  sensi
          dell'articolo 116 del testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. 
              Si procede a querela della persona  offesa,  salvo  che
          dal fatto derivi una distorsione  della  concorrenza  nella
          acquisizione di beni o servizi.". 
              -  Si  riportano  gli  articoli  648-bis,   648-ter   e
          648-ter.1 del Codice penale: 
              "Art. 648-bis (Riciclaggio) 
              Fuori  dei  casi  di  concorso  nel   reato,   chiunque
          sostituisce o trasferisce denaro,  beni  o  altre  utilita'
          provenienti  da  delitto  non  colposo,  ovvero  compie  in
          relazione ad essi altre operazioni, in modo  da  ostacolare
          l'identificazione della  loro  provenienza  delittuosa,  e'
          punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con  la
          multa da euro 5.000 a euro 25.000. 
              La pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
              La pena e' diminuita se il denaro, i beni  o  le  altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque  anni.
          Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.". 
              "Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni  o  utilita'  di
          provenienza illecita) 
              Chiunque, fuori dei casi di concorso nel  reato  e  dei
          casi previsti dagli articoli  648  e  648-bis,  impiega  in
          attivita' economiche o finanziarie  denaro,  beni  o  altre
          utilita'  provenienti  da  delitto,  e'   punito   con   la
          reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da  euro
          5.000 a euro 25.000. 
              La pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
              La pena e' diminuita nell'ipotesi  di  cui  al  secondo
          comma dell'articolo 648. 
              Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.". 
              "Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio) 
              Si applica la pena della reclusione da due a otto  anni
          e della multa da euro  5.000  a  euro  25.000  a  chiunque,
          avendo commesso o concorso  a  commettere  un  delitto  non
          colposo, impiega, sostituisce,  trasferisce,  in  attivita'
          economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative,  il
          denaro, i  beni  o  le  altre  utilita'  provenienti  dalla
          commissione  di  tale  delitto,  in  modo   da   ostacolare
          concretamente  l'identificazione  della  loro   provenienza
          delittuosa. 
              Si applica la pena della reclusione da  uno  a  quattro
          anni e della multa da  euro  2.500  a  euro  12.500  se  il
          denaro,  i  beni  o  le  altre  utilita'  provengono  dalla
          commissione  di  un  delitto  non  colposo  punito  con  la
          reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
              Si applicano comunque le pene previste dal primo  comma
          se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono  da  un
          delitto commesso con le condizioni o le  finalita'  di  cui
          all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, e successive modificazioni. 
              Fuori dei casi di cui ai  commi  precedenti,  non  sono
          punibili le condotte per cui il denaro, i beni o  le  altre
          utilita' vengono destinate alla  mera  utilizzazione  o  al
          godimento personale. 
              La pena e'  aumentata  quando  i  fatti  sono  commessi
          nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o  di
          altra attivita' professionale. 
              La pena e' diminuita fino alla meta'  per  chi  si  sia
          efficacemente adoperato per evitare che le  condotte  siano
          portate a conseguenze ulteriori o per assicurare  le  prove
          del reato e l'individuazione dei beni, del denaro  e  delle
          altre utilita' provenienti dal delitto. 
              Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.". 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto  legislativo  22
          giugno 2007, n. 109 (Misure per  prevenire,  contrastare  e
          reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei
          Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale,
          in attuazione della direttiva 2005/60/CE): 
              "Art. 1 (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente  decreto  valgono  le  seguenti
          definizioni: 
              a)  per  «finanziamento  del  terrorismo»  si  intende:
          «qualsiasi attivita' diretta,  con  qualsiasi  mezzo,  alla
          raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito,
          alla custodia  o  all'erogazione  di  fondi  o  di  risorse
          economiche, in  qualunque  modo  realizzati,  destinati  ad
          essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere
          uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo  o  in  ogni
          caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti
          con finalita' di terrorismo previsti dal codice  penale,  e
          cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi  e
          delle risorse economiche per  la  commissione  dei  delitti
          anzidetti»; 
              b)  per  «regolamenti  comunitari»  si  intendono:   «i
          regolamenti  (CE)  n.  2580/2001  del  Consiglio,  del   27
          dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del  27  maggio
          2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti  emanati
          ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE,  adottati
          al fine di prevenire, contrastare e reprimere  il  fenomeno
          del terrorismo internazionale e l'attivita' dei  paesi  che
          minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche  in
          attuazione  di  risoluzioni  del  Consiglio  di   sicurezza
          dell'ONU»; 
              c) per «fondi» si intendono: «le attivita' ed  utilita'
          finanziarie  di  qualsiasi  natura,  possedute  anche   per
          interposta persona fisica o giuridica,  compresi  a  titolo
          meramente esemplificativo: 
              1) i contanti, gli assegni,  i  crediti  pecuniari,  le
          cambiali, gli ordini di  pagamento  e  altri  strumenti  di
          pagamento; 
              2) i depositi presso enti finanziari o altri  soggetti,
          i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi
          natura; 
              3) i titoli negoziabili a livello  pubblico  e  privato
          nonche'   gli   strumenti    finanziari    come    definiti
          nell'articolo  1,  comma   2,   del   testo   unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
              4) gli  interessi,  i  dividendi  o  altri  redditi  ed
          incrementi di valore generati dalle attivita'; 
              5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie
          di  qualsiasi  tipo,  le  cauzioni  e  gli  altri   impegni
          finanziari; 
              6) le lettere di credito, le polizze di  carico  e  gli
          altri titoli rappresentativi di merci; 
              7) i documenti da cui  risulti  una  partecipazione  in
          fondi o risorse finanziarie; 
              8) tutti gli altri  strumenti  di  finanziamento  delle
          esportazioni»; 
              d) per «risorse economiche» si intendono: «le attivita'
          di  qualsiasi  tipo,  materiali  o  immateriali,  mobili  o
          immobili, ivi compresi gli accessori,  le  pertinenze  e  i
          frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate
          anche  per  interposta  persona  fisica  o  giuridica   per
          ottenere fondi, beni o servizi»; 
              e) per «congelamento di fondi» si intende: «il divieto,
          in  virtu'  dei  regolamenti  comunitari  e   dei   decreti
          ministeriali di  cui  all'articolo  4,  di  movimentazione,
          trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di
          accesso ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo,
          la collocazione, la proprieta', il possesso, la natura,  la
          destinazione o qualsiasi  altro  cambiamento  che  consente
          l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio»; 
              f) per «congelamento di risorse economiche» si intende:
          «il divieto, in virtu' dei  regolamenti  comunitari  e  dei
          decreti   ministeriali   di   cui   all'articolo   4,    di
          trasferimento, disposizione  o,  al  fine  di  ottenere  in
          qualsiasi  modo  fondi,  beni  o  servizi,  utilizzo  delle
          risorse   economiche,   compresi,   a   titolo    meramente
          esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto  o  la
          costituzione di diritti reali di garanzia»; 
              g) per «soggetti designati» si intendono:  «le  persone
          fisiche, le persone  giuridiche,  i  gruppi  e  le  entita'
          designati come destinatari del congelamento sulla base  dei
          regolamenti comunitari e dei decreti  ministeriali  di  cui
          all'articolo 4»; 
              h)  per  «legge   antiriciclaggio»   si   intende:   il
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197,  e
          successive modificazioni.". 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo   2014,   n.   24
          (Attuazione  della  direttiva  2011/36/UE,  relativa   alla
          prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani
          e  alla  protezione  delle  vittime,  che  sostituisce   la
          decisione quadro 2002/629/GAI) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 marzo 2014, n. 60. 
              - Si riportano gli articoli 67, 84, comma 4, 88  e  92,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136): 
              "Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione) 
              1. Le  persone  alle  quali  sia  stata  applicata  con
          provvedimento definitivo una delle  misure  di  prevenzione
          previste dal  libro  I,  titolo  I,  capo  II  non  possono
          ottenere: 
              a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
              b) concessioni di acque pubbliche  e  diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
              c) concessioni  di  costruzione  e  gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
              d)  iscrizioni  negli  elenchi  di  appaltatori  o   di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
              e) attestazioni di qualificazione per  eseguire  lavori
          pubblici; 
              f)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti   a   contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
              g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati da parte dello Stato, di altri  enti  pubblici  o
          delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali; 
              h)   licenze   per   detenzione   e    porto    d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
          dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
          2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con  la
          persona sottoposta alla misura di prevenzione  nonche'  nei
          confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi  di
          cui la persona  sottoposta  a  misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              6. Salvo che si tratti  di  provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              7. Dal termine stabilito  per  la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
              8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale.". 
              "Art. 84 (Definizioni) 
              (Omissis) 
              4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
          mafiosa  che  danno  luogo  all'adozione  dell'informazione
          antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: 
              a)  dai  provvedimenti  che   dispongono   una   misura
          cautelare o il giudizio, ovvero  che  recano  una  condanna
          anche non definitiva per taluni dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,  648-ter
          del codice penale, dei  delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale  e  di  cui
          all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno  1992,
          n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          1992, n. 356; 
              b) dalla proposta o dal provvedimento  di  applicazione
          di taluna delle misure di prevenzione; 
              c) salvo che ricorra l'esimente di cui  all'articolo  4
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa  denuncia
          all'autorita' giudiziaria dei reati di  cui  agli  articoli
          317  e  629  del  codice   penale,   aggravati   ai   sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, da parte dei soggetti  indicati  nella  lettera  b)
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
          per l'applicazione di una misura di prevenzione  o  di  una
          causa ostativa ivi previste; 
              d)  dagli  accertamenti  disposti  dal  prefetto  anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati   dal   Ministro   dell'interno   ai   sensi   del
          decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,  ovvero
          di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; 
              e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia
          a cura dei prefetti competenti su  richiesta  del  prefetto
          procedente ai sensi della lettera d); 
              f)  dalle  sostituzioni  negli  organi  sociali,  nella
          rappresentanza  legale   della   societa'   nonche'   nella
          titolarita' delle imprese individuali  ovvero  delle  quote
          societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente  con
          i  soggetti  destinatari  dei  provvedimenti  di  cui  alle
          lettere a) e b), con modalita' che,  per  i  tempi  in  cui
          vengono realizzati, il valore economico delle  transazioni,
          il reddito  dei  soggetti  coinvolti  nonche'  le  qualita'
          professionali  dei  subentranti,  denotino   l'intento   di
          eludere la normativa sulla documentazione antimafia. 
              (Omissis).". 
              "Art. 88 (Termini per il rilascio  della  comunicazione
          antimafia) 
              1.  Il  rilascio  della  comunicazione   antimafia   e'
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale  unica  quando  non  emerge,  a  carico  dei
          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali
          casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati nazionale unica. 
              2.  Quando  dalla  consultazione   della   banca   dati
          nazionale  unica  emerge  la  sussistenza   di   cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e  accerta
          la  corrispondenza  dei  motivi   ostativi   emersi   dalla
          consultazione  della  banca  dati  nazionale   unica   alla
          situazione  aggiornata   del   soggetto   sottoposto   agli
          accertamenti. 
              3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2
          diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione
          antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche
          medesime diano esito  negativo,  il  prefetto  rilascia  la
          comunicazione  antimafia  liberatoria  attestando  che   la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati nazionale unica. 
              3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando
          la  consultazione  della  banca  dati  nazionale  unica  e'
          eseguita per un soggetto che risulti non censito. 
              4. Nei casi  previsti  dai  commi  2,  3  e  3-bis,  il
          prefetto rilascia la comunicazione antimafia  entro  trenta
          giorni dalla data della consultazione di  cui  all'articolo
          87, comma 1. 
              4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti
          di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  procedono  anche  in
          assenza della comunicazione antimafia, previa  acquisizione
          dell'autocertificazione di cui  all'articolo  89.  In  tale
          caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni  e  le
          altre erogazioni di cui all'articolo  67  sono  corrisposti
          sotto  condizione  risolutiva   e   i   soggetti   di   cui
          all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni  e
          le concessioni o recedono dai  contratti,  fatto  salvo  il
          pagamento  del  valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il
          rimborso  delle  spese  sostenute  per   l'esecuzione   del
          rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
              4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis  si
          applicano  anche  quando  la  sussistenza  delle  cause  di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto,
          alla  concessione  di  lavori   o   all'autorizzazione   al
          subcontratto. 
              4-quater.  Il  versamento  delle  erogazioni   di   cui
          all'articolo 67, comma 1, lettera g) puo'  essere  in  ogni
          caso sospeso fino alla  ricezione  da  parte  dei  soggetti
          richiedenti di cui all'articolo 83,  commi  1  e  2,  della
          comunicazione antimafia liberatoria. 
              4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e'
          comunicata dal prefetto,  entro  cinque  giorni  dalla  sua
          adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
          secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  79,  comma
          5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.". 
              "Art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni) 
              1.   Il   rilascio   dell'informazione   antimafia   e'
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale  unica  quando  non  emerge,  a  carico  dei
          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di  un
          tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  84,
          comma 4. In tali casi l'informazione antimafia  liberatoria
          attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
          alla banca dati nazionale unica. 
              2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  91,
          comma  6,  quando  dalla  consultazione  della  banca  dati
          nazionale  unica  emerge  la  sussistenza   di   cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67 o di  un  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
          all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie
          verifiche e rilascia l'informazione antimafia  interdittiva
          entro trenta giorni dalla data della consultazione.  Quando
          le verifiche disposte siano di particolare complessita', il
          prefetto    ne    da'    comunicazione    senza     ritardo
          all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni
          acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto
          procede con le stesse  modalita'  quando  la  consultazione
          della  banca  dati  nazionale  unica  e'  eseguita  per  un
          soggetto che risulti non censito. 
              2-bis.   L'informazione   antimafia   interdittiva   e'
          comunicata dal prefetto,  entro  cinque  giorni  dalla  sua
          adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
          secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  79,  comma
          5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.  Il
          prefetto, adottata l'informazione  antimafia  interdittiva,
          verifica  altresi'  la  sussistenza  dei  presupposti   per
          l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma
          10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  e,
          in caso positivo, ne informa tempestivamente il  Presidente
          dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 
              3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
          ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti  di
          cui all'articolo 83,  commi  1  e  2,  procedono  anche  in
          assenza  dell'informazione  antimafia.  I   contributi,   i
          finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
          all'articolo   67   sono   corrisposti   sotto   condizione
          risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi  1  e
          2, revocano le autorizzazioni e le concessioni  o  recedono
          dai contratti, fatto salvo il pagamento  del  valore  delle
          opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              4. La revoca  e  il  recesso  di  cui  al  comma  3  si
          applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
          infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente  alla
          stipula  del  contratto,  alla  concessione  dei  lavori  o
          all'autorizzazione del subcontratto. 
              5. Il versamento delle erogazioni di  cui  all'articolo
          67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni  caso  sospeso
          fino alla ricezione da parte dei  soggetti  richiedenti  di
          cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,   dell'informazione
          antimafia liberatoria.". 
              - Si riporta l'articolo 48-bis, commi 1  e  2-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito): 
              "Art.  48-bis   (Disposizioni   sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni) 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
          di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165,   e   le   societa'   a   prevalente
          partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a  qualunque
          titolo, il pagamento di un importo  superiore  a  diecimila
          euro,  verificano,  anche  in   via   telematica,   se   il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di
          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale
          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento
          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o
          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
          confisca   ai   sensi   dell'   articolo   12-sexies    del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  ovvero
          della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  ovvero  che  abbiano
          ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi  dell'articolo
          19 del presente decreto. 
              (Omissis) 
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito.". 
              - Si riporta l'articolo 8 del decreto del Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche   sociali   30   gennaio   2015
          (Semplificazione  in  materia   di   documento   unico   di
          regolarita' contributiva (DURC), pubblicato sulla  Gazzetta
          Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015: 
              "Art. 8 (Cause ostative alla regolarita') 
              1. Ai  fini  del  godimento  di  benefici  normativi  e
          contributivi  sono  ostative  alla  regolarita',  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre  2006,  n.
          296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di
          tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato
          A, che costituisce parte integrante del  presente  decreto,
          da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile,
          accertate    con     provvedimenti     amministrativi     o
          giurisdizionali definitivi,  inclusa  la  sentenza  di  cui
          all'art. 444 del codice di  procedura  penale.  Non  rileva
          l'eventuale     successiva     sostituzione     dell'autore
          dell'illecito. 
              2. Il godimento dei benefici normativi  e  contributivi
          di cui all'art. 1, comma  1175,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' definitivamente  precluso  per  i  periodi
          indicati nell'allegato A  ed  a  tal  fine  non  rileva  la
          riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale. 
              3. Le cause ostative di cui al comma 1  non  sussistono
          qualora il procedimento penale sia  estinto  a  seguito  di
          prescrizione obbligatoria ai  sensi  degli  articoli  20  e
          seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,
          e dell'art. 15 del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.
          124, ovvero di oblazione ai  sensi  degli  articoli  162  e
          162-bis del codice penale. 
              4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato
          e' tenuto  ad  autocertificare  alla  competente  Direzione
          territoriale del lavoro, che  ne  verifica  a  campione  la
          veridicita', l'inesistenza a suo carico  di  provvedimenti,
          amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine  alla
          commissione delle violazioni di cui all'allegato A,  ovvero
          il decorso  del  periodo  indicato  dallo  stesso  allegato
          relativo a ciascun illecito. 
              5. Le cause ostative  alla  regolarita'  sono  riferite
          esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata
          in  vigore  del  decreto  ministeriale  24   ottobre   2007
          pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 279 del 30 novembre 2007.". 
              - Si riporta l'articolo 9, comma  2,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300): 
              "Art. 9 (Sanzioni amministrative) 
              (Omissis) 
              2. Le sanzioni interdittive sono: 
              (Omissis) 
              c)  il  divieto  di   contrattare   con   la   pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio; 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 14 del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della  legge
          3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              "Art. 14 (Disposizioni  per  il  contrasto  del  lavoro
          irregolare e per la tutela della  salute  e  sicurezza  dei
          lavoratori) 
              1. Al fine di far cessare il  pericolo  per  la  tutela
          della salute e la  sicurezza  dei  lavoratori,  nonche'  di
          contrastare il fenomeno del lavoro sommerso  e  irregolare,
          ferme  restando  le  attribuzioni  del   coordinatore   per
          l'esecuzione dei lavori di cui all' articolo 92,  comma  1,
          lettera e), gli  organi  di  vigilanza  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali,  anche  su
          segnalazione delle  amministrazioni  pubbliche  secondo  le
          rispettive competenze, possono  adottare  provvedimenti  di
          sospensione  in   relazione   alla   parte   dell'attivita'
          imprenditoriale   interessata   dalle   violazioni   quando
          riscontrano l'impiego di  personale  non  risultante  dalla
          documentazione obbligatoria in misura pari o  superiore  al
          20 per cento del totale dei lavoratori presenti  sul  luogo
          di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate  violazioni
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  sul
          lavoro individuate con decreto del  Ministero  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
          Ministero dell'interno e la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. In attesa della  adozione  del  citato
          decreto, le violazioni in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto
          per   l'adozione   del   provvedimento    di    sospensione
          dell'attivita'  imprenditoriale  sono  quelle   individuate
          nell' Allegato I. Si ha  reiterazione  quando,  nei  cinque
          anni successivi alla commissione di una violazione  oggetto
          di prescrizione dell'organo di  vigilanza  ottemperata  dal
          contravventore o di una violazione accertata  con  sentenza
          definitiva, lo stesso  soggetto  commette  piu'  violazioni
          della stessa indole. Si considerano della stessa indole  le
          violazioni  della  medesima  disposizione   e   quelle   di
          disposizioni diverse individuate, in attesa della  adozione
          del decreto di cui al precedente periodo, nell' Allegato I.
          L'adozione del provvedimento di sospensione  e'  comunicata
          all'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture di  cui  all'  articolo  6  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, per  gli  aspetti  di
          rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte  del
          Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  un
          provvedimento  interdittivo  alla  contrattazione  con   le
          pubbliche amministrazioni ed  alla  partecipazione  a  gare
          pubbliche. La durata del provvedimento e' pari alla  citata
          sospensione nel caso in cui la percentuale  dei  lavoratori
          irregolari sia inferiore al 50 per  cento  del  totale  dei
          lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la
          percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o  superiore
          al 50 per cento del  totale  dei  lavoratori  presenti  sul
          luogo di lavoro, ovvero  nei  casi  di  gravi  e  reiterate
          violazioni in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi  di  reiterazione  la
          durata e' incrementata di un  ulteriore  periodo  di  tempo
          pari al doppio della durata della  sospensione  e  comunque
          non superiore a due  anni;  nel  caso  di  reiterazione  la
          decorrenza del periodo di  interdizione  e'  successiva  al
          termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di
          non intervenuta revoca  del  provvedimento  di  sospensione
          entro quattro mesi  dalla  data  della  sua  emissione,  la
          durata del provvedimento e' pari a due  anni,  fatta  salva
          l'adozione  di  eventuali   successivi   provvedimenti   di
          rideterminazione della durata dell'interdizione  a  seguito
          dell'acquisizione  della  revoca  della   sospensione.   Le
          disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  con
          riferimento ai lavori nell'ambito dei  cantieri  edili.  Ai
          provvedimenti del presente articolo  non  si  applicano  le
          disposizioni di cui alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241.
          Limitatamente alla sospensione dell'attivita'  di  impresa,
          all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione
          incendi, indicate all'  allegato  I,  provvede  il  comando
          provinciale   dei   vigili   del   fuoco   territorialmente
          competente.  Ove  gli  organi  di  vigilanza  o  le   altre
          amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni  in
          materia di prevenzione incendi, ne  danno  segnalazione  al
          competente Comando provinciale dei  Vigili  del  Fuoco,  il
          quale procede  ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2. (*) 
              2. I poteri e gli obblighi di cui al comma  1  spettano
          anche agli organi  di  vigilanza  delle  aziende  sanitarie
          locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione
          delle violazioni della  disciplina  in  materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza sul lavoro di cui  al  comma
          1. In materia  di  prevenzione  incendi  in  ragione  della
          competenza esclusiva del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco di cui  all'  articolo  46  trovano  applicazione  le
          disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20  del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
              3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato
          da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. 
              4. E' condizione per la  revoca  del  provvedimento  da
          parte dell'organo di vigilanza del  Ministero  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1: 
              a) la regolarizzazione dei  lavoratori  non  risultanti
          dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; 
              b)  l'accertamento  del   ripristino   delle   regolari
          condizioni di lavoro nelle ipotesi  di  gravi  e  reiterate
          violazioni della disciplina  in  materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza sul lavoro; 
              c) il pagamento di  una  somma  aggiuntiva  rispetto  a
          quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro nelle ipotesi di
          sospensione per lavoro irregolare  e  a  3.200  euro  nelle
          ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni  in
          materia di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  sul
          lavoro. 
              5. E' condizione per la  revoca  del  provvedimento  da
          parte dell'organo  di  vigilanza  delle  aziende  sanitarie
          locali di cui al comma 2: 
              a)  l'accertamento  del   ripristino   delle   regolari
          condizioni di lavoro nelle ipotesi  di  gravi  e  reiterate
          violazioni delle disciplina  in  materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza sul lavoro; 
              b) il pagamento di una somma aggiuntiva  unica  pari  a
          Euro 3.200 rispetto a quelle di cui al comma 6. 
              5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il  rispetto
          delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca  e'
          altresi'  concessa  subordinatamente   al   pagamento   del
          venticinque  per  cento  della  somma  aggiuntiva   dovuta.
          L'importo residuo, maggiorato  del  cinque  per  cento,  e'
          versato  entro  sei  mesi  dalla  data   di   presentazione
          dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o  di
          versamento  parziale  dell'importo  residuo   entro   detto
          termine, il provvedimento di accoglimento  dell'istanza  di
          cui al presente  comma  costituisce  titolo  esecutivo  per
          l'importo non versato. 
              6.  E'  comunque  fatta  salva   l'applicazione   delle
          sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 
              7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma  4,
          lettera  c),   integra   la   dotazione   del   Fondo   per
          l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,   comma   7,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  ed  e'
          destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al
          lavoro sommerso ed irregolare individuati con  decreto  del
          Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
          di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
              8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma  5,
          lettera  b),  integra  l'apposito  capitolo  regionale  per
          finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro. 
              9. Avverso i provvedimenti di  sospensione  di  cui  ai
          commi  1  e  2  e'  ammesso  ricorso,  entro   30   giorni,
          rispettivamente,  alla  Direzione  regionale   del   lavoro
          territorialmente competente e al  presidente  della  Giunta
          regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15  giorni
          dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
          termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. 
              10.  Il  datore  di  lavoro  che   non   ottempera   al
          provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
          punito con l'arresto fino  a  sei  mesi  nelle  ipotesi  di
          sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia  di
          tutela della salute e della  sicurezza  sul  lavoro  e  con
          l'arresto da tre a sei mesi o  con  l'ammenda  da  2.500  a
          6.400  euro  nelle  ipotesi  di  sospensione   per   lavoro
          irregolare. 
              11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute
          e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1,  le  disposizioni
          del presente  articolo  si  applicano  nel  rispetto  delle
          competenze in tema di vigilanza in materia. 
              11-bis. Il provvedimento di sospensione  nelle  ipotesi
          di lavoro irregolare non si applica  nel  caso  in  cui  il
          lavoratore    irregolare    risulti    l'unico     occupato
          dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi  di
          lavoro irregolare gli  effetti  della  sospensione  possono
          essere  fatti  decorrere  dalle  ore  dodici   del   giorno
          lavorativo    successivo    ovvero     dalla     cessazione
          dell'attivita' lavorativa in  corso  che  non  puo'  essere
          interrotta, salvo che  non  si  riscontrino  situazioni  di
          pericolo imminente o di grave rischio  per  la  salute  dei
          lavoratori o dei terzi. 
              (*) La Corte costituzionale, con sentenza 2-5  novembre
          2010, n. 310 (Gazz. Uff. 10 novembre 2010, n.  45  -  Prima
          serie  speciale),  ha   dichiarato   l'illegittimita'   del
          presente comma, nella  parte  in  cui,  stabilendo  che  ai
          provvedimenti di sospensione dell'attivita' imprenditoriale
          previsti  dal  presente   comma   non   si   applicano   le
          disposizioni di cui alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          esclude   l'applicazione    ai    medesimi    provvedimenti
          dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 19  marzo  1990,
          n.  55  (Nuove  disposizioni  per  la   prevenzione   della
          delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
          manifestazione di pericolosita' sociale): 
              "Art. 17 
              1. abrogato 
              2. abrogato 
              3. Entro lo stesso termine  di  cui  al  comma  2,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro del tesoro, d'intesa con il  Ministro  dei  lavori
          pubblici, sono,  altresi',  definite  disposizioni  per  il
          controllo  sulle  composizioni   azionarie   dei   soggetti
          aggiudicatari  di   opere   pubbliche,   ivi   compresi   i
          concessionari, e sui relativi mutamenti societari.  Con  lo
          stesso  decreto  sono  comunque  vietate  intestazioni   ad
          interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
          cessazione  entro  un  termine  predeterminato,  salvo   le
          intestazioni a societa'  fiduciarie  autorizzate  ai  sensi
          della legge 23 novembre 1939, n.  1966,  a  condizione  che
          queste  ultime  provvedano,  entro  trenta   giorni   dalla
          richiesta  effettuata   dai   soggetti   aggiudicatari,   a
          comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
          fiducianti; in presenza di  violazioni  delle  disposizioni
          del presente comma, si procede alla  sospensione  dall'Albo
          nazionale dei costruttori o, nei  casi  di  recidiva,  alla
          cancellazione dall'Albo stesso.". 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 12  marzo  1999,
          n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): 
              "Art. 17 (Obbligo di certificazione) 
              1. Le  imprese,  sia  pubbliche  sia  private,  qualora
          partecipino a bandi per appalti  pubblici  o  intrattengano
          rapporti  convenzionali  o  di  concessione  con  pubbliche
          amministrazioni, sono tenute a  presentare  preventivamente
          alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante  che
          attesti di essere in regola con le norme  che  disciplinano
          il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.". 
              - Si riportano  gli  articoli  317  e  629  del  Codice
          penale: 
              "Art. 317 (Concussione) 
              Il pubblico ufficiale o  l'incaricato  di  un  pubblico
          servizio che,  abusando  della  sua  qualita'  o  dei  suoi
          poteri,  costringe   taluno   a   dare   o   a   promettere
          indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita',
          e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.". 
              "Art. 629 (Estorsione) 
              Chiunque, mediante violenza  o  minaccia,  costringendo
          taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a  se'  o
          ad altri un ingiusto profitto con altrui danno,  e'  punito
          con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa  da
          euro 1.000 a euro 4.000. 
              La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
          multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle
          circostanze indicate  nell'ultimo  capoverso  dell'articolo
          precedente.". 
              - Si riporta l'articolo 7 del decreto-legge  13  maggio
          1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di  lotta  alla
          criminalita' organizzata e di trasparenza e buon  andamento
          dell'attivita'     amministrativa),     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: 
              "Art. 7 
              1.  Per   i   delitti   punibili   con   pena   diversa
          dall'ergastolo  commessi   avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo, la pena e'  aumentata  da  un  terzo
          alla meta'. 
              2.  Le  circostanze  attenuanti,  diverse   da   quelle
          previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non  possono
          essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a  questa
          e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena
          risultante   dall'aumento   conseguente    alla    predetta
          aggravante.". 
              - Si riporta l'articolo 4, primo comma, della legge  24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): 
              "Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita') 
              Non risponde delle  violazioni  amministrative  chi  ha
          commesso  il  fatto  nell'adempimento  di   un   dovere   o
          nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di
          necessita' o di legittima difesa. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 2359 del Codice civile: 
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate) 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
              - Si riporta l'articolo 12-sexies del  decreto-legge  8
          giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo  codice  di
          procedura  penale  e  provvedimenti   di   contrasto   alla
          criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356: 
              "Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca) 
              1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
          richiesta a norma dell' art. 444 del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma,  416,  realizzato
          allo scopo di commettere delitti  previsti  dagli  articoli
          473,  474,  517-ter  e  517-quater,  416-bis,   452-quater,
          452-octies,  primo  comma,  600,  600-bis,   primo   comma,
          600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente
          alla  condotta  di  produzione  o  commercio  di  materiale
          pornografico,  600-quinquies,  601,  602,  629,  630,  644,
          644-bis, 648, esclusa la  fattispecie  di  cui  al  secondo
          comma,  648-bis,  648-ter  del   codice   penale,   nonche'
          dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
          306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,
          n. 356, o  dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per
          taluno dei delitti previsti dagli articoli 73,  esclusa  la
          fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9
          ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta  la  confisca  del
          denaro,  dei  beni  o  delle  altre  utilita'  di  cui   il
          condannato non puo' giustificare la provenienza e  di  cui,
          anche per interposta persona fisica  o  giuridica,  risulta
          essere titolare  o  avere  la  disponibilita'  a  qualsiasi
          titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio   reddito,
          dichiarato ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla
          propria attivita' economica. Le disposizioni  indicate  nel
          periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
          di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art.
          444 del codice di procedura penale, per taluno dei  delitti
          commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di   eversione
          dell'ordine costituzionale. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale,  per
          un delitto commesso avvalendosi delle  condizioni  previste
          dall' art. 416-bis del codice penale,  ovvero  al  fine  di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato  per  un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'articolo 295, secondo comma, del testo unico  approvato
          con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 
              2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325  del
          codice penale, si applicano le disposizioni degli  articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni. 
              2-ter. Nel caso previsto dal comma  2,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui al comma 1, il  giudice  ordina
          la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e  altre
          utilita' per un valore equivalente, delle quali il  reo  ha
          la disponibilita', anche per interposta persona. 
              2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano
          anche nel caso di condanna e di applicazione della pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli  629,
          630, 648, esclusa la fattispecie di cui al  secondo  comma,
          648-bis e 648-ter del codice penale, nonche'  dall'articolo
          12-quinquies del presente  decreto  e  dagli  articoli  73,
          esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e  74  del  testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309. 
              3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e  101  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309,  per  la
          gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma  dei
          commi 1  e  2  si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni contenute nel D.L. 14  giugno  1989,  n.  230,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  1989,  n.
          282. Il giudice, con la sentenza di condanna o  con  quella
          prevista dall' art. 444, comma 2, del codice  di  procedura
          penale,  nomina  un  amministratore  con  il   compito   di
          provvedere   alla   custodia,    alla    conservazione    e
          all'amministrazione dei beni confiscati. 
              Non possono essere nominate amministratori  le  persone
          nei cui confronti il provvedimento e'  stato  disposto,  il
          coniuge, i parenti,  gli  affini  e  le  persone  con  essi
          conviventi, ne' le  persone  condannate  ad  una  pena  che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici o coloro  cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione. 
              4.  Se,  nel  corso   del   procedimento,   l'autorita'
          giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma  2,  del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore di cui al secondo periodo del  comma  3
          si applicano anche al custode delle cose predette. 
              4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione  e
          destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
          modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
          previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo,  nonche'
          agli altri casi di sequestro e confisca  di  beni  adottati
          nei procedimenti relativi ai delitti  di  cui  all'articolo
          51, comma 3-bis, del codice di procedura  penale.  In  tali
          casi    l'Agenzia    coadiuva    l'autorita'    giudiziaria
          nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
          sino al provvedimento conclusivo  dell'udienza  preliminare
          e, successivamente a tale provvedimento, amministra i  beni
          medesimi secondo le modalita' previste dal  citato  decreto
          legislativo n. 159  del  2011.  Restano  comunque  salvi  i
          diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni  e
          al risarcimento del danno. 
              4-ter. Con separati decreti, il Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  sentiti  gli
          altri Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei
          beni sequestrati e confiscati a norma del presente  decreto
          da destinarsi per l'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e   per   le
          elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere
          costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui
          la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in
          parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni
          conseguenti al reato. 
              4-quater. Il Consiglio  di  Stato  esprime  il  proprio
          parere sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter
          entro trenta giorni dalla richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.". 
              - Si  riportano  gli  articoli  20  e  24  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
              "Art. 20 (Sequestro) 
              1. Il tribunale, anche d'ufficio,  ordina  con  decreto
          motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui
          confronti  e'  iniziato  il  procedimento   risulta   poter
          disporre, direttamente o  indirettamente,  quando  il  loro
          valore  risulta  sproporzionato  al  reddito  dichiarato  o
          all'attivita' economica svolta ovvero quando, sulla base di
          sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi
          siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il
          reimpiego. 
              2. Il sequestro e' revocato  dal  tribunale  quando  e'
          respinta  la  proposta  di  applicazione  della  misura  di
          prevenzione o quando risulta che esso ha per  oggetto  beni
          di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva
          disporre direttamente o indirettamente. 
              3. L'eventuale revoca del  provvedimento  non  preclude
          l'utilizzazione ai fini fiscali  degli  elementi  acquisiti
          nel corso degli accertamenti svolti ai sensi  dell'articolo
          19.". 
              "Art. 24 (Confisca) 
              1.  Il  tribunale  dispone   la   confisca   dei   beni
          sequestrati  di  cui  la  persona  nei  cui  confronti   e'
          instaurato  il  procedimento  non  possa  giustificare   la
          legittima  provenienza  e  di  cui,  anche  per  interposta
          persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere
          la   disponibilita'   a   qualsiasi   titolo   in    valore
          sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
          imposte sul reddito, o alla  propria  attivita'  economica,
          nonche' dei beni che risultino essere frutto  di  attivita'
          illecite o ne costituiscano il reimpiego. 
              2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se  il
          Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
          entro un anno e  sei  mesi  dalla  data  di  immissione  in
          possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.
          Nel caso di  indagini  complesse  o  compendi  patrimoniali
          rilevanti, tale termine puo' essere prorogato  con  decreto
          motivato del tribunale per periodi di sei mesi  e  per  non
          piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti
          e di quello previsto dall'articolo 22, comma  1,  si  tiene
          conto delle cause di  sospensione  dei  termini  di  durata
          della custodia cautelare, previste dal codice di  procedura
          penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per
          il tempo  necessario  per  l'espletamento  di  accertamenti
          peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e'
          iniziato   il   procedimento   risulta   poter    disporre,
          direttamente o indirettamente. 
              3. Il sequestro e la confisca possono essere  adottati,
          su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e
          2,  quando  ne  ricorrano   le   condizioni,   anche   dopo
          l'applicazione di  una  misura  di  prevenzione  personale.
          Sulla  richiesta  provvede  lo  stesso  tribunale  che   ha
          disposto la misura di prevenzione personale, con  le  forme
          previste per il  relativo  procedimento  e  rispettando  le
          disposizioni del presente titolo.".