Art. 82 
 
 
     (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova) 
 
  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  esigere  che  gli
operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformita' ai
requisiti o  ai  criteri  stabiliti  nelle  specifiche  tecniche,  ai
criteri di aggiudicazione o alle condizioni  relative  all'esecuzione
dell'appalto, una relazione di prova o un certificato  rilasciati  da
un organismo di valutazione  della  conformita'.  Le  amministrazioni
aggiudicatrici  che  richiedono  la  presentazione   di   certificati
rilasciati  da  uno  specifico   organismo   di   valutazione   della
conformita' accettano anche i certificati rilasciati da organismi  di
valutazione della  conformita'  equivalenti.  Ai  fini  del  presente
comma, per «organismo di valutazione della conformita'» si intende un
organismo che effettua attivita' di  valutazione  della  conformita',
comprese taratura, prove, ispezione e certificazione,  accreditato  a
norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio. 
  2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova
appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1,  ivi  compresa  una
documentazione tecnica  del  fabbricante,  se  l'operatore  economico
interessato non aveva accesso ai  certificati  o  alle  relazioni  di
prova di cui al comma 1, o  non  poteva  ottenerli  entro  i  termini
richiesti,  purche'   il   mancato   accesso   non   sia   imputabile
all'operatore economico interessato e purche' questi dimostri  che  i
lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o  i
criteri  stabiliti  nelle   specifiche   tecniche,   i   criteri   di
aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. 
  3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati  a
norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e  69  sono
messe a disposizione degli altri Stati membri,  su  richiesta,  dalla
Cabina di regia. Lo  scambio  delle  informazioni  e'  finalizzato  a
un'efficace cooperazione reciproca, ed  avviene  nel  rispetto  delle
regole  europee  e  nazionali  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali. 
 
          Note all'art. 82 
              - Il  Regolamento  (CE)  9  luglio  2008,  n.  765/2008
          (Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei
          prodotti e che abroga il regolamento (CEE)  n.  339/93)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  13
          agosto 2008, n. L 218.