Art. 83 
 
 
            (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) 
 
  1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: 
  a) i requisiti di idoneita' professionale; 
  b) la capacita' economica e finanziaria; 
  c) le capacita' tecniche e professionali. 
  2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1  sono  attinenti  e
proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente  l'interesse
pubblico ad avere il piu' ampio numero  di  potenziali  partecipanti,
nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per  i  lavori,
con linee guida dell'ANAC  adottate  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti
Commissioni  parlamentari,  sono  disciplinati,  nel   rispetto   dei
principi di cui al presente articolo e  anche  al  fine  di  favorire
l'accesso da  parte  delle  microimprese  e  delle  piccole  e  medie
imprese, il sistema di qualificazione,  i  casi  e  le  modalita'  di
avvalimento, i requisiti e le capacita' che devono  essere  posseduti
dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo
45, lettere b) e  c)e  la  documentazione  richiesta  ai  fini  della
dimostrazione del  loro  possesso  di  cui  all'allegato  XVII.  Fino
all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo  216,  comma
14. 
  3. Ai fini della sussistenza dei  requisiti  di  cui  al  comma  1,
lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro
Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso  i
competenti ordini professionali. Al cittadino di altro  Stato  membro
non residente in  Italia,  e'  richiesta  la  prova  dell'iscrizione,
secondo le modalita' vigenti nello Stato di  residenza,  in  uno  dei
registri  professionali  o  commerciali  di  cui  all'allegato   XVI,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita'  vigenti  nello
Stato membro nel quale e'  stabilito  ovvero  mediante  attestazione,
sotto la propria responsabilita',  che  il  certificato  prodotto  e'
stato rilasciato da uno  dei  registri  professionali  o  commerciali
istituiti  nel  Paese  in  cui  e'  residenti.  Nelle  procedure   di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se  i  candidati  o
gli  offerenti  devono  essere  in  possesso   di   una   particolare
autorizzazione ovvero appartenere a  una  particolare  organizzazione
per  poter  prestare  nel  proprio  Paese  d'origine  i  servizi   in
questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro  di  provare  il
possesso    di    tale    autorizzazione    ovvero     l'appartenenza
all'organizzazione. 
  4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini  della  verifica
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b),le  stazioni
appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: 
  a) che gli operatori economici abbiano un fatturato  minimo  annuo,
compreso un determinato fatturato minimo  nel  settore  di  attivita'
oggetto dell'appalto; 
  b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo  ai
loro conti annuali che  evidenzino  in  particolare  i  rapporti  tra
attivita' e passivita'; 
  c) un livello adeguato di copertura assicurativa  contro  i  rischi
professionali. 
  5. Il fatturato minimo  annuo  richiesto  ai  sensi  del  comma  4,
lettera a) non puo' comunque superare il doppio  del  valore  stimato
dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai
rischi  specifici  connessi  alla  natura  dei  lavori,   servizi   e
forniture,  oggetto  di  affidamento.  La  stazione  appaltante,  ove
richieda  un  fatturato  minimo  annuo,  ne  indica  le  ragioni  nei
documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le  stazioni  appaltanti
possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici
devono avere con riferimento a  gruppi  di  lotti  nel  caso  in  cui
all'aggiudicatario  siano  aggiudicati  piu'   lotti   da   eseguirsi
contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono
essere  aggiudicati  in  seguito  alla  riapertura  della  gara,   il
requisito del fatturato annuo massimo di cui  al  primo  periodo  del
presente comma e' calcolato sulla base del valore massimo atteso  dei
contratti  specifici  che  saranno  eseguiti  contemporaneamente,  se
conosciuto, altrimenti sulla base  del  valore  stimato  dell'accordo
quadro. Nel caso di sistemi dinamici di  acquisizione,  il  requisito
del fatturato annuo  massimo  e'  calcolato  sulla  base  del  valore
massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito  di
tale sistema. 
  6. Per gli appalti  di  servizi  e  forniture,  per  i  criteri  di
selezione di cui al comma  1,  lettera  c),  le  stazioni  appaltanti
possono  richiedere  requisiti  per  garantire  che   gli   operatori
economici possiedano le  risorse  umane  e  tecniche  e  l'esperienza
necessarie  per  eseguire  l'appalto  con  un  adeguato  standard  di
qualita'. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano  di
lavori di posa in opera o di  installazione,  servizi  o  lavori,  la
capacita' professionale degli operatori  economici  di  fornire  tali
servizi o di eseguire l'installazione o  i  lavori  e'  valutata  con
riferimento  alla   loro   competenza,   efficienza,   esperienza   e
affidabilita'.  Le  informazioni  richieste  non   possono   eccedere
l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 
  7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui  all'articolo
84  nonche'  quanto  previsto  in  materia   di   prova   documentale
preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti  di  cui
al comma 1, lettere b) e c) e' fornita, a seconda della natura, della
quantita' o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi,
utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5. 
  8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di  partecipazione
richieste,  che  possono  essere  espresse  come  livelli  minimi  di
capacita', congiuntamente agli idonei mezzi di prova,  nel  bando  di
gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano  la  verifica
formale e sostanziale delle capacita' realizzative, delle  competenze
tecniche e professionali, ivi comprese le  risorse  umane,  organiche
all'impresa, nonche' delle attivita' effettivamente eseguite. I bandi
e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a
pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente  codice  e
da altre disposizioni  di  legge  vigenti.  Dette  prescrizioni  sono
comunque nulle. 
  9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della  domanda  possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di  cui
al presente comma. In particolare,  la  mancanza,  l'incompletezza  e
ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione  di  quelle
afferenti all'offerta tecnica ed economica,  obbliga  il  concorrente
che  vi  ha  dato  causa  al  pagamento,  in  favore  della  stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in
misura non inferiore all'uno per mille e non  superiore  all'uno  per
cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In
tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente  un  termine,
non superiore  a  dieci  giorni,  perche'  siano  rese,  integrate  o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere, da  presentare  contestualmente  al
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena  di
esclusione.  La  sanzione  e'  dovuta  esclusivamente  in   caso   di
regolarizzazione.  Nei  casi  di  irregolarita'  formali,  ovvero  di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la  procedura
di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e'
escluso  dalla  gara.  Costituiscono  irregolarita'  essenziali   non
sanabili  le  carenze  della  documentazione   che   non   consentono
l'individuazione del contenuto  o  del  soggetto  responsabile  della
stessa. 
  10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema
del rating di impresa e delle relative penalita'  e  premialita',  da
applicarsi ai soli fini della qualificazione delle  imprese,  per  il
quale  l'Autorita'  rilascia  apposita  certificazione.  Il  suddetto
sistema e' connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base  di
indici qualitativi e quantitativi, oggettivi  e  misurabili,  nonche'
sulla base di accertamenti  definitivi  che  esprimono  la  capacita'
strutturale e  di  affidabilita'  dell'impresa.  L'ANAC  definisce  i
requisiti reputazionali e i  criteri  di  valutazione  degli  stessi,
nonche' le  modalita'  di  rilascio  della  relativa  certificazione,
mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice.  Rientra  nell'ambito  dell'attivita'  di
gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di  ANAC  di
misure sanzionatorie amministrative nei  casi  di  omessa  o  tardiva
denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte
delle imprese titolari di contratti  pubblici,  comprese  le  imprese
subappaltatrici  e  le  imprese  fornitrici  di  materiali,  opere  e
servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di
cui al presente comma tengono conto, in particolare,  del  rating  di
legalita'  rilevato  dall'ANAC  in  collaborazione  con   l'Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo  213,
comma 7, nonche' dei  precedenti  comportamentali  dell'impresa,  con
riferimento al rispetto dei tempi e  dei  costi  nell'esecuzione  dei
contratti,   all'incidenza   del   contenzioso   sia   in   sede   di
partecipazione alle procedure di gara che in fase di  esecuzione  del
contratto. Tengono conto altresi' della regolarita' contributiva, ivi
compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con  riferimento  ai
tre anni precedenti.