Art. 86 
 
                          (Mezzi di prova) 
 
  1. Le  stazioni  appaltanti  possono  chiedere  i  certificati,  le
dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente  articolo
e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di  esclusione
di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono  mezzi  di  prova
diversi da quelli di cui al presente articolo,  all'allegato  XVII  e
all'articolo  110.  Gli  operatori  economici  possono  avvalersi  di
qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che  essi  disporranno
delle risorse necessarie. 
  2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova
sufficiente della  non  applicabilita'  all'operatore  economico  dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80: 
  a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e  3  di  detto  articolo,  il
certificato  del  casellario  giudiziario  o  in  sua  mancanza,   un
documento   equivalente   rilasciato   dalla   competente   autorita'
giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine
o di provenienza da cui  risulta  il  soddisfacimento  dei  requisiti
previsti; 
  b) per quanto riguarda  il  comma  4  di  detto  articolo,  tramite
apposita  certificazione  rilasciata  dalla  amministrazione  fiscale
competente  e,  con  riferimento  ai   contributi   previdenziali   e
assistenziali,  tramite  il   Documento   Unico   della   Regolarita'
Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai  sensi  della
normativa vigente ovvero tramite  analoga  certificazione  rilasciata
dalle autorita' competenti di altri Stati. 
  3. Se  del  caso,  uno  Stato  membro  fornisce  una  dichiarazione
ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al
comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i  casi
previsti, tali dichiarazioni  ufficiali  sono  messe  a  disposizione
mediante il registro online dei certificati (e-Certis). 
  4. Di norma, la  prova  della  capacita'  economica  e  finanziaria
dell'operatore economico puo' essere  fornita  mediante  uno  o  piu'
mezzi di prova indicati  nell'allegato  XVII,  parte  I.  L'operatore
economico, che per fondati motivi non e' in grado  di  presentare  le
referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice,  puo'  provare
la propria capacita' economica e finanziaria  mediante  un  qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
  5. Le capacita' tecniche degli operatori economici  possono  essere
dimostrate con uno o piu' mezzi di prova di  cui  all'allegato  XVII,
parte II, in funzione della natura, della quantita' o dell'importanza
e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi. 
  6. Per il tramite della cabina di regia sono messe  a  disposizione
degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i
motivi  di   esclusione   elencati   all'articolo   80,   l'idoneita'
all'esercizio dell'attivita' professionale, la capacita'  finanziaria
e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83,  nonche'  eventuali
informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.