Art. 88 
 
 
            (Registro on line dei certificati (e-Certis) 
 
  1.  Al   fine   di   facilitare   la   presentazione   di   offerte
transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati  e  altre
forme di prove documentali introdotte in e-Certis e  stabilite  dalla
Commissione europea sono  costantemente  aggiornate  per  il  tramite
della cabina di regia di cui all'articolo 213. 
  2. Le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedono in primo
luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che  sono
contemplati da e-Certis.