Art. 91 
 
 
(Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare
                           a partecipare) 
 
  1. Nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure  competitive  con
negoziazione,  nelle  procedure   di   dialogo   competitivo   e   di
partenariato per l'innovazione, le  stazioni  appaltanti,  quando  lo
richieda la difficolta' o la complessita' dell'opera, della fornitura
o  del  servizio,  possono  limitare  il  numero  di  candidati   che
soddisfano i criteri di selezione e che  possono  essere  invitati  a
presentare un'offerta,  a  negoziare  o  a  partecipare  al  dialogo,
purche' sia assicurato il numero  minimo,  di  cui  al  comma  2,  di
candidati qualificati. 
  2. Quando si avvalgono di tale  facolta',  le  stazioni  appaltanti
indicano nel bando di gara o nell'invito  a  confermare  interesse  i
criteri oggettivi e  non  discriminatori,  secondo  il  principio  di
proporzionalita'  che  intendono  applicare,  il  numero  minimo  dei
candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano  opportuno  per
motivate  esigenze  di  buon  andamento,  il  numero  massimo.  Nelle
procedure ristrette il numero minimo di  candidati  non  puo'  essere
inferiore a cinque. Nella  procedura  competitiva  con  negoziazione,
nella  procedura  di  dialogo  competitivo  e  nel  partenariato  per
l'innovazione il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore
a tre. In ogni caso il  numero  di  candidati  invitati  deve  essere
sufficiente  ad  assicurare  un'effettiva  concorrenza.  Le  stazioni
appaltanti invitano un numero di  candidati  pari  almeno  al  numero
minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i  criteri
di selezione e i livelli minimi di capacita' di cui  all'articolo  83
e' inferiore al numero minimo, la stazione appaltante puo' proseguire
la procedura  invitando  i  candidati  in  possesso  delle  capacita'
richieste. La stazione appaltante non  puo'  includere  nella  stessa
procedura altri  operatori  economici  che  non  abbiano  chiesto  di
partecipare o candidati che non abbiano le capacita' richieste.