Art. 92 (Riduzione del numero di offerte e soluzioni) 1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta' di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 63, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.