Art. 28 
 
Attivita'  del   Comitato   nazionale   per   la   biosicurezza,   le
  biotecnologie e le scienze della vita  per  garantire  l'osservanza
  dei criteri  e  delle  norme  tecniche  per  il  funzionamento  del
  laboratorio centrale e dei laboratori che lo alimentano 
  1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 15, comma  2,  e  16,
comma 1, lettera d),  della  legge,  il  Comitato  nazionale  per  la
biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita,  in  qualita'
di organo di garanzia, svolge le seguenti attivita': 
    a) richiede al  laboratorio  centrale  e  ai  laboratori  che  lo
alimentano di fornire informazioni e di esibire documenti sulla  loro
organizzazione e sul loro funzionamento; 
    b) richiede al  laboratorio  centrale  e  ai  laboratori  che  lo
alimentano specifica documentazione  che  attesti  che  le  attivita'
svolte al fine di identificare il materiale, il prodotto o la matrice
siano  sottoposte  a  prova   di   accreditamento   mediante   metodi
accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 e successive modificazioni
ed  in  corso  di  validita',  richiedendo,   altresi',   che   siano
documentati gli aggiornamenti della  validita'  del  certificato  del
sistema di gestione della qualita'/accreditamento della prova; 
    c) rilascia, a seguito della verifica che il  metodo  accreditato
sia in corso di validita' secondo la norma ISO/IEC  17025,  il  nulla
osta ai laboratori delle Forze  di  polizia  e  ai  laboratori  delle
istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la banca dati; 
    d) accerta la continuita' di partecipazione  e  la  capacita'  di
adeguamento ai test di verifica organizzati da societa'  scientifiche
nazionali ovvero internazionali di genetica  forense  dei  laboratori
delle forze di polizia e dei laboratori delle istituzioni di  elevata
specializzazione che alimentano la banca dati; 
    e) segnala al responsabile della banca dati  la  non  conformita'
alla norma ISO/IEC 17025  e  successive  modificazioni  e  chiede  la
revoca dell'autorizzazione all'inserimento dei profili del DNA  nella
Banca dati del laboratorio interessato; 
    f)  esegue,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, verifiche presso il laboratorio centrale  e  i  laboratori
che lo alimentano; 
    g) esegue, avvalendosi, ove necessario, di esperti incaricati dal
Ministero della salute,  l'attivita'  di  ispezione  e  verifica  nei
luoghi   ove   si    svolgono    le    attivita'    in    riferimento
all'identificazione del materiale/prodotto/matrice sottoposto a prova
di accreditamento e dei metodi di prova accreditati; 
    h) riferisce dell'esito delle verifiche ai Ministeri dell'interno
e della giustizia ed al Garante per la protezione dei dati personali,
formulando, quando necessario, suggerimenti rispetto  alle  modalita'
di attuazione dei criteri e  delle  norme  tecniche  stabilite  dalla
legge e dal presente regolamento, mediante comunicazioni specifiche e
attraverso una relazione annuale. 
  2. Le attivita' di cui al comma  1  sono  svolte  da  un  collegio,
individuato all'interno del Comitato nazionale per  la  biosicurezza,
le biotecnologie e le scienze della  vita,  composto  da  almeno  tre
componenti. Il collegio svolge altresi'  le  attivita'  di  cui  alla
lettera g) del comma  1,  avvalendosi,  ove  necessario,  di  esperti
incaricati dal Ministero della salute. 
  3. Ai componenti del Comitato nazionale  per  la  biosicurezza,  le
biotecnologie e le scienze della vita e agli esperti di cui al  comma
2 spetta, nei limiti  delle  risorse  finanziarie  in  dotazione  del
Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze
della vita, esclusivamente  il  rimborso  delle  eventuali  spese  di
missione documentate. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  15  e  16  della
          citata legge 30 giugno 2009, n. 85: 
              «Art. 15 (Istituzioni di garanzia). - 1.  Il  controllo
          sulla banca  dati  nazionale  del  DNA  e'  esercitato  dal
          Garante per la protezione  dei  dati  personali,  nei  modi
          previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti. 
              2.  Il  Comitato  nazionale  per  la  biosicurezza,  le
          biotecnologie e le scienze della vita  (CNBBSV)  garantisce
          l'osservanza dei criteri e  delle  norme  tecniche  per  il
          funzionamento del laboratorio centrale per  la  banca  dati
          nazionale del DNA ed esegue,  sentito  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo
          laboratorio centrale e  i  laboratori  che  lo  alimentano,
          formulando  suggerimenti  circa  i   compiti   svolti,   le
          procedure adottate, i criteri di sicurezza  e  le  garanzie
          previste, nonche' ogni altro aspetto ritenuto utile per  il
          miglioramento del servizio. 
              3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il
          CNBBSV provvedono all'espletamento dei compiti  di  cui  ai
          commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie gia' in dotazione agli stessi.»; 
              «Art. 16 (Regolamenti di attuazione). - 1.  Con  uno  o
          piu' regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, ai sensi  dell'art.
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Ministro  della  giustizia,   del   Ministro
          dell'interno e del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  della
          difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
          il  Ministro  delle   politiche   agricole   alimentari   e
          forestali, sentiti il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformita' ai
          principi e ai criteri direttivi della presente legge: 
              a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati
          nazionale del DNA e del laboratorio centrale per  la  banca
          dati nazionale del DNA, le modalita' di  trattamento  e  di
          accesso per via informatica e telematica ai  dati  in  essi
          raccolti, nonche' le modalita' di comunicazione dei dati  e
          delle informazioni richieste; 
              b)  le  tecniche  e   le   modalita'   di   analisi   e
          conservazione dei campioni biologici, nonche', nel rispetto
          delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, i tempi  di
          conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA; 
              c) le attribuzioni del responsabile  della  banca  dati
          nazionale  del  DNA  e  del  responsabile  del  laboratorio
          centrale per la banca dati nazionale del  DNA,  nonche'  le
          competenze  tecnico-professionali  del  personale  ad  essa
          addetto; 
              d) le modalita' e i termini  di  esercizio  dei  poteri
          conferiti dall'art. 15 al CNBBSV; 
              e) le modalita' di cancellazione dei profili del DNA  e
          di distruzione dei relativi  campioni  biologici  nei  casi
          previsti dall'art. 13; 
              f)  i  criteri  e  le  procedure  da  seguire  per   la
          cancellazione dei profili del  DNA  e  la  distruzione  dei
          relativi campioni biologici, anche a seguito  di  riscontro
          positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine
          di  evitare  la  conservazione,  nella  banca  dati  e  nel
          laboratorio centrale,  di  piu'  profili  del  DNA  e  piu'
          campioni biologici relativi al medesimo soggetto. 
              2. Gli schemi dei regolamenti di cui al  comma  1  sono
          trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei  pareri
          da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri
          sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di
          trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono  adottati
          anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a
          scadere nei quindici giorni antecedenti  allo  spirare  del
          termine previsto dall'alinea del comma 1 o successivamente,
          la  scadenza  di  quest'ultimo  e'  prorogata   di   trenta
          giorni.».