Art. 45 
 
 
                 Sostegno al reddito dei lavoratori 
 
  1. E' concessa, nel limite di 50 milioni di euro per  l'anno  2016,
una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale,
con la relativa contribuzione figurativa, della durata di  4  mesi  a
decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre  il  31  dicembre
2016, in favore: 
  a) dei lavoratori del settore privato,  compreso  quello  agricolo,
impossibilitati a prestare l'attivita'  lavorativa,  in  tutto  o  in
parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti  da  aziende
operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per  i  quali  non
trovano  applicazione  le  vigenti   disposizioni   in   materia   di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; 
  b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi
al lavoro, anche perche' impegnati nella cura dei familiari con  loro
conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1,  lettera  a),  e'  riconosciuta,
limitatamente ai lavoratori del  settore  agricolo,  per  le  ore  di
riduzione o sospensione dell'attivita' nei limiti ivi previsti e  non
puo'  essere  equiparata  al  lavoro  ai  fini  del   calcolo   delle
prestazioni di disoccupazione agricola.  La  medesima  indennita'  e'
riconosciuta ai lavoratori di cui al comma  1,  lettera  b),  per  le
giornate di  mancata  prestazione  dell'attivita'  lavorativa,  entro
l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero  massimo  di
trenta giornate di retribuzione. 
  3. L'onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, per l'anno
2016,  e'  posto  a  carico  del  fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con  modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  4. In favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,  dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa
e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a
causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino  esclusivamente  o,
nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in  uno  dei
Comuni di cui all'allegato 1 e' riconosciuta, per  l'anno  2016,  nel
limite di 30 milioni di euro, per il medesimo  anno,  una  indennita'
una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea  e
nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al  presente
comma, pari a 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22,  come  incrementata  dall'articolo  43,  comma  5,  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma  387,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  5. Le indennita' di cui ai commi  1  e  4  sono  autorizzate  dalle
Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a  80  milioni  di
euro  per  l'anno  2016  ivi  previste  e  riconosciute  ed   erogate
dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e
i  limiti  concernenti  l'autorizzazione  e   la   erogazione   delle
prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita
convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed  i  Presidenti
delle Regioni. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  nel  rispetto  del
limite di spesa, con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa  integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria, nonche' di  assegno  ordinario  e
assegno di solidarieta', in conseguenza dell'evento  sismico  del  24
agosto 2016  sono  dispensati  dall'osservanza  del  procedimento  di
informazione  e  consultazione  sindacale  e  dei  limiti   temporali
previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2  e  31,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  7. I periodi di trattamento di integrazione salariale  ordinaria  e
straordinaria concessi in  conseguenza  dell'evento  sismico  del  24
agosto 2016  non  sono  conteggiati  ai  fini  delle  durate  massime
complessive previste dall'articolo  4,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 14  settembre  2015,  n.  148.  All'onere  derivante  dal
presente comma, valutato in 2,6 milioni di euro per l'anno 2019  e  a
3,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con  modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli  oneri  valutati  di  cui  al
presente comma, si applica l'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  8. E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione
addizionale  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  legislativo   14
settembre 2015, n.  148,  relativa  al  trattamento  di  integrazione
salariale straordinaria per il periodo  dal  24  agosto  2016  al  30
settembre 2017, in conseguenza  dell'evento  sismico  del  24  agosto
2016. 
  9. All'onere di cui al comma 8, pari a  2,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con  modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.