Art. 31. Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alle imprese di produzione di circo che operano sotto uno o piu' tendoni di cui hanno la disponibilita', a condizione che: a) siano in possesso della licenza di esercizio dell'attivita' circense di cui all'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, d'ora in avanti T.U.L.P.S. Tale requisito e' necessario anche per le imprese familiari, in caso di successione al titolare del circo mortis causa o per collocamento a riposo dello stesso titolare che ne abbia maturato i requisiti. Non sono ammessi subentri nella titolarita' del contributo in conseguenza di una cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del soggetto richiedente; b) svolgano, per ogni annualita' del triennio per il quale e' richiesto il contributo, almeno centocinquanta rappresentazioni.Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a cinquanta rappresentazioni effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorita' locali, o da idonei contratti e da regolarita' contributiva relativamente ai periodi di attivita' all'estero. Per le «prime istanze», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio e' richiesto un minimo di novanta rappresentazioni in Italia, rispettivamente aumentati per il secondo anno del triennio a un minimo di cento e per il terzo anno del triennio a un minimo di centoventi. La soglia di cui al periodo precedente puo' essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno e di quaranta rappresentazioni per il secondo e per il terzo anno effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorita' locali, o da idonei contratti e regolarita' contributiva relativamente ai periodi di attivita' all'estero; c) si avvalgano, nel corso di ciascun anno, di almeno di otto unita' tra artisti, tecnici, addetti, ridotti a cinque per le «prime istanze». Per unita' si intendono tutti coloro che svolgono per l'impresa un'attivita', attestata dai versamenti INPS gestione ex ENPALS per ogni anno del triennio di attivita', come definito all' articolo 3, comma 2, lettera g) del presente decreto. In caso di ditta a conduzione familiare o a carattere individuale, il titolare provvede a dichiarare sotto la propria responsabilita', ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il numero complessivo delle unita' e a fornire attestazioni dell'istituto di previdenza da cui si evinca il numero degli iscritti e l'entita' dei contributi versati alla gestione separata INPS. 2. Il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio e' ridotto a sessanta, con ammissibilita' di un massimo di venti rappresentazioni annuali all'estero, nei casi in cui il soggetto richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto, e il numero minimo di unita' di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, e' ridotto a cinque. 3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione riconosciute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, che operino senza l'utilizzo di tendoni, presso spazi teatrali dotati di agibilita', che si avvalgano di almeno cinque unita' tra artisti, tecnici, come definito all'art. 3, comma 2, lettera g) del presente decreto, ed effettuino, per ogni annualita' del triennio per cui e' richiesto il contributo, un minimo di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta rappresentazioni. Per le «prime istanze», come definite all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio e' richiesto un minimo di quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni in Italia, per il secondo anno del triennio un minimo di cinquecento giornate lavorative e settanta rappresentazioni, per il terzo anno del triennio un minimo di cinquecentocinquanta giornate lavorative e ottanta rappresentazioni. La soglia di cui al periodo precedente puo' essere raggiunta con un massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno, di quaranta per il secondo e cinquanta per il terzo anno effettuate all'estero, attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorita' locali, o da idonei contratti, e regolarita' contributiva relativamente ai periodi di attivita' all'estero. 4. Per le imprese di cui al comma 3 del presente articolo il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio e' ridotto a quattrocentocinquanta giornate lavorative e sessanta rappresentazioni, con ammissibilita' di almeno venti rappresentazioni annuali all'estero attestate con dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorita' locali, o da idonei contratti, e regolarita' contributiva relativamente ai periodi di attivita' all'estero, nei casi in cui i richiedenti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8, del presente decreto. 5. Qualora l'impresa di circo contemporaneo o di innovazione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 30, comma 5, disponga di uno o piu' tendoni, e' tenuta ad adempiere alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a).