Art. 31. 
         Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo  alle  imprese  di  produzione  di
circo  che  operano  sotto  uno  o  piu'  tendoni  di  cui  hanno  la
disponibilita', a condizione che: 
    a) siano in possesso della licenza  di  esercizio  dell'attivita'
circense di cui all'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931,  n.
773, e successive modificazioni, recante testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, d'ora in  avanti  T.U.L.P.S.  Tale  requisito  e'
necessario anche per le imprese familiari, in caso di successione  al
titolare del circo mortis causa o per  collocamento  a  riposo  dello
stesso titolare che ne abbia maturato i requisiti. Non  sono  ammessi
subentri nella titolarita'  del  contributo  in  conseguenza  di  una
cessione d'azienda  o  del  ramo  d'azienda  da  parte  del  soggetto
richiedente; 
    b) svolgano, per ogni annualita' del triennio  per  il  quale  e'
richiesto il contributo,  almeno  centocinquanta  rappresentazioni.Ai
fini del  raggiungimento  della  soglia  minima  di  cui  al  periodo
precedente, possono essere prese in considerazione fino  a  cinquanta
rappresentazioni effettuate all'estero, attestate da dichiarazioni di
rappresentanze consolari  e/o  culturali  italiane,  o  da  pubbliche
autorita' locali, o da idonei contratti e da regolarita' contributiva
relativamente ai periodi  di  attivita'  all'estero.  Per  le  «prime
istanze»,  come  definite  all'articolo  3,  comma  7,  del  presente
decreto, per il primo anno del triennio e'  richiesto  un  minimo  di
novanta rappresentazioni in Italia, rispettivamente aumentati per  il
secondo anno del triennio a un minimo di cento e per  il  terzo  anno
del triennio a un minimo di centoventi. La soglia di cui  al  periodo
precedente  puo'  essere  raggiunta  con   un   massimo   di   trenta
rappresentazioni per il primo anno e di quaranta rappresentazioni per
il secondo e per il terzo anno effettuate all'estero,  attestate  con
dichiarazioni delle rappresentanze consolari e/o culturali  italiane,
o da pubbliche autorita' locali, o da idonei contratti e  regolarita'
contributiva relativamente ai periodi di attivita' all'estero; 
    c) si avvalgano, nel corso di ciascun anno,  di  almeno  di  otto
unita' tra artisti, tecnici, addetti, ridotti a cinque per le  «prime
istanze». Per unita' si  intendono  tutti  coloro  che  svolgono  per
l'impresa un'attivita', attestata dai  versamenti  INPS  gestione  ex
ENPALS per ogni anno del triennio di attivita',  come  definito  all'
articolo 3, comma 2, lettera g) del  presente  decreto.  In  caso  di
ditta a conduzione familiare o a carattere individuale,  il  titolare
provvede a dichiarare sotto la propria responsabilita', ai  sensi  di
quanto previsto dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445
del 2000, il numero complessivo delle unita' e a fornire attestazioni
dell'istituto di previdenza da cui si evinca il numero degli iscritti
e l'entita' dei contributi versati alla gestione separata INPS. 
  2. Il numero minimo di rappresentazioni per ogni anno del  triennio
e' ridotto a sessanta, con ammissibilita'  di  un  massimo  di  venti
rappresentazioni annuali all'estero, nei  casi  in  cui  il  soggetto
richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8,  del
presente decreto, e il numero minimo di unita' di  cui  al  comma  1,
lettera c) del presente articolo, e' ridotto a cinque. 
  3. Fermo restando  quanto  previsto  all'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo a imprese di produzione  di  circo
contemporaneo e di innovazione riconosciute  ai  sensi  dell'articolo
30, comma 5, che operino senza l'utilizzo di  tendoni,  presso  spazi
teatrali dotati di agibilita', che  si  avvalgano  di  almeno  cinque
unita' tra artisti, tecnici,  come  definito  all'art.  3,  comma  2,
lettera g) del presente decreto, ed effettuino, per  ogni  annualita'
del triennio per  cui  e'  richiesto  il  contributo,  un  minimo  di
seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e novanta
rappresentazioni. Per le «prime istanze», come definite  all'articolo
3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del  triennio  e'
richiesto un minimo di quattrocentocinquanta  giornate  lavorative  e
sessanta rappresentazioni in Italia, per il secondo anno del triennio
un   minimo   di   cinquecento   giornate   lavorative   e   settanta
rappresentazioni, per  il  terzo  anno  del  triennio  un  minimo  di
cinquecentocinquanta giornate lavorative e ottanta  rappresentazioni.
La soglia di cui al periodo precedente puo' essere raggiunta  con  un
massimo di trenta rappresentazioni per il primo anno, di quaranta per
il secondo e cinquanta  per  il  terzo  anno  effettuate  all'estero,
attestate  con  dichiarazioni  delle  rappresentanze  consolari   e/o
culturali italiane, o da pubbliche  autorita'  locali,  o  da  idonei
contratti, e regolarita' contributiva  relativamente  ai  periodi  di
attivita' all'estero. 
  4. Per le imprese di cui al comma 3 del presente articolo il numero
minimo di rappresentazioni per ogni anno del triennio  e'  ridotto  a
quattrocentocinquanta     giornate     lavorative     e      sessanta
rappresentazioni, con ammissibilita' di almeno venti rappresentazioni
annuali all'estero attestate con dichiarazioni  delle  rappresentanze
consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorita' locali,  o
da idonei contratti,  e  regolarita'  contributiva  relativamente  ai
periodi di attivita'  all'estero,  nei  casi  in  cui  i  richiedenti
soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8,  del  presente
decreto. 
  5. Qualora l'impresa  di  circo  contemporaneo  o  di  innovazione,
riconosciuta ai sensi dell'articolo 30, comma 5, disponga  di  uno  o
piu'  tendoni,  e'  tenuta  ad  adempiere  alle  condizioni  di   cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a).