Art. 32. 
                          Festival di circo 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e'  concesso  un  contributo  a  festival  di  circo  sia  a
carattere competitivo che non competitivo. Per festival  a  carattere
competitivo si  intende  una  manifestazione  con  selezioni,  serata
finale e consegna dei premi, con una giuria composta  prevalentemente
da personalita' di chiara fama nazionale o internazionale nell'ambito
del mondo circense e dello  spettacolo.  I  festival  non  aventi  le
caratteristiche di cui al periodo  precedente  sono  qualificati,  ai
fini del presente decreto, non competitivi. 
  2. La  concessione  del  contributo  ad  un  festival  a  carattere
competitivo e' subordinata alle seguenti condizioni: 
    a) sia prevista la partecipazione in concorso  di  un  minimo  di
dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni  di
artisti; 
    b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato  e
per un periodo di tempo non superiore a sette giorni; 
    c) considerati gli artisti singoli e, calcolate unitariamente, le
formazioni di artisti, almeno il trenta  per  cento  del  totale  dei
partecipanti provenga da una scuola di formazione superiore di  circo
italiana o straniera. 
  3. La concessione del contributo ad un  festival  a  carattere  non
competitivo e' subordinata alle seguenti condizioni: 
    a) consista in un numero  di  rappresentazioni  non  inferiore  a
dodici, e un minimo di cinque tra artisti  singoli  e  formazioni  di
artisti; 
    b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato  e
per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni; 
    c) almeno un terzo degli eventi o  numeri  spettacolari  di  ogni
singola rappresentazione sia presentato da  artisti  di  nazionalita'
italiana e/o di Paesi UE.