Art. 32. Festival di circo 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a festival di circo sia a carattere competitivo che non competitivo. Per festival a carattere competitivo si intende una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, con una giuria composta prevalentemente da personalita' di chiara fama nazionale o internazionale nell'ambito del mondo circense e dello spettacolo. I festival non aventi le caratteristiche di cui al periodo precedente sono qualificati, ai fini del presente decreto, non competitivi. 2. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo e' subordinata alle seguenti condizioni: a) sia prevista la partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti; b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni; c) considerati gli artisti singoli e, calcolate unitariamente, le formazioni di artisti, almeno il trenta per cento del totale dei partecipanti provenga da una scuola di formazione superiore di circo italiana o straniera. 3. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo e' subordinata alle seguenti condizioni: a) consista in un numero di rappresentazioni non inferiore a dodici, e un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti; b) si tenga in uno spazio territoriale identificato e limitato e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni; c) almeno un terzo degli eventi o numeri spettacolari di ogni singola rappresentazione sia presentato da artisti di nazionalita' italiana e/o di Paesi UE.