Art. 47. 
 
    1. La direzione nazionale e' composta  da  un  numero  di  membri
stabilito dal comitato politico nazionale. 
    2. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito. 
    3. La direzione nazionale opera su mandato del comitato  politico
nazionale e risponde ad esso. 
    4. In conformita' agli orientamenti fissati dal comitato politico
nazionale, provvede ad esaminare le problematiche  inerenti  la  vita
del partito e delle sue relazioni esterne, discute  gli  orientamenti
politici, esprime il parere sulla composizione  delle  liste  per  il
Parlamento italiano e quello europeo, sulla proposta  di  indicazione
per i  capigruppo  al  Parlamento  italiano  ed  europeo,  discute  e
approva, in seduta allargata alle/ai segretarie/i alle/ai tesoriere/i
dei comitati regionali, il bilancio preventivo e  il  rendiconto  del
partito.