Art. 47. 1. La direzione nazionale e' composta da un numero di membri stabilito dal comitato politico nazionale. 2. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito. 3. La direzione nazionale opera su mandato del comitato politico nazionale e risponde ad esso. 4. In conformita' agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede ad esaminare le problematiche inerenti la vita del partito e delle sue relazioni esterne, discute gli orientamenti politici, esprime il parere sulla composizione delle liste per il Parlamento italiano e quello europeo, sulla proposta di indicazione per i capigruppo al Parlamento italiano ed europeo, discute e approva, in seduta allargata alle/ai segretarie/i alle/ai tesoriere/i dei comitati regionali, il bilancio preventivo e il rendiconto del partito.