Art. 21 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. L'articolo 17-septies, comma  2,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
abrogato. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo dell'art. 17-septies del  citato  decreto  -
          legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 17-septies. Piano nazionale infrastrutturale  per
          la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 
              1.  Al  fine  di  garantire  in  tutto  il   territorio
          nazionale i livelli minimi uniformi di  accessibilita'  del
          servizio di ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad  energia
          elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  previa
          deliberazione  del  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,   su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          e' approvato il Piano  nazionale  infrastrutturale  per  la
          ricarica dei veicoli alimentati ad  energia  elettrica,  di
          seguito denominato "Piano nazionale". 
              2. (abrogato). 
              3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di
          reti  infrastrutturali  per   la   ricarica   dei   veicoli
          alimentati  ad  energia  elettrica  nonche'  interventi  di
          recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo  sviluppo
          delle medesime reti. 
              4. Il Piano nazionale  definisce  le  linee  guida  per
          garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei
          veicoli alimentati  ad  energia  elettrica  nel  territorio
          nazionale, sulla base  di  criteri  oggettivi  che  tengono
          conto  dell'effettivo  fabbisogno  presente  nelle  diverse
          realta' territoriali, valutato sulla base  dei  concorrenti
          profili della congestione di  traffico  veicolare  privato,
          della  criticita'  dell'inquinamento  atmosferico  e  dello
          sviluppo della rete stradale urbana  ed  extraurbana  e  di
          quella autostradale. In  particolare,  il  Piano  nazionale
          prevede: 
              a)  l'istituzione  di  un  servizio  di  ricarica   dei
          veicoli,  a  partire   dalle   aree   urbane,   applicabile
          nell'ambito del trasporto privato  e  pubblico  e  conforme
          agli omologhi servizi dei  Paesi  dell'Unione  europea,  al
          fine   di   garantirne   l'interoperabilita'   in    ambito
          internazionale; 
              b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio
          di  ricarica  di  cui  alla   lettera   a)   basate   sulle
          peculiarita' e  sulle  potenzialita'  delle  infrastrutture
          relative  ai   contatori   elettronici,   con   particolare
          attenzione: 
              1) all'assegnazione dei costi di  ricarica  al  cliente
          che la effettua, identificandolo univocamente; 
              2)  alla  predisposizione  di  un  sistema  di  tariffe
          differenziate; 
              3) alla  regolamentazione  dei  tempi  e  dei  modi  di
          ricarica,  coniugando   le   esigenze   dei   clienti   con
          l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,
          assicurando la realizzazione di una  soluzione  compatibile
          con le regole del  libero  mercato  che  caratterizzano  il
          settore elettrico; 
              c)    l'introduzione     di     agevolazioni,     anche
          amministrative, in favore dei titolari e dei gestori  degli
          impianti    di    distribuzione    del    carburante    per
          l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione
          di infrastrutture di ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad
          energia elettrica; 
              d)  la  realizzazione   di   programmi   integrati   di
          promozione  dell'adeguamento  tecnologico   degli   edifici
          esistenti; 
              e) la promozione della ricerca tecnologica  volta  alla
          realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica  dei
          veicoli alimentati ad energia elettrica. 
              5. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          promuove la stipulazione di appositi accordi di  programma,
          approvati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, previa deliberazione del CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  al  fine  di  concentrare  gli   interventi
          previsti dal comma 4 nei singoli contesti  territoriali  in
          funzione   delle   effettive   esigenze,   promuovendo    e
          valorizzando  la  partecipazione  di  soggetti  pubblici  e
          privati,  ivi  comprese  le   societa'   di   distribuzione
          dell'energia elettrica. Decorsi novanta  giorni  senza  che
          sia stata raggiunta la  predetta  intesa,  gli  accordi  di
          programma possono essere comunque approvati. 
              6.  Per  la  migliore   realizzazione   dei   programmi
          integrati di cui al comma 4, lettera  d),  i  comuni  e  le
          province possono associarsi ai sensi del testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I  programmi  integrati
          sono dichiarati di interesse strategico  nazionale  e  alla
          loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente. 
              7.  I  comuni  possono   accordare   l'esonero   e   le
          agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi
          ed aree pubbliche stabiliti dall'art.  1,  comma  4,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore  dei  proprietari
          di    immobili    che    eseguono    interventi     diretti
          all'installazione e all'attivazione  di  infrastrutture  di
          ricarica elettrica  veicolare  dei  veicoli  alimentati  ad
          energia elettrica. 
              8. Ai fini del finanziamento del  Piano  nazionale,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo,  con  una
          dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a  15
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
              9. A valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  8,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al
          cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per  cento  delle
          spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione  degli
          impianti, dei progetti presentati  dalle  regioni  e  dagli
          enti   locali   relativi   allo   sviluppo    delle    reti
          infrastrutturali per la ricarica  dei  veicoli  nell'ambito
          degli accordi di programma di cui al comma 5. 
              10. Ai  fini  del  tempestivo  avvio  degli  interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili,  previsti   in
          attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di  cui  al
          comma 8, per un ammontare pari a  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013,  e'  destinata  alla  risoluzione  delle  piu'
          rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di
          traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le  regioni
          interessate si provvede  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano." 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  7  agosto
          2012, n. 134 si veda nelle note alle premesse.