Art. 23 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le spese per le attivita' di cui all'articolo 9 svolte dalla
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per  le
infrastrutture energetiche del Ministero  dello  sviluppo  economico,
nonche'  le  spese   per   le   relative   istruttorie   tecniche   e
amministrative  e  per  le  conseguenti   necessita'   logistiche   e
operative, anche finalizzate  alle  attivita'  di  dismissione,  sono
poste a carico del soggetto richiedente  tramite  il  versamento  del
contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della  legge  23  agosto
2004, n. 239. 
  2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le spese svolte dalla
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per  le
infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per
le attivita' di cui all'articolo 9 relative alla realizzazione e alla
verifica di impianti e di infrastrutture energetiche il cui valore e'
di entita' inferiore a 5 milioni di euro, nonche'  le  spese  per  le
relative istruttorie tecniche e amministrative e per  le  conseguenti
necessita' logistiche e operative, anche finalizzate  alle  attivita'
di dismissione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo
tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
si provvede, ai sensi dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al
Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui  al  comma
2. 
  4. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di  cui  al
comma 3 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ad appositi capitoli dello stato di previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico ai fini della copertura delle spese sostenute  per
le attivita' di cui al comma 2. 
  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le  spese  per  le  attivita'  svolte  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e dagli Uffici  marittimi  di  cui  al
codice   della   navigazione   quali   autorizzazioni,   permessi   o
concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di  impianti  e
di infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie tecniche e
amministrative  e  per  le  conseguenti   necessita'   logistiche   e
operative,  comprese  quelle  relative  al  rilascio  di  concessioni
demaniali marittime o per altre attivita' previste dal  codice  della
navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione,  sono  poste  a
carico dei  soggetti  richiedenti,  ai  sensi  dell'articolo  11  del
regolamento al codice  della  navigazione  e  altre  disposizioni  in
materia secondo tariffe determinate sulla base  del  costo  effettivo
del servizio reso. 
  6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo  30,  comma  4,
della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  alla  determinazione  delle
tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
per le attivita' di cui al comma 5. 
  7. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di  cui  al
comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ad appositi capitoli dello stato di previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della  copertura  delle  spese
sostenute per le attivita' di cui al comma 5. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo del comma 110 dell'art.  1  della  legge  23
          agosto 2004, n. 239, citata nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              "110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente legge le  spese  per  le  attivita'  svolte  dagli
          uffici della Direzione generale per l'energia e le  risorse
          minerarie del Ministero delle attivita'  produttive,  quali
          autorizzazioni,  permessi   o   concessioni,   volte   alla
          realizzazione  e   alla   verifica   di   impianti   e   di
          infrastrutture energetiche di  competenza  statale  il  cui
          valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro,  salvo
          esclusione  disposta  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          attivita' produttive, per le relative istruttorie  tecniche
          e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche
          e operative, sono poste a carico del  soggetto  richiedente
          tramite il versamento  di  un  contributo  di  importo  non
          superiore allo 1  per  mille  del  valore  delle  opere  da
          realizzare. L'obbligo di versamento  non  si  applica  agli
          impianti o alle infrastrutture per i  quali  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa
          l'istruttoria.". 
              - Il testo dell'art. 30 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234, citata nelle note all'art. 13, cosi' recita: 
              "Art. 30. Contenuti della legge di delegazione  europea
          e della legge europea 
              1. La legge di delegazione europea e la legge  europea,
          di cui all'art. 29,  assicurano  il  periodico  adeguamento
          dell'ordinamento  nazionale   all'ordinamento   dell'Unione
          europea. 
              2.  La  legge   di   delegazione   europea,   al   fine
          dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca: 
              a) disposizioni  per  il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa  volta  esclusivamente   all'attuazione
          delle  direttive  europee  e  delle  decisioni  quadro   da
          recepire nell'ordinamento  nazionale,  esclusa  ogni  altra
          disposizione di delegazione  legislativa  non  direttamente
          riconducibile  al  recepimento   degli   atti   legislativi
          europei; 
              b) disposizioni  per  il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa,  diretta  a  modificare   o   abrogare
          disposizioni  statali  vigenti,  limitatamente   a   quanto
          indispensabile     per     garantire     la     conformita'
          dell'ordinamento nazionale ai pareri  motivati  indirizzati
          all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258
          del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  o  al
          dispositivo  di  sentenze  di  condanna  per  inadempimento
          emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
              c) disposizioni che autorizzano il Governo  a  recepire
          in via regolamentare le direttive,  sulla  base  di  quanto
          previsto dall'art. 35; 
              d) delega legislativa  al  Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea, secondo quanto disposto dall'art. 33; 
              e) delega legislativa  al  Governo  limitata  a  quanto
          necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
          direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; 
              f)  disposizioni  che,  nelle  materie  di   competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni dell'Unione europea recepite dalle  regioni  e
          dalle province autonome; 
              g) disposizioni che individuano i principi fondamentali
          nel rispetto dei quali le regioni e  le  province  autonome
          esercitano la propria competenza normativa per  recepire  o
          per assicurare l'applicazione di atti  dell'Unione  europea
          nelle materie di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione; 
              h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della
          delega legislativa per il recepimento o l'attuazione  degli
          atti di cui alle lettere  a),  b)  ed  e),  autorizzano  il
          Governo a  emanare  testi  unici  per  il  riordino  e  per
          l'armonizzazione di  normative  di  settore,  nel  rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
              i) delega legislativa  al  Governo  per  l'adozione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6. 
              3. La legge europea reca: 
              a)   disposizioni   modificative   o   abrogative    di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'art. 1; 
              b)   disposizioni   modificative   o   abrogative    di
          disposizioni   statali   vigenti   oggetto   di   procedure
          d'infrazione  avviate   dalla   Commissione   europea   nei
          confronti della Repubblica italiana  o  di  sentenze  della
          Corte di giustizia dell'Unione europea; 
              c) disposizioni necessarie per dare  attuazione  o  per
          assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; 
              d)  disposizioni  occorrenti  per  dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
              e)  disposizioni  emanate  nell'esercizio  del   potere
          sostitutivo  di  cui  all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge. 
              4. Gli oneri relativi a prestazioni e  a  controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
              5. Le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.". 
              - Il testo dell'art. 11 del regolamento al codice della
          navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.  327,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n.  93,
          ediz. spec., cosi' recita: 
              "Art. 11. (Legge regolatrice della  contribuzione  alle
          avarie comuni). La  contribuzione  alle  avarie  comuni  e'
          regolata   dalla   legge    nazionale    della    nave    o
          dell'aeromobile.".