Art. 32 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2019  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) legge 5 agosto 1981, n. 416: 
      1) articolo 22; 
      2) articolo 23; 
      3) articolo 24; 
      4) articolo 54; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile  1982,  n.
268: 
      1) articolo 14, commi 1 e 3; 
      2) articolo 20; 
      3) articolo 29; 
    c) legge 25 febbraio 1987, n. 67: 
      1) articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,  13  e
14; 
      2) all'articolo 13, comma 1, le parole: «8,»  e:  «,  10»  sono
soppresse; 
      3) articolo 28, comma 5; 
    d) decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78; 
    e) legge 7 agosto 1990, n. 250: 
      1) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le seguenti  parole:
«alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui  al  comma  6
dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e»;  le  parole:
«dell'art. 11 della medesima legge» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,» e  le  parole
«dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n.  67  del
1987» sono sostituite dalle seguenti «dal comma 6 dell'articolo  9  e
dal predetto comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge»; 
      2) articolo 3, commi 2, 2-bis; 
      3) all'articolo 3, comma 2-ter, il primo periodo e'  sostituito
dal seguente: «I  contributi  previsti  dalla  presente  legge,  sono
concessi alle emittenti  radiotelevisive,  comunque  costituite,  che
trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena  e  tedesca
nelle  regioni  autonome  Valle  d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia   e
Trentino-Alto Adige, a condizione che  le  imprese  beneficiarie  non
possiedano altre emittenti radiotelevisive.»; il terzo  e  il  quarto
periodo sono soppressi; 
      4) articolo 3, commi 2-quater, 3, lettera b), 3-bis, 4 e 5; 
      5) all'articolo 3, comma 13, dopo  le  parole:  «I  contributi»
sono soppresse le seguenti: «di cui ai commi 10  e  11  e»;  dopo  le
parole: «di quelli di cui ai commi» sono soppresse le  seguenti:  «2,
5,»; 
      6) articolo 3, comma 14; 
    f)  articolo  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; 
    g) decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,  n.
525; 
    h) articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281; 
    i) decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  15  marzo
1999, n. 218; 
    l) all'articolo 21, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62,  e'
soppresso il secondo periodo; 
    m) articolo 138 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
    n) articolo 1, commi 454, 457, 462 e 574 della legge 23  dicembre
2005, n. 266; 
    o) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296 e' soppresso il secondo periodo; 
    p) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°  ottobre  2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
n. 222, le parole: «commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater,  8,  10  e  11,»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-ter,»; 
    q) decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre  2010,  n.
223: 
      1) articolo 1; 
      2) articolo 2, comma 3; 
      3) articolo 6, comma 1; 
      4) articolo 12, comma 2; 
    r)  decreto-legge  18  dicembre  2012,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103: 
      1) articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6; 
      2) articolo 1-bis; 
      3) articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8; 
      4) articolo 3, commi 1, 3, 4; 
    s) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2013
recante «Individuazione dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei
contributi alle imprese editoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b) del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103»; 
    t) decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  marzo
2013 recante «Individuazione  dei  costi  ai  fini  del  calcolo  dei
contributi per la pubblicazione delle testate in formato digitale  ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2012,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  16  luglio  2012,  n.
103»; 
    u) decreto del Presidente della Repubblica  11  agosto  2014,  n.
138. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Gli articoli 14, commi 1 e 3, 20 e 29 del decreto del
          Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268  recante
          (Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto  1981,  n.
          416,  concernente  disciplina  delle  imprese  editrici   e
          provvidenze  per  l'editoria),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  22  maggio  1982,  n.  139,  come  abrogati  dal
          presente decreto legislativo a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2019, recavano: 
              «Art. 14 (Requisiti per l'accesso alle provvidenze).  -
          (abrogato). 
              Gli editori di cui al  secondo  comma  dell'art.  18  e
          quelli di cui al primo comma dell'art. 19  della  legge,  i
          quali intendano partecipare alle provvidenze  dalla  stessa
          disposte,  devono  trasmettere  al  servizio  dell'editoria
          domanda di iscrizione al registro nazionale  della  stampa,
          corredata dagli atti e dai documenti di cui al terzo comma,
          lettere a),  b)  e  c),  dell'art.  11  della  legge.  Ogni
          variazione al riguardo deve essere comunicata entro  trenta
          giorni al servizio dell'editoria, ai fini  dell'annotazione
          nel registro nazionale della stampa. 
              (abrogato). 
              Le  disposizioni  di  cui  al  presente   articolo   si
          applicano  anche  allorche'  le  testate  siano  edite   da
          pubbliche  amministrazioni,  ovvero  da  associazioni   non
          riconosciute o da  istituzioni  culturali,  scientifiche  o
          religiose, che non esercitano  professionalmente  attivita'
          imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice  civile.
          In tal caso  l'obbligo  dell'iscrizione  spetta  al  legale
          rappresentante     della     pubblica      amministrazione,
          dell'associazione o dell'istituzione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge  25
          febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.
          416,  recante   disciplina   delle   imprese   editrici   e
          provvidenze per  l'editoria),  pubblicata  nel  Supplemento
          Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1987, n. 56, come
          modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal
          1° gennaio 2019: 
              «Art.  8  (Contributi  ai  quotidiani).  -  (1.-   7.).
          (abrogati) 
              8. I  contributi  spettano  alle  imprese  editrici  di
          giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento,
          da almeno un anno e di cui siano  stati  pubblicati  almeno
          centoventi  numeri  per  semestre,  salvo  casi  di   forza
          maggiore.  Per  le  pubblicazioni  di  nuova  edizione   la
          condizione si  considera  realizzata  qualora  siano  stati
          pubblicati almeno duecentoquaranta numeri  nel  primo  anno
          dall'inizio delle pubblicazioni. 
              (9.- 14.). (abrogati)». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  13
          della citata legge n. 67  del  1987,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2019: 
              «Art. 13 (Modalita' di erogazione dei contributi). - 1.
          In base a quanto disposto dal D.P.R.  27  aprile  1982,  n.
          268, le domande di contributi di cui  agli  artt.  9  e  11
          devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, Servizio Editoria, per ogni anno entro il mese di
          marzo dell'anno successivo. 
              2. Sono comunque considerate  nei  termini  le  domande
          presentate entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 della  citata  legge
          n. 67  del  1987,  come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019: 
              «Art. 28 (Ente nazionale per la cellulosa e la  carta).
          -  1.  Alla  corresponsione  dei  contributi  di  cui  agli
          articoli 8,  9,  10,  16,  17,  18  e  19  provvede  l'Ente
          nazionale per la cellulosa e la carta,  con  il  contributo
          straordinario dello Stato di cui al comma  2  del  presente
          articolo,  e,  con  priorita'  rispetto  alle  altre  spese
          istituzionali, con i fondi tratti dai  contributi  ad  esso
          dovuti a norma  della  legge  28  marzo  1956,  n.  168,  e
          successive modificazioni. 
              2. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato
          e' determinato in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire
          75 miliardi per l'anno 1987, in lire 25 miliardi per l'anno
          1988, in lire 25 miliardi per l'anno  1989  e  in  lire  25
          miliardi per l'anno 1990. 
              3. Il contributo straordinario  dello  Stato,  previsto
          dal precedente comma 2, deve essere  versato  in  un  fondo
          speciale ed iscritto in bilancio su apposito  capitolo  nel
          comparto attivo  delle  entrate  extracontributive  per  le
          quote acquisite nell'anno  cui  si  riferisce  il  bilancio
          stesso. 
              4. La gestione relativa sia al contributo straordinario
          dello Stato, integrato con i  versamenti  della  quota  dei
          contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa  e  per  la
          carta, sia alle provvidenze di cui agli articoli citati  al
          comma  1,  forma  oggetto  di  una  contabilita'   speciale
          autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso. 
              5. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
          250  del  1990,  come  modificato  dal   presente   decreto
          legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019: 
              «1. Per l'anno 1990 alle imprese radiofoniche di cui al
          comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio  1987,  n.
          67, sono concessi ulteriori contributi integrativi  pari  a
          quelli  risultanti  dal  comma  6  dell'articolo  9  e  dal
          predetto comma 2 dell'articolo  11  della  medesima  legge,
          sempre che tutte le entrate pubblicitarie  non  raggiungano
          il  40  per  cento  dei  costi  complessivi  dell'esercizio
          relativo   all'anno   1990,   compresi   gli   ammortamenti
          risultanti a bilancio. 
              2. (abrogato). 
              2-bis. (abrogato). 
              2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono
          concessi   alle   emittenti    radiotelevisive,    comunque
          costituite, che trasmettano programmi in  lingua  francese,
          ladina, slovena e  tedesca  nelle  regioni  autonome  Valle
          d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia  e  Trentino-Alto  Adige,  a
          condizione che le imprese beneficiarie non possiedano altre
          emittenti radiotelevisive. Alle  emittenti  radiotelevisive
          di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel
          limite complessivo di due  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009. 
              2-quater. (abrogato). 
              2-quinquies. Per la  concessione  dei  contributi  alle
          emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si  tiene
          conto soltanto dei seguenti  criteri,  e  cio'  in  via  di
          interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter: 
              a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le
          ore 22.00 e per oltre la meta' del  tempo  di  trasmissione
          programmi in lingua francese,  ladina,  slovena  e  tedesca
          nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
          e Trentino-Alto  Adige,  almeno  in  parte  prodotti  dalle
          stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto; 
              b) devono possedere i requisiti previsti  dall'articolo
          1, commi 2-bis, 2-ter  e  2-quater,  del  decreto-legge  23
          gennaio 2001, n. 5, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni; 
              c) l'importo complessivo  di  2  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009  e'  ripartito,  anno
          per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le
          emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. 
              3. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici  di  periodici   che   risultino   esercitate   da
          cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero  da  societa'
          la  maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali   sia
          detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali  che  non
          abbiano scopo di lucro, sono  corrisposte  annualmente  0,2
          euro per copia stampata fino a  30.000  copie  di  tiratura
          media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
          imprese di cui al presente comma devono  essere  costituite
          da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
          cinque anni. I contributi di cui  al  presente  comma  sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici: 
              a) 
              b) (abrogato). 
              c)  abbiano  pubblicato  nei   due   anni   antecedenti
          l'entrata in vigore della presente  legge  e  nell'anno  di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per ciascuna testata per i plurisettimanali e  settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili. 
              3-bis. (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              5. (abrogato). 
              6. Ove nei dieci  anni  dalla  riscossione  dell'ultimo
          contributo la societa' proceda ad operazioni  di  riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione o comunque operi  il  conferimento  di  azienda  in
          societa' il cui statuto non contempli l'esclusione  di  cui
          al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate  al
          Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
          aumentati degli interessi calcolati  al  tasso  doppio  del
          tasso di riferimento di cui all'articolo 20  del  D.P.R.  9
          novembre  1976,  n.  902,  e  successive  modificazioni,  a
          partire dalla data di  ogni  riscossione,  e  capitalizzati
          annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta
          in  liquidazione,  dovra'  versare  in  conto  entrate   al
          Ministero del tesoro  una  somma  parimenti  calcolata  nei
          limiti del risultato netto  della  liquidazione,  prima  di
          qualunque  distribuzione   od   assegnazione.   Una   somma
          parimenti calcolata dovra' essere  versata  dalla  societa'
          quando,  nei  dieci  anni  dalla  riscossione   dell'ultimo
          contributo, dai bilanci annuali o da  altra  documentazione
          idonea, risulti violata  l'esclusione  della  distribuzione
          degli utili. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. 
              11. 
              11-bis. 
              11-ter. A decorrere dall'anno 1991  sono  abrogati  gli
          ultimi due  periodi  del  comma  5.  Dal  medesimo  anno  i
          contributi previsti dal comma 2 sono concessi a  condizione
          che non fruiscono  dei  contributi  previsti  dal  predetto
          comma  imprese  collegate  con  l'impresa  richiedente,   o
          controllate da essa, o che  la  controllano,  o  che  siano
          controllate dalle stesse imprese, o dagli  stessi  soggetti
          che la controllano. 
              12. 
              13. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi  a
          condizione che le imprese non fruiscano,  ne'  direttamente
          ne' indirettamente, di quelli di cui ai commi 6, 7 e 8,  ed
          a condizione che i contributi di cui ai  commi  stessi  non
          siano percepiti da imprese da esse  controllate  o  che  le
          controllano  ovvero  che  siano  controllate  dalle  stesse
          imprese o dagli stessi soggetti che le controllano. 
              14. (abrogato). 
              15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
          eccezione di quelle previste dal  comma  3,  sono  comunque
          soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo
          7,  legge  5  agosto  1981,   n.   416,   come   modificato
          dall'articolo  4,  legge  30  aprile  1983,   n.   137,   a
          prescindere dall'ammontare dei ricavi delle  vendite.  Sono
          soggette   agli   obblighi    medesimi,    a    prescindere
          dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese
          di cui al comma 2 dell'art. 11, legge 25 febbraio 1987,  n.
          67. 
              15-bis.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  21
          della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme  sull'editoria
          e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge  5  agosto
          1981, n. 416), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
          2001,  n.  67,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019: 
              «1. Sono abrogati gli articoli 9 e  54  della  legge  5
          agosto  1981,  n.  416,  nelle  parti  in  cui   dispongono
          rispettivamente    l'obbligo    del    Dipartimento     per
          l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria  e  la
          stampa di comunicare all'Autorita' per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  le  tirature  dei  giornali   quotidiani   e
          l'espressione di un parere su tali tirature da parte  della
          commissione tecnica consultiva di cui allo stesso  articolo
          54.». 
              - Si riporta il testo del comma  1247  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007)»,  pubblicata  nel   Supplemento
          Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,
          come  modificato  dal  presente   decreto   legislativo   a
          decorrere dal 1° gennaio 2019: 
              «Art. 1 - 1247. I contributi previsti  dall'articolo  4
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  sono  corrisposti
          esclusivamente alle imprese  radiofoniche  che,  oltre  che
          attraverso  esplicita  menzione   riportata   in   testata,
          risultino essere organi di partiti politici che abbiano  il
          proprio gruppo parlamentare  in  una  delle  Camere  o  due
          rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti  nelle  liste
          di movimento, nonche' alle imprese radiofoniche private che
          abbiano  svolto  attivita'  di  informazione  di  interesse
          generale ai sensi della legge 7  agosto  1990,  n.  250.  A
          decorrere dall'anno 2007, il finanziamento annuale  di  cui
          al comma  1244  spetta,  nella  misura  del  15  per  cento
          dell'ammontare  globale  dei  contributi  stanziati,   alle
          emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10  del
          decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.   222
          (Interventi urgenti in materia  economico-finanziaria,  per
          lo sviluppo e l'equita' sociale), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 2 ottobre  2007,  n.  229,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2019: 
              «Art. 10 (Disposizioni concernenti  l'editoria).  -  1.
          Per i contributi relativi agli  anni  2007,  2008  e  2009,
          previsti dall'articolo 3, comma  2-ter  e  dall'articolo  4
          della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione
          del 2 per cento  del  contributo  complessivo  spettante  a
          ciascun soggetto avente diritto ai  sensi  dell'articolo  3
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   250,   e   successive
          modificazioni. Fermi restando i  limiti  all'ammontare  dei
          contributi, quali indicati nell'articolo 3  della  legge  7
          agosto 1990,  n.  250,  e  successive  modificazioni,  tale
          contributo non puo' comunque superare il costo  complessivo
          sostenuto dal soggetto nell'anno  precedente  relativamente
          alla  produzione,  alla   distribuzione   ed   a   grafici,
          poligrafici,  giornalisti  professionisti   e   praticanti,
          pubblicisti e collaboratori.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  223  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal
          1° gennaio 2019: 
              «Art.  2  (Disposizioni  relative  ai   requisiti   per
          l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7
          agosto 1990, n. 250). - 1. 
              2. 
              3. (abrogato).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del  2010,
          come  modificato  dal  presente   decreto   legislativo   a
          decorrere dal 1° gennaio 2019: 
              «Art. 6 (Attivita' di controllo). - 1. (abrogato). 
              2. Annualmente il  Dipartimento  per  l'informazione  e
          l'editoria trasmette alla Guardia di finanza  l'elenco  dei
          soggetti  ammessi  al  contributo  ed  i  relativi  importi
          erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti  e
          controlli, anche a campione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  223  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal
          1° gennaio 2019: 
              «Art. 12 (Calcolo dei contributi di cui all'articolo  4
          della legge 7  agosto  1990,  n.  250).  -  1.  Le  imprese
          radiofoniche  private  che  abbiano  svolto  attivita'   di
          informazione di interesse generale ai sensi della  legge  7
          agosto 1990,  n.  230,  mantengono  il  diritto  all'intero
          contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990,  n.  250,  e
          dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche  in  presenza  di
          riparto percentuale tra gli altri aventi diritto. 
              2. (abrogato). 
              3. Con  esclusione  delle  erogazioni  a  favore  delle
          imprese  di  cui  al  comma  1,  le   erogazioni   previste
          dall'articolo   10-bis,   comma   1,   lettera   c),    del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  sono
          effettuate, ove necessario,  mediante  riparto  percentuale
          delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche
          e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo. 
              4. I contributi previsti dagli articoli  4  e  8  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250, dall'articolo 11  della  legge
          25 febbraio 1987, n. 67, dall'articolo  23  della  legge  6
          agosto 1990,  n.  223,  per  le  emittenti  radiofoniche  e
          televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola
          impresa, l'importo di 4 milioni di euro. 
              5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente
          articolo, in caso di insufficienza delle risorse  stanziate
          sul  pertinente  capitolo  del  bilancio   autonomo   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli  aventi  titolo
          spettano    contributi     ridotti     mediante     riparto
          proporzionale.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   1   del   citato
          decreto-legge n. 63 del 2012, come modificato dal  presente
          decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019: 
              «Art. 1  (Nuovi  requisiti  di  accesso  ai  contributi
          all'editoria). - 1. In  attesa  della  ridefinizione  delle
          forme  di  sostegno  all'editoria,  le   disposizioni   del
          presente decreto sono  volte  a  razionalizzare  l'utilizzo
          delle  risorse,  attraverso  meccanismi  che  correlino  il
          contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli
          di vendita e di occupazione professionale,  in  conformita'
          con le finalita' di  cui  all'articolo  29,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2. - 6 (abrogati). 
              7. Le domande relative  al  credito  di  imposta  sulla
          carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo  1,  comma  40,
          della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  si   intendono
          regolarmente   pervenute,    purche'    inviate    mediante
          raccomandata postale o tramite posta certificata  entro  la
          data di scadenza prevista dal relativo bando. 
              7-bis. 
              7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
          17  maggio  1999,  n.  153,  dopo   le   parole:   "imprese
          strumentali"  sono   inserite   le   seguenti:   ",   delle
          cooperative  che  operano  nel  settore  dello  spettacolo,
          dell'informazione e del tempo libero".». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   2   del   citato
          decreto-legge n. 63 del 2012, come modificato dal  presente
          decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019: 
              «Art. 2 (Nuovi criteri di calcolo  e  liquidazione  del
          contributo). - 1. - 4 (abrogati). 
              5.  Le  agenzie  d'informazione  radiofonica   di   cui
          all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30  per
          cento dei  costi  sostenuti  per  il  personale  e  per  la
          diffusione, risultanti  dal  bilancio  certificato  da  una
          societa' di revisione iscritta  nell'apposito  albo  tenuto
          dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro. 
              5-bis. Ai sensi  dell'articolo  44,  comma  1,  lettera
          b-bis),  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese
          radiofoniche  private  che  abbiano  svolto  attivita'   di
          informazione di interesse generale ai sensi della  legge  7
          agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilita' di avere il
          contributo fino al massimo previsto dalla  legge  7  agosto
          1990, n. 250,  e  dalla  legge  14  agosto  1991,  n.  278,
          provvedendosi  in  tal  caso  prioritariamente  nell'ambito
          delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  il   riparto
          percentuale fra gli aventi diritto. 
              6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto  1990,
          n. 250, le parole: «70 per  cento»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «40 per cento». Al comma 2 del medesimo  articolo
          le parole: «l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
          «il 50 per cento». 
              7. (abrogato). 
              7-bis. Il contributo e' erogato in due rate annuali. La
          prima rata e' versata entro il 30 maggio mediante  anticipo
          di una somma pari al 50 per cento del contributo  calcolato
          come previsto dal presente  decreto.  La  seconda  rata,  a
          saldo, e' versata  entro  il  termine  di  conclusione  del
          procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere
          in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorita' per
          le garanzie nelle comunicazioni  e  con  i  versamenti  dei
          contributi previdenziali e non deve risultare  inadempiente
          in esito alla  verifica  di  cui  all'articolo  48-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. 
              8. (abrogato).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   3   del   citato
          decreto-legge n. 63 del 2012, come modificato dal  presente
          decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019: 
              «Art. 3 (Editoria digitale). - 1. (abrogato). 
              2.   Al   fine   di   favorire   l'ampliamento   e   la
          diversificazione delle politiche editoriali  delle  imprese
          di  cui  al  comma  1,  e'  consentita  la   riduzione   di
          periodicita'. A  tale  fine,  per  le  testate  in  formato
          digitale, si prescinde dai  requisiti  di  accesso  di  cui
          all'articolo 1, comma 2. Ai fini degli adempimenti relativi
          all'iscrizione  della  testata  in  formato   digitale   al
          registro  degli  operatori  di  comunicazione,  si  applica
          l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. La  medesima
          esenzione ivi prevista si  applica  anche  con  riferimento
          agli obblighi di cui all'articolo 6 della legge 8  febbraio
          1948, n. 47. Qualora  la  testata  sia  pubblicata  sia  in
          edizione cartacea sia in edizione digitale, con  lo  stesso
          marchio editoriale, l'impresa non e' tenuta  all'iscrizione
          di  entrambe  le  testate   ma   solo   a   dare   apposita
          comunicazione al registro degli operatori di comunicazione. 
              3. - 4 (abrogati). 
              5. Ai fini dell'applicazione del comma 3,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri,  di  natura  non
          regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono   specificate   le   tipologie   dei   costi
          ammissibili per la pubblicazione in formato digitale.  Tale
          decreto e' aggiornato periodicamente, anche per  ridefinire
          le caratteristiche tecniche delle testate digitali. 
              5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo  unico  dei
          servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici,  di  cui  al
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole:
          «dall'editoria elettronica  e  annuaristica  anche  per  il
          tramite di internet»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  da
          pubblicita' on line e sulle diverse  piattaforme  anche  in
          forma diretta, incluse le risorse  raccolte  da  motori  di
          ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,». 
              5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero  5),
          della legge 31 luglio 1997, n. 249,  dopo  le  parole:  "le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su giornali  quotidiani  o  periodici,"  sono  inserite  le
          seguenti: "sul web e altre  piattaforme  digitali  fisse  o
          mobili.".».