Art. 29 
 
       Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio 
 
  1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in  vigore
del presente decreto possono essere  confermati,  alla  scadenza  del
primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31  maggio  2016,  n.
92, o  di  cui  all'articolo  32,  comma  8,  a  domanda  e  a  norma
dell'articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno  dei  tre  successivi
quadrienni. 
  2. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo
anno di eta'. 
 
          Note all'art. 29: 
              -  Il  decreto  legislativo  31  maggio  2016,  n.   92
          (Disciplina della sezione autonoma dei Consigli  giudiziari
          per i magistrati onorari e  disposizioni  per  la  conferma
          nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici  onorari  di
          tribunale e dei vice procuratori onorari  in  servizio)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2016, n. 126.