Art. 29 Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell'articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei tre successivi quadrienni. 2. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di eta'.
Note all'art. 29: - Il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 (Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2016, n. 126.