Art. 38 Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi 1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l'attivita' di intermediazione nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine ne da' notifica all'IVASS in coerenza con quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice. 2. Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito Elenco annesso al Registro, che riporta almeno le seguenti informazioni: a) cognome e nome o ragione sociale; b) nazionalita'; c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d'origine; d) regime di attivita' svolta; e) in caso di attivita' in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile; f) Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine; g) data di inizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica; h) data dell'eventuale provvedimento, adottato dall'IVASS, di sospensione o di divieto di svolgimento dell'attivita' sul territorio della Repubblica nei confronti dell'intermediario ai sensi degli articoli 116-septies, 116-opties o 116-decies del Codice; i) indirizzo del sito internet dove e' possibile consultare il Registro dello Stato membro d'origine in cui sono contenuti i dati relativi all'intermediario. 3. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorita' di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l'IVASS provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nell'Elenco di cui al comma 2, eliminando dall'Elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato membro d'origine. 4. L'IVASS assicura il pubblico accesso all'Elenco annesso al Registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet. 5. Gli intermediari di cui al comma 1 operano in conformita' a quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice.