Art. 38 
 
Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi,  anche  a
                 titolo accessorio e riassicurativi 
 
  1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro
Stato membro intenda  svolgere  l'attivita'  di  intermediazione  nel
territorio della Repubblica in regime di  stabilimento  o  di  libera
prestazione di servizi, l'Autorita' di vigilanza dello  Stato  membro
d'origine ne da' notifica all'IVASS in coerenza con  quanto  previsto
dagli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice. 
  2. Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un  apposito
Elenco  annesso  al  Registro,  che  riporta   almeno   le   seguenti
informazioni: 
  a) cognome e nome o ragione sociale; 
  b) nazionalita'; 
  c)  indirizzo  di  residenza  o  sede  legale  oppure   numero   di
registrazione nello Stato membro d'origine; 
  d) regime di attivita' svolta; 
  e) in caso di attivita' in regime di stabilimento, sede  secondaria
nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile; 
  f) Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine; 
  g) data di inizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica; 
  h)  data  dell'eventuale  provvedimento,  adottato  dall'IVASS,  di
sospensione o di divieto di svolgimento dell'attivita' sul territorio
della Repubblica nei  confronti  dell'intermediario  ai  sensi  degli
articoli 116-septies, 116-opties o 116-decies del Codice; 
  i) indirizzo del sito internet  dove  e'  possibile  consultare  il
Registro dello Stato membro d'origine in cui sono  contenuti  i  dati
relativi all'intermediario. 
  3. Sulla base delle  comunicazioni  pervenute  dalle  Autorita'  di
vigilanza competenti  degli  altri  Stati  membri,  l'IVASS  provvede
all'aggiornamento dei dati contenuti nell'Elenco di cui al  comma  2,
eliminando dall'Elenco i nominativi degli intermediari  per  i  quali
sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato
membro d'origine. 
  4. L'IVASS assicura  il  pubblico  accesso  all'Elenco  annesso  al
Registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet. 
  5. Gli intermediari di cui al comma  1  operano  in  conformita'  a
quanto previsto dagli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice.