Art. 40 
 
               Misure nei confronti degli intermediari 
 
  1. In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo  IX,  Capo  II,
Sezione  IV  del  Codice,  qualora   l'IVASS   venga   a   conoscenza
dell'esercizio     sul     proprio     territorio      dell'attivita'
d'intermediazione  assicurativa,  anche  a   titolo   accessorio,   o
riassicurativa da parte di intermediari con residenza o  sede  legale
in altri Stati membri, per i quali  non  sia  stata  ricevuta  alcuna
notifica ai sensi dell'art. 38, ne informa l'Autorita'  di  vigilanza
competente dello Stato membro d'origine e  adotta  misure  idonee  ad
impedire   l'ulteriore   svolgimento   dell'attivita'   sul   proprio
territorio. 
  2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso al
Registro, l'IVASS puo'  adottare  le  misure  di  cui  agli  articoli
116-septies, 116-opties e 116-decies del Codice, nei casi  e  con  le
modalita' ivi previste. 
  3.  Delle  misure  di  sospensione  o  di  divieto   di   esercizio
dell'attivita' adottate nei  confronti  degli  intermediari  inseriti
nell'Elenco  annesso,  l'IVASS  da'  pubblicita'  sul  proprio   sito
internet e nel Bollettino.