Art. 40 Misure nei confronti degli intermediari 1. In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice, qualora l'IVASS venga a conoscenza dell'esercizio sul proprio territorio dell'attivita' d'intermediazione assicurativa, anche a titolo accessorio, o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell'art. 38, ne informa l'Autorita' di vigilanza competente dello Stato membro d'origine e adotta misure idonee ad impedire l'ulteriore svolgimento dell'attivita' sul proprio territorio. 2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso al Registro, l'IVASS puo' adottare le misure di cui agli articoli 116-septies, 116-opties e 116-decies del Codice, nei casi e con le modalita' ivi previste. 3. Delle misure di sospensione o di divieto di esercizio dell'attivita' adottate nei confronti degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso, l'IVASS da' pubblicita' sul proprio sito internet e nel Bollettino.