Art. 27 
 
 
               Competenza per materia e per territorio 
 
  1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o  dell'insolvenza
e  le  controversie  che  ne  derivano  relativi  alle   imprese   in
amministrazione straordinaria e ai gruppi  di  imprese  di  rilevante
dimensione  e'   competente   il   tribunale   sede   delle   sezioni
specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede  della  sezione
specializzata  in  materia  di  imprese  e'   individuato   a   norma
dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto
riguardo al luogo in cui il debitore ha  il  centro  degli  interessi
principali. 
  2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o  dell'insolvenza
diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano
e' competente il tribunale nel cui  circondario  il  debitore  ha  il
centro degli interessi principali. 
  3. Il centro degli interessi principali  del  debitore  si  presume
coincidente: 
    a) per la persona fisica esercente attivita' impresa, con la sede
legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza,  con  la
sede effettiva dell'attivita' abituale; 
    b) per la persona fisica non esercente attivita'  d'impresa,  con
la residenza o il  domicilio  e,  se  questi  sono  sconosciuti,  con
l'ultima dimora nota o, in mancanza, con  il  luogo  di  nascita.  Se
questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma; 
    c) per la persona giuridica  e  gli  enti,  anche  non  esercenti
attivita' impresa, con la sede legale risultante dal  registro  delle
imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale
o, se sconosciuta, secondo quanto  previsto  nella  lettera  b),  con
riguardo al legale rappresentante. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 27: 
 
              - Per il  testo  dell'articolo  1  del  citato  decreto
          legislativo 27 giugno 2003, n. 168, vedi note  all'articolo
          20. 
              - Per il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto
          legislativo 27 giugno 2003, n. 168, vedi note  all'articolo
          17.