Art. 28 
 
 
         Trasferimento del centro degli interessi principali 
 
  1. Il trasferimento  del  centro  degli  interessi  principali  non
rileva ai fini  della  competenza  quando  e'  intervenuto  nell'anno
antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della
crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione  giudiziale
ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita  della
crisi, se anteriore. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.