Art. 32 
 
 
Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di
                            liquidazione 
 
    1. Il tribunale che ha aperto le  procedure  di  liquidazione  e'
competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano,  qualunque
ne sia il valore. 
    2. Nei giudizi che  derivano  dall'apertura  delle  procedure  di
liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il  giudice,
anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di  non  oltre  trenta
giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice  competente
ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina  la
cancellazione della causa dal ruolo. 
 
          Note all'art. 32: 
 
              - Per l'articolo 50 del codice di procedura civile vedi
          note all'articolo 29.