Art. 176 
 
                         Tax credit vacanze 
 
  1. Per il periodo d'imposta 2020  e'  riconosciuto  un  credito  in
favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita', ordinario
o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a  40.000
euro, utilizzabile, dal  1°  luglio  al  31  dicembre  2020,  per  il
pagamento di  servizi  offerti  in  ambito  nazionale  dalle  imprese
turistico ricettive, nonche' dagli agriturismo e dai bed &  breakfast
in  possesso  dei  titoli  prescritti  dalla  normativa  nazionale  e
regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico ricettiva. 
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente
per nucleo familiare, e' attribuito nella misura massima di 500  euro
per ogni nucleo familiare. La misura del credito e' di 300 euro per i
nuclei familiari composti da due persone e di  150  euro  per  quelli
composti da una sola persona. 
  3. Il credito di cui al  comma  1  e'  riconosciuto  alle  seguenti
condizioni, prescritte a pena di decadenza: 
    a) le spese debbono essere sostenute  in  un'unica  soluzione  in
relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva,
da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; 
    b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura
elettronica o documento commerciale  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e'  indicato  il
codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; 
    c) il  pagamento  del  servizio  deve  essere  corrisposto  senza
l'ausilio,  l'intervento  o   l'intermediazione   di   soggetti   che
gestiscono piattaforme o portali telematici  diversi  da  agenzie  di
viaggio e tour operator. 
  4. Il credito di cui al comma 1 e'  fruibile  esclusivamente  nella
misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i
servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e
per il 20 per cento in forma di detrazione  di  imposta  in  sede  di
dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. 
  5. Lo sconto di cui al comma  4  e'  rimborsato  al  fornitore  dei
servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con facolta' di  successive  cessioni  a  terzi,
anche diversi dai propri fornitori  di  beni  e  servizi,  nonche'  a
istituti di credito o intermediari finanziari. Il  credito  d'imposta
non ulteriormente ceduto e' usufruito dal cessionario con  le  stesse
modalita' previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.
Qualora sia accertata la mancata  sussistenza,  anche  parziale,  dei
requisiti che danno diritto al credito d'imposta,  il  fornitore  dei
servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale  utilizzo  del
credito d'imposta in misura eccedente lo sconto  applicato  ai  sensi
del  comma  4  e  l'Agenzia  delle  entrate  provvede   al   recupero
dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. 
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare sentito l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e
previo parere dell'Autorita'  garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, sono definite le modalita' applicative dei commi da 1 a 5,
da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  1.677,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.