Art. 178 
 
                            Fondo turismo 
 
  1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di
mercato, e' istituito nello stato di previsione del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  un  fondo  con  una
dotazione di 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Il  fondo  e'
finalizzato alla sottoscrizione di quote o  azioni  di  organismi  di
investimento  collettivo  del  risparmio  e  fondi  di  investimento,
gestiti da  societa'  di  gestione  del  risparmio,  in  funzione  di
acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati  ad
attivita' turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni  e
le attivita' culturali e per il turismo, adottato di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  modalita'  e
condizioni di funzionamento  del  fondo,  comprese  le  modalita'  di
selezione del gestore del fondo,  anche  mediante  il  coinvolgimento
dell'Istituto nazionale di promozione di cui  all'articolo  1,  comma
826, della legge  28  dicembre  2015,  n.208,  e  di  altri  soggetti
privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Il corrispettivo al soggetto gestore e' riconosciuto,  a  valere
sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel  limite  massimo  di
200.000euro per l'anno 2020. 
  3. Il Fondo di cui al comma  1  puo'  essere  incrementato  di  100
milioni di euro per l'anno  2021  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la  coesione-programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di
pari importo, per il medesimo anno, le somme gia'  assegnate  con  le
delibere CIPE n.3/2016,  n.100/2017  e  10/2018  al  Piano  operativo
«Cultura e turismo» di competenza del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio.