Art. 180 
 
Ristoro ai  Comuni  per  la  riduzione  di  gettito  dell'imposta  di
              soggiorno e altre disposizioni in materia 
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro  per
l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del  contributo  di  sbarco  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonche' del contributo di  soggiorno
di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto  legge  31
maggio 2010, n.78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n.122, in  conseguenza  dell'adozione  delle  misure  di
contenimento del COVID-19. 
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali  da  adottare  entro  30   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo
il comma 1-bis, e' inserito  il  seguente:  «1-ter.Il  gestore  della
struttura ricettiva e' responsabile  del  pagamento  dell'imposta  di
soggiorno di cui al comma 1 e del  contributo  di  soggiorno  di  cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto  legge  31  maggio
2010, n.78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n.122, con diritto  di  rivalsa  sui  soggetti  passivi,  della
presentazione   della   dichiarazione,   nonche'   degli    ulteriori
adempimenti previsti dalla  legge  e  dal  regolamento  comunale.  La
dichiarazione   deve    essere    presentata    cumulativamente    ed
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo  a  quello  in  cui  si  e'  verificato   il   presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Per  l'omessa  o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del  responsabile
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,
ritardato o parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno  e  del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 
  4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24  aprile  2017,
n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,  n.
96, le parole da «nonche'» alla fine del comma sono sostituite  dalle
seguenti:  «con  diritto  di  rivalsa  sui  soggetti  passivi,  della
presentazione   della   dichiarazione,   nonche'   degli    ulteriori
adempimenti previsti dalla  legge  e  dal  regolamento  comunale.  La
dichiarazione   deve    essere    presentata    cumulativamente    ed
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo  a  quello  in  cui  si  e'  verificato   il   presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Per  l'omessa  o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del  responsabile
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,
ritardato o parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno  e  del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.