Art. 181 
 
            Sostegno delle imprese di pubblico esercizio 
 
  1.  Anche  al  fine  di  promuovere  la  ripresa  delle   attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25
agosto 1991, n.287,  titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione  del  suolo  pubblico,  tenuto  conto  di
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater,  del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge  28
febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al  31  ottobre
2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446. 
  1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
i  titolari  di   concessioni   o   di   autorizzazioni   concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del  commercio  su
aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.114,
sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile  2020,  dal  pagamento
della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree  pubbliche,
di cui all'articolo 45 del  decreto  legislativo  15  novembre  1993,
n.507, e del canone per l'occupazione temporanea  di  spazi  ed  aree
pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446. 
  1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al
comma 1-bis. 
  1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai
commi 1-bis e 1-ter, e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di
euro per l'anno 2020.  Alla  ripartizione  del  Fondo  tra  gli  enti
interessati si provvede con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto.  Nel  caso  previsto  dal  comma  3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.281,  il
decreto e' comunque adottato. 
  2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino  al  31
ottobre 2020, le domande di nuove concessioni  per  l'occupazione  di
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle  superfici  gia'  concesse
sono presentate in via telematica  all'ufficio  competente  dell'Ente
locale, con allegata la sola planimetria, in deroga  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160  e  senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
  3.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento connesse all'emergenza da  COVID-19,  e  comunque  non
oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi aperti di interesse culturale  o  paesaggistico,
da parte dei soggetti di cui al  comma  1,  di  strutture  amovibili,
quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,  attrezzature,  pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, purche'  funzionali  all'attivita'  di
cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991,  non  e'  subordinata
alle autorizzazioni di  cui  agli  articoli  21  e  146  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42. 
  4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3
e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo  6  comma  1,
lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n.380. 
  4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non gia'
riassegnate ai  sensi  dell'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.79
del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata
di dodici anni, secondo linee  guida  adottate  dal  Ministero  dello
sviluppo economico e con modalita' stabilite dalle regioni  entro  il
30  settembre   2020,   con   assegnazione   al   soggetto   titolare
dell'azienda,  sia  che  la  conduca  direttamente  sia  che  l'abbia
conferita in gestione temporanea, previa verifica  della  sussistenza
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti, compresa
l'iscrizione  ai  registri  camerali  quale  ditta  attiva  ove   non
sussistano  gravi  e  comprovate  cause  di  impedimento   temporaneo
all'esercizio dell'attivita'. 
  4-ter. Nelle more di un  generale  riordino  della  disciplina  del
commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere  e  garantire  gli
obiettivi connessi alla tutela  dell'occupazione,  le  regioni  hanno
facolta' di disporre che i comuni  possano  assegnare,  su  richiesta
degli aventi titolo, in via prioritaria e in  deroga  ad  ogni  altro
criterio,  concessioni  per  posteggi  liberi,  vacanti  o  di  nuova
istituzione,  ove  necessario,  agli  operatori,  in   possesso   dei
requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai  procedimenti  di
selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito  dei
procedimenti stessi, non abbiano conseguito la  riassegnazione  della
concessione. 
  5. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali  da  adottare  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui  ricorra
la condizione prevista  dal  comma  3  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 il  decreto  medesimo  e'  comunque
adottato. 
  6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.