Art. 182
Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico
1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro
per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti
iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master
universitario e di dottorato di ricerca presso le universita' e le
istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020,
nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il
medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete
ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a
titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti,
gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e
nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.
1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono
emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto
definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei benefici di
cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa ivi previsto.
2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari
dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre
2018,n.145, per le necessita' di rilancio del settore turistico e al
fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni
competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei
concessionari che intendono proseguire la propria attivita' mediante
l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i
procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non
amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per
il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente
da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento del canone
previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della
devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si
applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi
dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della
concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del
concessionario.
2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densita' turistica, in
considerazione della crisi delle attivita' economiche ivi operanti e
al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore
delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle
strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di
turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un
codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette
attivita', mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione
alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al
fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per
l'individuazione di tali aree ci si avvale:
a) della classificazione relativa alla territorialita' delle
attivita' turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del
Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2000, concernente
l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli
studi di settore, e successivi aggiornamenti;
b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico turistica effettuate
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e
degli indicatori di densita' turistica rilevati dall'Osservatorio
nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze
turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della
popolazione residente;
c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni,
relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a
maggiore densita' turistica ovvero prossime ai siti di interesse
artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti
riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle citta'
d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).
3. All'onere derivante dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,
n.18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: «un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' per i soggiorni di studio degli alunni del quarto
anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei
programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti agli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021»;
c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i
rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati
con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di
recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni
da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti
provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa
degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da
COVID 19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita
mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni
dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi
dall'emissione. 12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso
esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di
accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso
e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore
appartenente allo stesso gruppo societario. Puo' essere utilizzato
anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita',
purche' le relative prenotazioni siano state effettuate entro il
termine di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a diciotto mesi
prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher gia'
emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In
ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non
usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al
presente articolo e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla
scadenza, il rimborso del-l'importo versato. Limitatamente ai voucher
emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai
contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque
interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo puo'
essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto
entro quattordici giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo, con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro
per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher
emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza
di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo e'
riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo
precedente. I criteri e le modalita' di attuazione e la misura
dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si
provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo
179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma
98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».