Art. 182 
 
        Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico 
 
  1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour  operator  a
seguito delle misure di contenimento del  COVID-19,  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro
per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali e per il turismo, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita'  di  ripartizione  e  assegnazione   delle   risorse   agli
operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo  conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 
  1-bis. Al fine di promuovere il turismo  culturale,  agli  studenti
iscritti  ai  corsi  per  il  conseguimento  di  laurea,  di   master
universitario e di dottorato di ricerca presso le  universita'  e  le
istituzioni di alta formazione sono riconosciuti,  per  l'anno  2020,
nel rispetto del limite di  spesa  di  10  milioni  di  euro  per  il
medesimo anno 2020, la concessione gratuita  di  viaggio  sulla  rete
ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a
titolo gratuito, per  il  medesimo  periodo,  nei  musei,  monumenti,
gallerie e aree archeologiche  situati  nel  territorio  nazionale  e
nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. 
  1-ter. Le  disposizioni  per  l'attuazione  del  comma  1-bis  sono
emanate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il predetto  decreto
definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei  benefici  di
cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del  limite  di
spesa ivi previsto. 
  2. Fermo restando quanto disposto nei  riguardi  dei  concessionari
dall'articolo 1, commi  682  e  seguenti,  della  legge  30  dicembre
2018,n.145, per le necessita' di rilancio del settore turistico e  al
fine  di  contenere   i   danni,   diretti   e   indiretti,   causati
dall'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,   le   amministrazioni
competenti  non  possono  avviare  o   proseguire,   a   carico   dei
concessionari che intendono proseguire la propria attivita'  mediante
l'uso  di  beni  del  demanio  marittimo,  lacuale  e   fluviale,   i
procedimenti  amministrativi  per  la  devoluzione  delle  opere  non
amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della  navigazione,  per
il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle aree oggetto di concessione alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei  beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo  precedente
da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento  del  canone
previsto dall'atto di concessione e impedisce  il  verificarsi  della
devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente  comma  non  si
applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi
dell'area  sono  stati  disposti  in  ragione  della   revoca   della
concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e  colpa  del
concessionario. 
  2-bis. Con riferimento alle aree ad  alta  densita'  turistica,  in
considerazione della crisi delle attivita' economiche ivi operanti  e
al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore
delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione  e  delle
strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi  di
turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, una classificazione volta  all'attribuzione  di  un
codice  ATECO  specifico  nell'ambito  di  ciascuna  delle   predette
attivita',  mediante  l'introduzione,  nell'attuale   classificazione
alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al
fine  di  evidenziarne   il   nesso   turistico   territoriale.   Per
l'individuazione di tali aree ci si avvale: 
  a)  della  classificazione  relativa  alla  territorialita'   delle
attivita' turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto  del
Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2000, concernente
l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui  applicare  gli
studi di settore, e successivi aggiornamenti; 
  b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico turistica effettuate
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  e
degli indicatori di  densita'  turistica  rilevati  dall'Osservatorio
nazionale del turismo, quale il rapporto tra il  numero  di  presenze
turistiche  e  la  superficie  del  territorio,  tenuto  conto  della
popolazione residente; 
  c) delle  eventuali  indicazioni,  anche  correttive,  dei  comuni,
relative all'individuazione, nel proprio  territorio,  delle  aree  a
maggiore densita' turistica ovvero  prossime  ai  siti  di  interesse
artistico, culturale, religioso,  storico,  archeologico  e  ai  siti
riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area  delle  citta'
d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b). 
  3. All'onere derivante dai commi  1,  1-bis  e  1-ter,  pari  a  35
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
  3-bis.  All'articolo  88-bis  del  decreto-legge  17  marzo   2020,
n.18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7,  8  e  9,  le  parole:  «un  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»; 
  b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, nonche' per i soggiorni di studio degli alunni del  quarto
anno  delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  nell'ambito  dei
programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti agli  anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021»; 
  c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: 
  «11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque  per  tutti  i
rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati
con effetto dall'11 marzo 2020 al  30  settembre  2020,  in  caso  di
recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le  prestazioni
da rendere all'estero e per le prestazioni in  favore  di  contraenti
provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a  causa
degli effetti derivanti dallo stato di  emergenza  epidemiologica  da
COVID 19, la controprestazione gia' ricevuta puo'  essere  restituita
mediante un voucher di pari importo emesso entro  quattordici  giorni
dalla data di esercizio  del  recesso  e  valido  per  diciotto  mesi
dall'emissione. 12. L'emissione dei  voucher  a  seguito  di  recesso
esercitato entro il 31 luglio  2020  non  richiede  alcuna  forma  di
accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso
e  utilizzato  anche  per  servizi  resi  da   un   altro   operatore
appartenente allo stesso gruppo societario.  Puo'  essere  utilizzato
anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita',
purche' le relative prenotazioni  siano  state  effettuate  entro  il
termine di cui al primo periodo»; 
  d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
  «12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a diciotto mesi
prevista dal presente articolo  si  applica  anche  ai  voucher  gia'
emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In
ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per  i  voucher  non
usufruiti ne' impiegati nella prenotazione  dei  servizi  di  cui  al
presente articolo e'  corrisposto,  entro  quattordici  giorni  dalla
scadenza, il rimborso del-l'importo versato. Limitatamente ai voucher
emessi,  in  attuazione  del  presente  articolo,  in  relazione   ai
contratti di trasporto aereo,  ferroviario,  marittimo,  nelle  acque
interne o terrestre, il rimborso  di  cui  al  secondo  periodo  puo'
essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto
entro quattordici giorni dalla richiesta. 
  12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo,  con  una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro
per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher
emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati  alla  scadenza
di  validita'  e  non  rimborsati  a  causa  dell'insolvenza  o   del
fallimento dell'operatore turistico o del  vettore.  L'indennizzo  e'
riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui  al  periodo
precedente. I criteri e  le  modalita'  di  attuazione  e  la  misura
dell'indennizzo  di  cui  al  presente  comma   sono   definiti   con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  dal  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5  milioni
di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede, per l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la promozione del turismo in  Italia  di  cui  all'articolo
179, comma 1, del presente  decreto  e,  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  2,  comma
98, del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».