Art. 183 
 
                 Misure per il settore della cultura 
 
  1.  All'articolo  89  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n.27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente  «I
Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di  245
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di  euro  per  la
parte corrente e 100 milioni di euro  per  gli  interventi  in  conto
capitale»; 
    b) al comma 2, le parole: «Con  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti»; 
    c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis.Il  Fondo  di
cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di  50  milioni
di euro per l'anno  2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione-programmazione
2014-2020-di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di
pari importo, per il medesimo anno, le somme gia'  assegnate  con  le
delibere CIPE n.3/2016,  n.100/2017  e  10/2018  al  Piano  operativo
"Cultura e turismo" di competenza del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio.». 
  2. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito  un  Fondo  per  le
emergenze delle  imprese  e  delle  istituzioni  culturali,  con  una
dotazione di 171,5 milioni di euro  per  l'anno  2020,  destinato  al
sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria,  compresi
le imprese e i lavoratori della filiera di produzione  del  libro,  a
partire da coloro che ricavano redditi  prevalentemente  dai  diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri  istituti  e  luoghi  della
cultura di cui all'articolo 101 del decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n.42, diversi da  quelli  di  cui  al  comma  3.  Il  Fondo  e'
destinato   altresi'   al    ristoro    delle    perdite    derivanti
dall'annullamento,  in  seguito   all'emergenza   epidemiologica   da
Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con  uno  o  piu'
decreti del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle  risorse,
tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. 
  3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei  e  dei  luoghi
della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42, afferenti al  settore  museale,  tenuto  conto
delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti
all'adozione  delle  misure  di   contenimento   del   Covid-19,   e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme
di cui al presente comma sono  assegnate  allo  stato  di  previsione
della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per
il turismo. 
  4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n.163, destinata alle fondazioni  lirico-sinfoniche  per
l'anno 2020 e per l'anno 2021 e' ripartita  sulla  base  della  media
delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in  deroga  ai
criteri  generali  e  alle  percentuali  di   ripartizione   previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo 3 febbraio 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.116 del 21 maggio 2014. Per l'anno  2022,  detti  criteri
sono   adeguati   in   ragione   dell'attivita'   svolta   a   fronte
dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  delle  esigenze  di  tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. 
  5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a  valere  sul  Fondo
unico per lo spettacolo per  il  triennio  2018-2020,  diversi  dalle
fondazioni lirico-sinfoniche, e' erogato un anticipo  del  contributo
fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019.  Con
uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, adottati ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  del
decreto-legge 8  agosto  2013,  n.91,convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, sono stabilite  le  modalita'  per
l'erogazione  della  restante  quota,  tenendo  conto  dell'attivita'
svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da  Covid-19,  della  tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli,  nonche',
in deroga alla durata triennale della  programmazione,  le  modalita'
per l'erogazione dei contributi per l'anno  2021,  anche  sulla  base
delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno
2020. 
  6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a  nove  settimane
previsto dall'articolo 19 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare  le
risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per  lo
spettacolo di cui alla legge  30  aprile  1985,  n.  163,  anche  per
integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in
misura comunque non superiore alla  parte  fissa  della  retribuzione
continuativamente erogata prevista  dalla  contrattazione  collettiva
nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso,
limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli enti. 
  7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
puo' adottare,  limitatamente  agli  stanziamenti  relativi  all'anno
2020, e nel limite delle risorse individuate con il  decreto  di  cui
all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o
piu' decreti ai sensi  dell'articolo  21,  comma  5,  della  medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste  per  i  crediti  di
imposta di cui alla sezione II del  capo  III  e  al  limite  massimo
stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge.  Nel  caso
in cui dall'attuazione del primo periodo derivino  nuovi  o  maggiori
oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti  delle  risorse
disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n.27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli  iscritti
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Alle finalita'  di  mitigazione  degli  effetti  subiti  dal
settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi
previsti dalle sezioni III, IV e  V  del  Capo  III  della  legge  14
novembre 2016, n.220, nonche', mediante apposito riparto del Fondo di
cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la  dotazione
prevista  dall'articolo  28,   comma   1,   della   medesima   legge,
limitatamente all'anno 2020. 
  8. Il titolo di capitale  italiana  della  cultura  conferito  alla
citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito anche all'anno  2021.  La
procedura  di  selezione  relativa  al  conferimento  del  titolo  di
«Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  si  intende  riferita
all'anno 2022. 
  8-bis. Per l'anno 2023,  il  titolo  di  «Capitale  italiana  della
cultura»,  in  via  straordinaria  e  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106,
e' conferito alle  citta'  di  Bergamo  e  di  Brescia,  al  fine  di
promuovere  il  rilancio  socio-economico   e   culturale   dell'area
sovraprovinciale maggiormente colpita  dall'emergenza  epidemiologica
da COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia presentano
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,
entro  il  31  gennaio  2022,  un  progetto  unitario  di  iniziative
finalizzato a incrementare  la  fruizione  del  patrimonio  culturale
materiale e immateriale. 
  8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo  periodo,  della  legge  13
febbraio 2020, n.15, sono premesse le seguenti parole:  «A  eccezione
dell'anno 2020,». 
  9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014  n.106,  dopo
le parole: «di distribuzione»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  dei
complessi strumentali, delle societa' concertistiche  e  corali,  dei
circhi e degli spettacoli viaggianti». 
  10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita'  culturali,  il
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo
realizza una piattaforma digitale per  la  fruizione  del  patrimonio
culturale  e  di  spettacoli,  anche   mediante   la   partecipazione
dell'Istituto nazionale di promozione di cui  all'articolo  1,  comma
826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri
soggetti  pubblici  e  privati.  Con  i  decreti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.112,  e
con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220,
per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge,
possono essere stabiliti condizioni o incentivi  per  assicurare  che
gli  operatori  beneficiari  dei  relativi   finanziamenti   pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per  le
finalita' di cui al presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2020. 
  10-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito  ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n.  15,
e' incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020. 
  11.  All'articolo  88,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «e a decorrere dalla data di entrata in
vigore del medesimo  decreto»  sono  sostituite  delle  seguenti:  «e
comunque  in  ragione  degli  effetti  derivanti  dall'emergenza   da
Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  medesimo
decreto e fino al 30 settembre 2020»; 
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente  «2.  I  soggetti
acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione
dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione, apposita  istanza
di rimborso al  soggetto  organizzatore  dell'evento,  anche  per  il
tramite dei canali di vendita da quest'ultimo  utilizzati,  allegando
il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento  provvede
al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al  prezzo
del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18  mesi  dall'emissione.
L'emissione  dei  voucher  previsti  dal  presente  comma  assolve  i
correlativi obblighi di rimborso  e  non  richiede  alcuna  forma  di
accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore  di  concerti
di musica leggera provvede,  comunque,  al  rimborso  dei  titoli  di
acquisto,  con  restituzione  della   somma   versata   ai   soggetti
acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la   prestazione   dell'artista   originariamente   programmata   sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel  medesimo  periodo
di validita' del voucher. In caso  di  cancellazione  definitiva  del
concerto, l'organizzatore provvede  immediatamente  al  rimborso  con
restituzione della somma versata»; 
  b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  « 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  si  applicano,  a
decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  con  riferimento
ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso  per  prestazioni  da
rendere  nei   territori   interessati   dalle   citate   misure   di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali,  a  decorrere
dalla  medesima  data,  si  sono  verificate  le  condizioni  di  cui
all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b)  e  c).  Il  termine  di
trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione »; 
    c) il comma 3 e' abrogato. 
  11-bis. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  88,  comma  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  come  modificato  dal  comma  11,
lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher gia'
emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
  11-ter.  All'articolo  1,  comma  357,  della  legge  27   dicembre
2019,n.160, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«190 milioni». 
  11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito  un  fondo  per  il
sostegno alle attivita' dello spettacolo dal vivo, con una  dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e  agli
enti di produzione e  distribuzione  di  spettacoli  di  musica,  ivi
compresi gli enti organizzati in  forma  cooperativa  o  associativa,
costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano gia'
finanziati a valere  sul  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  per  le
attivita' di spettacolo dal vivo messe in  scena  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto fino al 31 dicembre 2020,  anche  al  fine  di  sopperire  ai
mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative
aggiuntive derivanti dalla restrizione della  capienza  degli  spazi,
nonche' dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure  di  tutela
della salute imposte dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19.  Le
risorse di cui al presente  comma  sono  ripartite  con  decreto  del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.  All'onere  derivante  dal
presente comma, pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2020,  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, come rifinanziato dall'articolo 265,  comma  5,  del  presente
decreto. 
  12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e  11-ter,
pari a 441,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di  euro
per l'anno 2021, a 1,04 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  a  1,54
milioni di euro per l'anno 2023 e a  1,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.