Art. 184 
 
                        Fondo per la cultura 
 
  1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione
di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di
investimenti e al supporto di altri  interventi  per  la  tutela,  la
conservazione, il restauro, la  fruizione,  la  valorizzazione  e  la
digitalizzazione del patrimonio culturale  materiale  e  immateriale.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del fondo. 
  2. La dotazione del fondo  puo'  essere  incrementata  dall'apporto
finanziario di  soggetti  privati,  comprese  le  persone  giuridiche
private di cui al titolo  II  del  libro  primo  del  codice  civile.
L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui  al  primo  periodo
puo'  consistere  anche  in  operazioni  di  microfinanziamento,   di
mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee
a  permettere  un'ampia   partecipazione   della   collettivita'   al
finanziamento della cultura. 
  3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e
le attivita' culturali e  per  il  turismo  l'Istituto  nazionale  di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28  dicembre
2015, n. 208  puo'  svolgere,  anche  tramite  societa'  partecipate,
l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative
di cui al comma 1, nonche' le  relative  attivita'  di  assistenza  e
consulenza, con oneri a carico del fondo. 
  4. Il decreto di cui al comma 1  puo'  destinare  una  quota  delle
risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per  la  concessione
di contributi in  conto  interessi  e  di  mutui  per  interventi  di
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il  fondo  di
cui al presente comma e' gestito e  amministrato  a  titolo  gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Il Fondo di cui al  comma  1  puo'  essere  incrementato,  nella
misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione  delle  risorse  del   Fondo   per   lo   sviluppo   e   la
coesione-programmazione 2014-2020 di cui  all'articolo  1,  comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le  somme
gia' assegnate con le delibere CIPE n.3/2016, n.100/2017 e 10/2018 al
Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma  della
citta' di Padova candidata dall'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
per l'educazione, la scienza e  la  cultura  (UNESCO)  all'iscrizione
nella Lista del patrimonio mondiale  con  il  progetto  «Padova  Urbs
Pieta', Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici  del
Trecento» e' autorizzata la spesa di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2020. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 52 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.