Art. 185 bis 
 
        Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO 
 
  1. Per sostenere gli investimenti  volti  alla  riqualificazione  e
alla   valorizzazione   del    patrimonio    culturale    immateriale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la  scienza
e la  cultura  (UNESCO),  come  definito  dalla  Convenzione  per  la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a  Parigi
il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007,  n.
167, in ragione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e  delle
misure restrittive adottate in relazione ad essa, e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per l'anno  2020.  Al  relativo  onere  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.