Art. 176
Tax credit vacanze
1. Per il periodo d'imposta 2020 e' riconosciuto un credito in
favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita', ordinario
o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 40.000
euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il
pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese
turistico ricettive, nonche' dagli agriturismo e dai bed & breakfast
in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e
regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente
per nucleo familiare, e' attribuito nella misura massima di 500 euro
per ogni nucleo familiare. La misura del credito e' di 300 euro per i
nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli
composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 e' riconosciuto alle seguenti
condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in
relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva,
da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura
elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e' indicato il
codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza
l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che
gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di
viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 e' fruibile esclusivamente nella
misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i
servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e
per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di
dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 e' rimborsato al fornitore dei
servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con facolta' di successive cessioni a terzi,
anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonche' a
istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta
non ulteriormente ceduto e' usufruito dal cessionario con le stesse
modalita' previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei
requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei
servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi
del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e
previo parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali, sono definite le modalita' applicative dei commi da 1 a 5,
da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 9 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159 e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
105-ter.
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 140.
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo dell'articolo 34 della citata legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della citata
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 26.