Art. 178 
 
                            Fondo turismo 
 
  1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di
mercato, e' istituito nello stato di previsione del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  un  fondo  con  una
dotazione di 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Il  fondo  e'
finalizzato alla sottoscrizione di quote o  azioni  di  organismi  di
investimento  collettivo  del  risparmio  e  fondi  di  investimento,
gestiti da  societa'  di  gestione  del  risparmio,  in  funzione  di
acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati  ad
attivita' turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni  e
le attivita' culturali e per il turismo, adottato di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  modalita'  e
condizioni di funzionamento  del  fondo,  comprese  le  modalita'  di
selezione del gestore del fondo,  anche  mediante  il  coinvolgimento
dell'Istituto nazionale di promozione di cui  all'articolo  1,  comma
826, della legge  28  dicembre  2015,  n.208,  e  di  altri  soggetti
privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Il corrispettivo al soggetto gestore e' riconosciuto,  a  valere
sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel  limite  massimo  di
200.000euro per l'anno 2020. 
  3. Il Fondo di cui al comma  1  puo'  essere  incrementato  di  100
milioni di euro per l'anno  2021  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la  coesione-programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di
pari importo, per il medesimo anno, le somme gia'  assegnate  con  le
delibere CIPE n.3/2016,  n.100/2017  e  10/2018  al  Piano  operativo
«Cultura e turismo» di competenza del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  826  dell'articolo  1
          della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              «826.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  ha  la
          qualifica  di  istituto  nazionale  di   promozione,   come
          definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento
          (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo  quanto  previsto
          nella  comunicazione   (COM   (2015)   361   final)   della
          Commissione, del 22 luglio 2015.» 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1 della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              «6. In  attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» 
              La delibera CIPE del  1°  maggio  2016,  n.  3  recante
          «FONDO  SVILUPPO  E  COESIONE  2014-2020:  PIANO   STRALCIO
          "CULTURA E SVILUPPO" (L. 190/2014, ART. 1, C. 703, L. d) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189  del  13  Agosto
          2016. 
              La delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n.  100  recante
          «FONDO SVILUPPO E COESIONE  2014-2020.  INTEGRAZIONE  PIANO
          STRALCIO  "CULTURA  E  TURISMO"  (ARTICOLO  1,  COMMA  703,
          LETTERA D) DELLA LEGGE N.  190/2014»  e'  pubblicata  nella
          G.U. n. 91 del 19 Aprile 2018. 
              La delibera CIPE del 28 febbraio 2018,  n.  10  recante
          «FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014  -  2020.  PIANO  OPERATIVO
          "CULTURA E TURISMO". ASSEGNAZIONE DI RISORSE e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 28 febbraio 2018.