Art. 179
Promozione turistica in Italia
1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito
nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito il «Fondo per la
promozione del turismo in Italia», con una dotazione di 20 milioni di
euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del
turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da
finanziare e sono definite le modalita' di assegnazione anche al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in
ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed
efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n.106, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di
amministrazione e' composto dal Presidente, da un membro nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, con
funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio
dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, uno dei
quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due
supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, che altresi' designa il
Presidente.»;
b) al comma 6, il terzo periodo e' soppresso.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge
n.83 del 2014,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n.106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni
successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio
statuto alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del
decreto-legge n.83 del 2014, come modificato dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 Trasformazione di ENIT in ente pubblico
economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.
1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica,
di migliorare la promozione dell'immagine unitaria
dell'offerta turistica nazionale e favorirne la
commercializzazione, anche in occasione della Presidenza
italiana del semestre europeo e di EXPO 2015,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' trasformata in ente
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di
promozione del turismo, interviene per individuare,
organizzare, promuovere e commercializzare i servizi
turistici, e culturali e per favorire la
commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e
artigianali in Italia e all'estero, con particolare
riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella
piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il
potenziamento del portale «Italia.it», anche al fine di
realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo
virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali
digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e
privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la
fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e
degli istituti e dei luoghi della cultura.
3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare,
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne
costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di
amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La
sua attivita' e' disciplinata dalle norme di diritto
privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali
ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 160;37, comma terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le
attivita' riferite a mercati esteri e le forme di
collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono
regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari
esteri.
4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente
trasformato e al fine di accelerare il processo di
trasformazione, l'attivita' di ENIT prosegue nel regime
giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di
amministrazione sono svolte da un commissario
straordinario, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, entro il 30
giugno 2014.
5. Il presidente dell'ENIT e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo. Il Consiglio di
amministrazione e' composto dal Presidente, da un membro
nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, con funzioni di amministratore delegato,
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da
tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e da due supplenti, nominati
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, che altresi' designa il
Presidente.
6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente
nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2 e prevede,
tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la
finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e,
in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi
competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi
direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto
consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento,
indennita' o rimborso di spese. Lo statuto provvede alla
disciplina delle funzioni e delle competenze degli
organismi sopra indicati e della loro durata, nonche'
dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT puo'
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con
adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da
stipularsi tra il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente
dell'ENIT, sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT,
nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei
termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali e
regionali da accordare all'ENIT stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui
l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
f -bis) le procedure e gli strumenti idonei a
monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web,
nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta
turistica nazionale.
8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi
del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla
individuazione nello statuto dello specifico settore di
contrattazione collettiva, il contratto collettivo di
lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di
cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta
un piano di riorganizzazione del personale, individuando,
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, sulla
base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi
compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di
migliorare la digitalizzazione del settore turistico e
delle attivita' promo-commerciali, la dotazione organica
dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo,
nonche' le unita' di personale in servizio presso ENIT e
Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come
trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano,
inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite
soppressione, delle sedi estere di ENIT.
9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il
personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT
assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente
articolo puo' optare per la permanenza presso quest'ultimo
oppure per il passaggio al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo o ad altra pubblica
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri-
Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT
l'elenco del personale interessato alla mobilita' e del
personale in servizio presso ENIT non assegnato all'ENIT
stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al
comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso
le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione,
nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni
destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative
risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione
del personale presso le amministrazioni interessate con
inquadramento sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al
personale trasferito, che mantiene l'inquadramento
previdenziale di provenienza, si applica il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto nei contratti collettivi vigenti
dell'amministrazione di destinazione.
10. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e successive modificazioni, e' abrogato.
Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma
4 pone in liquidazione la societa' Promuovi Italia S.p.A.
secondo le disposizioni del Codice Civile. Il liquidatore
della societa' Promuovi Italia S.p.a. puo' stipulare
accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia -
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano il trasferimento
presso queste ultime di unita' di personale non assegnate
all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo,
anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione
di servizi in essere alla data di messa in liquidazione
della societa' Promuovi Italia S.p.a.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla
liquidazione della societa' Promuovi Italia S.p.A. sono
esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per
l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»