Art. 179 
 
                   Promozione turistica in Italia 
 
  1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito
nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito il  «Fondo  per  la
promozione del turismo in Italia», con una dotazione di 20 milioni di
euro per l'anno 2020. Con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuati,  anche  avvalendosi  dell'Enit-Agenzia   nazionale   del
turismo, i soggetti destinatari delle  risorse  e  le  iniziative  da
finanziare e sono definite le modalita' di assegnazione anche al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.  Anche  in
ragione  dell'esigenza  di  assicurare  l'attuazione  tempestiva   ed
efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n.83,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  29  luglio  2014,  n.106,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 5, il primo e il secondo  periodo  sono  soppressi  e
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il  Consiglio  di
amministrazione e' composto dal Presidente, da un membro nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  con
funzioni di amministratore delegato,  sentite  le  organizzazioni  di
categoria maggiormente rappresentative, e da un membro  nominato  dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo  su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio
dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi,  uno  dei
quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da  due
supplenti, nominati  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali  e  per  il  turismo,  che  altresi'  designa  il
Presidente.»; 
    b) al comma 6, il terzo periodo e' soppresso. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  si  provvede  all'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del  decreto-legge
n.83 del 2014,convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
2014,  n.106,  come  modificato  dal  comma  1.  Nei  trenta   giorni
successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo  adegua  il  proprio
statuto alle disposizioni  di  cui  all'articolo  16,  comma  5,  del
decreto-legge n.83 del 2014, come modificato dal comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  29   luglio   2014,   n.   106
          (Disposizioni  urgenti  per  la   tutela   del   patrimonio
          culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del
          turismo), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  16  Trasformazione  di  ENIT  in  ente  pubblico
          economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. 
              1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica,
          di  migliorare   la   promozione   dell'immagine   unitaria
          dell'offerta   turistica   nazionale   e    favorirne    la
          commercializzazione, anche in  occasione  della  Presidenza
          italiana   del   semestre   europeo   e   di   EXPO   2015,
          l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' trasformata in ente
          pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
              2.  L'ENIT,  nel  perseguimento   della   missione   di
          promozione  del  turismo,   interviene   per   individuare,
          organizzare,  promuovere  e  commercializzare   i   servizi
          turistici,    e    culturali    e    per    favorire     la
          commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici  e
          artigianali  in  Italia  e  all'estero,   con   particolare
          riferimento agli investimenti  nei  mezzi  digitali,  nella
          piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il
          potenziamento del portale «Italia.it»,  anche  al  fine  di
          realizzare e distribuire una Carta del turista, anche  solo
          virtuale,  che  consenta,  mediante  strumenti   e   canali
          digitali e apposite convenzioni  con  soggetti  pubblici  e
          privati, di effettuare pagamenti a prezzo  ridotto  per  la
          fruizione integrata di  servizi  pubblici  di  trasporto  e
          degli istituti e dei luoghi della cultura. 
              3.  L'ENIT  ha  autonomia  statutaria,   regolamentare,
          organizzativa, patrimoniale, contabile e  di  gestione.  Ne
          costituiscono gli organi il  presidente,  il  consiglio  di
          amministrazione e il collegio dei revisori  dei  conti.  La
          sua  attivita'  e'  disciplinata  dalle  norme  di  diritto
          privato. L'ENIT stipula convenzioni con  le  Regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, gli  enti  locali
          ed altri enti  pubblici.  Fermo  restando  quanto  disposto
          dall'articolo  160;37,  comma  terzo,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  le
          attivita'  riferite  a  mercati  esteri  e  le   forme   di
          collaborazione  con  le  rappresentanze  diplomatiche,  gli
          uffici consolari e gli istituti italiani  di  cultura  sono
          regolate da intese stipulate con il Ministero degli  affari
          esteri. 
              4.  Fino  all'insediamento   degli   organi   dell'ente
          trasformato  e  al  fine  di  accelerare  il  processo   di
          trasformazione, l'attivita' di  ENIT  prosegue  nel  regime
          giuridico vigente e le funzioni dell'organo  collegiale  di
          amministrazione   sono    svolte    da    un    commissario
          straordinario, nominato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
          e le attivita' culturali e per  il  turismo,  entro  il  30
          giugno 2014. 
              5. Il presidente dell'ENIT e' nominato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
          e le attivita' culturali e per il turismo. Il Consiglio  di
          amministrazione e' composto dal Presidente,  da  un  membro
          nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e
          per il turismo, con funzioni  di  amministratore  delegato,
          sentite  le  organizzazioni   di   categoria   maggiormente
          rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i
          beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo   su
          designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti e' composto  da
          tre membri effettivi, uno dei quali designato dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze e da due supplenti,  nominati
          con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali  e  per  il  turismo,  che  altresi'  designa  il
          Presidente. 
              6. Lo statuto dell'ENIT definisce i  compiti  dell'ente
          nell'ambito delle finalita' di cui al comma  2  e  prevede,
          tra l'altro, senza alcun nuovo  o  maggiore  onere  per  la
          finanza pubblica, l'istituzione di  un  consiglio  federale
          rappresentativo delle agenzie regionali per il  turismo  e,
          in assenza di queste ultime,  degli  uffici  amministrativi
          competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni
          progettuali  e  consultive  nei  confronti   degli   organi
          direttivi di cui al comma  3.  I  componenti  del  predetto
          consiglio non hanno diritto ad alcun compenso,  emolumento,
          indennita' o rimborso di spese. Lo  statuto  provvede  alla
          disciplina  delle  funzioni  e   delle   competenze   degli
          organismi sopra  indicati  e  della  loro  durata,  nonche'
          dell'Osservatorio  nazionale  del  turismo.   L'ENIT   puo'
          avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai
          sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con  regio
          decreto  30   ottobre   1933,   n.   1611,   e   successive
          modificazioni. 
              7.  Tramite   apposita   convenzione   triennale,   con
          adeguamento annuale per ciascun esercizio  finanziario,  da
          stipularsi tra il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali  e  per  il  turismo,   sentita   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, e  il  presidente
          dell'ENIT, sono definiti: 
              a) gli obiettivi  specificamente  attribuiti  all'ENIT,
          nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e  nei
          termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo; 
              b) i risultati attesi in un arco temporale determinato; 
              c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali e
          regionali da accordare all'ENIT stessa; 
              d) le strategie per il miglioramento dei servizi; 
              e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; 
              f) le modalita' necessarie ad assicurare  al  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  la
          conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui
          l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. 
              f  -bis)  le  procedure  e  gli  strumenti   idonei   a
          monitorare  la  reputazione  dell'Italia  nella  rete  web,
          nell'ambito degli interventi volti a  migliorare  l'offerta
          turistica nazionale. 
              8. Al personale dell'ENIT, come  trasformato  ai  sensi
          del presente articolo, continua ad  applicarsi,  fino  alla
          individuazione nello statuto  dello  specifico  settore  di
          contrattazione  collettiva,  il  contratto  collettivo   di
          lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, il  Commissario  di
          cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta
          un piano di riorganizzazione del  personale,  individuando,
          compatibilmente con le disponibilita'  di  bilancio,  sulla
          base di requisiti oggettivi e in considerazione  dei  nuovi
          compiti dell'ENIT e anche  della  prioritaria  esigenza  di
          migliorare la  digitalizzazione  del  settore  turistico  e
          delle attivita' promo-commerciali,  la  dotazione  organica
          dell'ente come trasformato ai sensi del presente  articolo,
          nonche' le unita' di personale in servizio  presso  ENIT  e
          Promuovi  Italia  S.p.A.   da   assegnare   all'ENIT   come
          trasformata ai  sensi  del  presente  articolo.  Il  piano,
          inoltre,  prevede  la   riorganizzazione,   anche   tramite
          soppressione, delle sedi estere di ENIT. 
              9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8,  il
          personale a tempo indeterminato  in  servizio  presso  ENIT
          assegnato  all'ente  trasformato  ai  sensi  del   presente
          articolo puo' optare per la permanenza presso  quest'ultimo
          oppure per il passaggio  al  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo o  ad  altra  pubblica
          amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei  ministri-
          Dipartimento della funzione pubblica  acquisisce  dall'ENIT
          l'elenco del personale interessato  alla  mobilita'  e  del
          personale in servizio presso ENIT  non  assegnato  all'ENIT
          stessa dal medesimo piano di  riorganizzazione  di  cui  al
          comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione  presso
          le amministrazioni pubbliche, a favorirne la  collocazione,
          nei limiti della dotazione organica  delle  amministrazioni
          destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative
          risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione
          del personale presso  le  amministrazioni  interessate  con
          inquadramento   sulla   base   di   apposite   tabelle   di
          corrispondenza  approvate  con  il  medesimo  decreto.   Al
          personale   trasferito,   che   mantiene    l'inquadramento
          previdenziale di provenienza,  si  applica  il  trattamento
          giuridico  ed  economico,   compreso   quello   accessorio,
          previsto     nei     contratti      collettivi      vigenti
          dell'amministrazione di destinazione. 
              10. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.
          35, convertito con  modificazioni  dalla  legge  14  maggio
          2005, n.  80,  e  successive  modificazioni,  e'  abrogato.
          Conseguentemente, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma
          4 pone in liquidazione la societa' Promuovi  Italia  S.p.A.
          secondo le disposizioni del Codice Civile.  Il  liquidatore
          della  societa'  Promuovi  Italia  S.p.a.  puo'   stipulare
          accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia  -
          Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo
          sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano  il  trasferimento
          presso queste ultime di unita' di personale  non  assegnate
          all'ENIT come trasformato ai sensi del  presente  articolo,
          anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione
          di servizi in essere alla data  di  messa  in  liquidazione
          della societa' Promuovi Italia S.p.a. 
              11.  Tutti  gli  atti  connessi  alle   operazioni   di
          trasformazione in ente pubblico economico di  ENIT  e  alla
          liquidazione della societa'  Promuovi  Italia  S.p.A.  sono
          esclusi da ogni tributo  e  diritto,  fatta  eccezione  per
          l'IVA,  e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
              12. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»