Art. 180
Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di
soggiorno e altre disposizioni in materia
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per
l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonche' del contributo di soggiorno
di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n.122, in conseguenza dell'adozione delle misure di
contenimento del COVID-19.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo
il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter.Il gestore della
struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di
soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio
2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La
dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed
esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, le parole da «nonche'» alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La
dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed
esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei
relativi servizi pubblici locali.
1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei
residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo'
essere applicata fino all'importo massimo di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono
individuati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e'
responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui
soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione,
nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo
le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per l'omessa o infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale
versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di
soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti
residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti
pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale
propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalita' applicative del contributo nonche' eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono
altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori.»
- Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 14 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 14 Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. - 15-ter. Omissis
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della
citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in
proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del 66
per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo
62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25
per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per
cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 4
del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi
1. - 5-bis. Omissis
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita'
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per
cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o
parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Omissis.»