Art. 180 
 
Ristoro ai  Comuni  per  la  riduzione  di  gettito  dell'imposta  di
              soggiorno e altre disposizioni in materia 
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro  per
l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del  contributo  di  sbarco  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonche' del contributo di  soggiorno
di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto  legge  31
maggio 2010, n.78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n.122, in  conseguenza  dell'adozione  delle  misure  di
contenimento del COVID-19. 
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali  da  adottare  entro  30   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo
il comma 1-bis, e' inserito  il  seguente:  «1-ter.Il  gestore  della
struttura ricettiva e' responsabile  del  pagamento  dell'imposta  di
soggiorno di cui al comma 1 e del  contributo  di  soggiorno  di  cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto  legge  31  maggio
2010, n.78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n.122, con diritto  di  rivalsa  sui  soggetti  passivi,  della
presentazione   della   dichiarazione,   nonche'   degli    ulteriori
adempimenti previsti dalla  legge  e  dal  regolamento  comunale.  La
dichiarazione   deve    essere    presentata    cumulativamente    ed
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo  a  quello  in  cui  si  e'  verificato   il   presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Per  l'omessa  o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del  responsabile
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,
ritardato o parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno  e  del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 
  4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24  aprile  2017,
n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,  n.
96, le parole da «nonche'» alla fine del comma sono sostituite  dalle
seguenti:  «con  diritto  di  rivalsa  sui  soggetti  passivi,  della
presentazione   della   dichiarazione,   nonche'   degli    ulteriori
adempimenti previsti dalla  legge  e  dal  regolamento  comunale.  La
dichiarazione   deve    essere    presentata    cumulativamente    ed
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo  a  quello  in  cui  si  e'  verificato   il   presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Per  l'omessa  o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del  responsabile
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,
ritardato o parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno  e  del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 4 Imposta di soggiorno 
              1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
          nonche' i comuni  inclusi  negli  elenchi  regionali  delle
          localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
          deliberazione del  consiglio,  un'imposta  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          situate  sul  proprio  territorio,  da  applicare,  secondo
          criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino  a  5
          euro  per  notte  di  soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'
          destinato a finanziare interventi in  materia  di  turismo,
          ivi compresi quelli a sostegno delle  strutture  ricettive,
          nonche' interventi di manutenzione,  fruizione  e  recupero
          dei  beni  culturali  ed  ambientali  locali,  nonche'  dei
          relativi servizi pubblici locali. 
              1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che,  in  base
          all'ultima rilevazione  resa  disponibile  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche  competenti  per  la  raccolta  e
          l'elaborazione di dati statistici, abbiano  avuto  presenze
          turistiche in numero venti volte  superiore  a  quello  dei
          residenti, l'imposta  di  cui  al  presente  articolo  puo'
          essere  applicata   fino   all'importo   massimo   di   cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  predetti  comuni  sono
          individuati con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              1-ter.  Il  gestore  della   struttura   ricettiva   e'
          responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
          al  comma  1  e  del  contributo  di   soggiorno   di   cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto  di  rivalsa  sui
          soggetti passivi, della presentazione della  dichiarazione,
          nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge  e
          dal regolamento  comunale.  La  dichiarazione  deve  essere
          presentata  cumulativamente  ed   esclusivamente   in   via
          telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
          in cui si e' verificato il presupposto impositivo,  secondo
          le   modalita'   approvate   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   da   emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione.   Per    l'omessa    o    infedele
          presentazione della dichiarazione da parte del responsabile
          si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   del
          pagamento  di  una  somma  dal  100  al   200   per   cento
          dell'importo dovuto. Per  l'omesso,  ritardato  o  parziale
          versamento dell'imposta di soggiorno e  del  contributo  di
          soggiorno si applica  la  sanzione  amministrativa  di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 471. 
              2. Ferma restando la facolta' di  disporre  limitazioni
          alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
          7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
          di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
          comunale. 
              3. Con regolamento da adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, e'  dettata  la  disciplina  generale  di
          attuazione dell'imposta di soggiorno.  In  conformita'  con
          quanto stabilito nel predetto regolamento,  i  comuni,  con
          proprio regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  sentite
          le associazioni maggiormente rappresentative  dei  titolari
          delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
          ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
          comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 
              3-bis. I comuni che hanno sede  giuridica  nelle  isole
          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n.  446,  e  successive   modificazioni,   in   alternativa
          all'imposta di soggiorno di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad  un
          massimo di  euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul
          territorio  dell'isola  minore,  utilizzando  vettori   che
          forniscono collegamenti di linea o vettori  aeronavali  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  abilitati   e   autorizzati   ad   effettuare
          collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
          in un'isola minore, e nel cui  territorio  insistono  altre
          isole minori con centri abitati,  destina  il  gettito  del
          contributo  per  interventi  nelle  singole  isole   minori
          dell'arcipelago  in  proporzione  agli  sbarchi  effettuati
          nelle  medesime.  Il  contributo  di  sbarco  e'  riscosso,
          unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da   parte   delle
          compagnie  di  navigazione  e  aeree  o  dei  soggetti  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  che  sono  responsabili  del  pagamento   del
          contributo, con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,
          della presentazione della dichiarazione e  degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale, ovvero con le  diverse  modalita'  stabilite  dal
          medesimo   regolamento   comunale,   in   relazione    alle
          particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
          infedele presentazione della  dichiarazione  da  parte  del
          responsabile si applica la sanzione amministrativa dal  100
          al  200  per  cento  dell'importo  dovuto.  Per   l'omesso,
          ritardato o parziale versamento del contributo  si  applica
          la sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
          modificazioni.  Per  tutto  quanto   non   previsto   dalle
          disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
          commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.
          Il  contributo  di  sbarco  non  e'  dovuto  dai   soggetti
          residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli   studenti
          pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari  dei
          soggetti che risultino  aver  pagato  l'imposta  municipale
          propria nel  medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
          residenti.  I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento
          modalita'  applicative  del  contributo  nonche'  eventuali
          esenzioni e riduzioni per  particolari  fattispecie  o  per
          determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
          aumento del contributo fino ad un  massimo  di  euro  5  in
          relazione a determinati periodi di tempo. I comuni  possono
          altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
          5 in relazione all'accesso a zone disciplinate  nella  loro
          fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
          attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
          essere   riscosso   dalle   locali   guide   vulcanologiche
          regolarmente autorizzate o da  altri  soggetti  individuati
          dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
          Il  gettito  del  contributo  e'  destinato  a   finanziare
          interventi di raccolta e di smaltimento  dei  rifiuti,  gli
          interventi di recupero e  salvaguardia  ambientale  nonche'
          interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
          mobilita' nelle isole minori.» 
              - Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 14 del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art.  14  Patto  di  stabilita'   interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali 
              1. - 15-ter. Omissis 
              16. Ferme le altre misure di contenimento  della  spesa
          previste  dal  presente  provvedimento,  in  considerazione
          della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
          e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
          dell'articolo 24 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  il
          comune di Roma concorda con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno,  le
          modalita'   e   l'entita'   del   proprio   concorso   alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica;  a  tal
          fine, entro il 31  ottobre  di  ciascun  anno,  il  sindaco
          trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia
          e delle finanze, evidenziando,  tra  l'altro,  l'equilibrio
          della  gestione  ordinaria.  L'entita'  del   concorso   e'
          determinata in coerenza con gli obiettivi fissati  per  gli
          enti territoriali. In caso di mancato accordo si  applicano
          le disposizioni che disciplinano  il  patto  di  stabilita'
          interno per gli enti  locali.  Per  garantire  l'equilibrio
          economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  Comune
          di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure: 
              a) conformazione dei servizi resi dal  Comune  a  costi
          standard unitari di maggiore efficienza; 
              b)  adozione  di  pratiche  di  centralizzazione  degli
          acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale  e  delle
          societa' partecipate dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la
          possibilita' di adesione a convenzioni stipulate  ai  sensi
          dell'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488  e
          dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
              c) razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie
          detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire,  con
          esclusione   delle    societa'    quotate    nei    mercati
          regolamentati, ad una riduzione delle societa'  in  essere,
          concentrandone i compiti e le  funzioni,  e  riduzione  dei
          componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
              d)  riduzione,  anche  in  deroga  a  quanto   previsto
          dall'articolo  80  del  testo  unico  degli  enti   locali,
          approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          dei costi a carico del  Comune  per  il  funzionamento  dei
          propri organi, compresi i rimborsi dei permessi  retribuiti
          riconosciuti per gli amministratori; 
              e) introduzione di un contributo di soggiorno a  carico
          di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive  della
          citta', da applicare  secondo  criteri  di  gradualita'  in
          proporzione  alla  loro  classificazione  fino  all'importo
          massimo di 10 euro per notte di soggiorno; 
              f) contributo straordinario nella misura massima del 66
          per cento del maggior valore  immobiliare  conseguibile,  a
          fronte di  rilevanti  valorizzazioni  immobiliari  generate
          dallo strumento urbanistico  generale,  in  via  diretta  o
          indiretta,  rispetto  alla  disciplina  previgente  per  la
          realizzazione  di  finalita'  pubbliche  o   di   interesse
          generale, ivi comprese quelle di  riqualificazione  urbana,
          di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto  contributo
          deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
          o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
          cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
          la  spesa  corrente,  da  destinare  a   progettazioni   ed
          esecuzioni di opere di  interesse  generale,  nonche'  alle
          attivita' urbanistiche  e  servizio  del  territorio.  Sono
          fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
          contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
          in  sede  di  accordo  o  di  atto  d'obbligo  a  far  data
          dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
          vigente; 
              f-bis) maggiorazione della tariffa di cui  all'articolo
          62,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il  limite  del  25
          per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50  per
          cento; 
              g) maggiorazione, fino al 3 per mille,  dell'ICI  sulle
          abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; 
              h) utilizzo dei proventi  da  oneri  di  urbanizzazione
          anche  per  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'
          utilizzo   dei   proventi   derivanti   dalle   concessioni
          cimiteriali anche per la gestione e manutenzione  ordinaria
          dei cimiteri. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 5-ter  dell'articolo  4
          del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 Regime fiscale delle locazioni brevi 
              1. - 5-bis. Omissis 
              5-ter.  Il  soggetto  che  incassa  il  canone   o   il
          corrispettivo, ovvero  che  interviene  nel  pagamento  dei
          predetti  canoni  o  corrispettivi,  e'  responsabile   del
          pagamento dell'imposta di soggiorno di cui  all'articolo  4
          del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  e  del
          contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,  comma  16,
          lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,  della
          presentazione della dichiarazione, nonche' degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale.   La   dichiarazione   deve   essere   presentata
          cumulativamente ed esclusivamente in via  telematica  entro
          il 30 giugno dell'anno successivo a quello  in  cui  si  e'
          verificato il presupposto impositivo, secondo le  modalita'
          approvate con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
          o infedele presentazione della dichiarazione da  parte  del
          responsabile  si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma dal 100  al  200  per
          cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,  ritardato   o
          parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno   e   del
          contributo   di   soggiorno   si   applica   la    sanzione
          amministrativa  di  cui   all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              Omissis.»