Art. 181
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n.287, titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre
2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446.
1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114,
sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento
della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche,
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n.507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446.
1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al
comma 1-bis.
1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai
commi 1-bis e 1-ter, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di
euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti
interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il
decreto e' comunque adottato.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31
ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gia' concesse
sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente
locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico,
da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili,
quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di
cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata
alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3
e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1,
lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n.380.
4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non gia'
riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza
unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79
del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata
di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello
sviluppo economico e con modalita' stabilite dalle regioni entro il
30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare
dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia
conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti, compresa
l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non
sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo
all'esercizio dell'attivita'.
4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del
commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli
obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno
facolta' di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta
degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro
criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova
istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei
requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di
selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei
procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della
concessione.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal
comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra
la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 il decreto medesimo e' comunque
adottato.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi):
«Art. 5 Tipologia degli esercizi.
1. Anche ai fini della determinazione del numero delle
autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i
pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti
in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di
pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed
esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione
competente ai sensi dell'articolo 6, puo' temporaneamente
ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell' articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte
puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169 e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'articolo 3.»
- Si riporta il testo del comma 3-quater dell'articolo
4 del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020
n. 8:
«Art. 4 Proroga di termini in materia economica e
finanziaria
1. - 3-ter. Omissis
3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto
l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il
medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il
diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Omissis.»
- Il Capo II (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei
comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale) comprende gli articoli
da 38 a 57 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 9 dicembre 1993.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante
«Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1998, n. 95.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 recante «Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-Legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 30 settembre 2010. Supplemento Ordinario n. 227.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 recante «Disciplina dell'imposta di bollo» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre
1972.
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 146 del
citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) La rimozione o la demolizione, anche con successiva
ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto
di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c),
e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»
«Art. 146 Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in
base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma
1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne'
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero su
richiesta della regione interessata dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b) c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del soprintendente senza che questi
abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica [diventa efficace
decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed] e' trasmessa,
senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere
nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380:
«Art. 6 - Attivita' edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche'
delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza
alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di
calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita'
agricola;
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di
avvio lavori all'amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli
elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2.
3.
4.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui
all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire
e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a
segnalazione certificata di inzio-attivita' in alternativa
al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalita' per
l'effettuazione dei controlli.
c)
7
8»
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 16
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione
della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno):
«Art. 16 Selezione tra diversi candidati
1. - 4. Omissis
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano al commercio su aree pubbliche di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.»